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Attestato Prestazione Energetica: se lo vìoli, paghi, ma l’APE lo devi fare

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Ci sono novità in materia di violazione dell’APE Attestato Prestazione Energetica: la Circolare 31/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate affida al Ministero il compito di attribuire le sanzioni a chi non presenta l’Attestato di prestazione energetica. La Circolare contiene, oltre alle altre cose, tra cui anche novità sulla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, disposizioni per la cooperazione nell’attività di rilevazione delle violazioni della materia riguardante l’Attestato di prestazione energetica.

L’art. 34 del decreto modifica l’art. 6, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, individua nel Ministero dello Sviluppo Economico il soggetto competente a emettere le sanzioni in materia di violazioni relative alle disposizioni in materia di attestato prestazione energetica (Legge 24 novembre 1981, n. 689).

Bisogna precisare che il pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di presentare l’Attestato di Prestazione Energetica, in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello stesso, al Ministero dello sviluppo economico.

L’Agenzia delle entrate individuerà le informazioni disponibili e considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà al Ministero dello sviluppo economico per l’accertamento e la contestazione della violazione dell’Attestato di Prestazione Energetica.

Leggi la Circolare 31/E/2014.

Tutte le informazioni per scrivere l’Attestato di prestazione energetica: “APE. Guida all’attestato di Prestazione energetica” di Giovanna de Simone.

Leggi anche APE Attestato Prestazione Energetica, qui troverai tutto quello che devi sapere per scriverlo.

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Energia: “Smile Energy”, il coraggio necessario per creare un futuro per il pianeta

Energia, il nuovo libro di Norbert Lantschner

“Adottando e promuovendo nuovi comportamenti possiamo curare le cause delle crisi. Guardiamo al futuro con un sorriso”. È la frase che balugina sulla quarta di copertina di Smile Energy – Il coraggio di cambiare per un futuro con futuro, il libro di Norbert Lantschner edito da Raetia, un volume che si occupa, sotto forma di saggio (non senza spunti di vigoroso entusiasmo) di temi fondamentali per il nostro pianeta come energia, cambiamenti climatici, interrogandosi sulle strade concrete e fattive per edificare un futuro sostenibile sotto molteplici punti di vista.

Negli ultimi secoli l’energia fossile a basso prezzo non ha portato soltanto a un’esplosione demografica senza precedenti ma anche ad altri sviluppi preoccupanti come il consumo indiscriminato di risorse, l’estinzione di specie animali e vegetali, l’aumento di anidride carbonica nell’aria, l’acidificazione degli oceani. “Stiamo rapidamente raggiungendo i limiti  del nostro pianeta – afferma Lantschner -. È il nostro istinto ad avvisarci che l’attuale strada è sbagliata. Ma cosa possiamo fare per riuscire ad avere davanti ai nostri occhi un futuro con futuro? È un illusione sperare che le nuove tecnologie possano salvarci dai nostri comportamenti insostenibili: il cambiamento può partire soltanto da noi stessi, solo in questo modo la tecnologia ci potrà aiutare a costruire il futuro che ci auguriamo. Il libro non si configura certo come un elenco di obblighi, bensì come un invito a percepire la realtà in modo diverso: la svolta parte dall’energia, che dimostra pienamente di essere la reale valuta del benessere”.

Il volume parte proprio da tali concetti per delineare la sua tesi, ovverosia la costruzione di una strada per garantire un futuro al pianeta Terra. L’autore è Norbert Lantschner, ideatore del progetto CasaClima e direttore dell’Agenzia omonima fino al 2012. Lantschner è un importante esperto in materia di energia e clima, relatore di convegni e seminari, docente ospite in numerose università e presidente della Fondazione indipendente CilmAbita.

Nell’introduzione al volume Lantschner afferma che “le nuove fonti di energia hanno spalancato di colpo le porte di un mondo di sogno ed hanno prodotto benessere, lusso e abbondanza di beni – o meglio, l’hanno generato a beneficio solo di una piccola parte della popolazione mondiale. Tutto ruota attorno all’energia e chi la possiede acquisisce ricchezza ma soprattutto potere, un grandissimo potere. Oggi però si moltiplicano i segnali che l’ubriacatura energetica si sta trasformando in un incubo, di cui sono responsabili in prevalenza i paesi industrializzati. Le conseguenze ecologiche di questa mostruosa fame di energia sono sempre più visibili”.

Il libro trasuda un particolare tipo di energia: un’energia, spiega Lantschner che può infondere “il coraggio di accogliere i cambiamenti indispensabilia una cultura della sostenibilità. Un ‘energia che aiuta predisporre l’humus dal quale possono germogliare comportamenti compatibili con la conservazione e l’evoluzione della vita sulla Terra”.

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Professionisti iscritti ad albi: quando non c’è obbligo di apertura partita IVA?

Professionisti e partita IVA

Per gli iscritti agli albi professionali esiste la possibilità di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente: per tali professionisti, infatti, la normativa prevede un’eccezione che consente loro di espletare lavoro occasionale senza limiti temporali e di compenso e senza l’obbligo della partita IVA.

Questo il nucleo centrale del documento pubblicato nella giornata di ieri dal Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri intitolato: “Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali”. Si tratta di una nota che chiarisce alcuni aspetti di rilievo con riferimento all’attività degli iscritti agli albi: ovverosia la possibilità di svolgere prestazioni occasionali in concomitanza con un rapporto di lavoro dipendente.

Partita IVA professionisti: l’analisi del centro Studi del CNI
L’analisi effettuata dal Centro Studi afferma che per i professionisti (già lavoratori dipendenti) iscritti all’albo che intendano espletare un lavoro occasionale, non sussiste il limite temporale entro cui effettuare la prestazione, il limite del compenso e l’obbligo della partita IVA previsto dalla legge. Questa è infatti un’eccezione espressamente indicata dalla normativa che regola il lavoro occasionale oltre che un’interpretazione autentica fornita dal legislatore.

Secondo la normativa vigente (il decreto legislativo 276/2003, art. 61) la “collaborazione occasionale” non deve avere durata superiore a 30 giorni e deve prevedere un compenso entro 5mila euro. Ma la stessa normativa, poco oltre (al comma 3), chiarisce che i limiti imposti allo svolgimento della collaborazione occasionale, predisposti per evitare un abuso di tale forma contrattuale, vengono meno per i professionisti iscritti ad un albo professionale, dal momento che in tale caso il rischio di abuso non sussisterebbe.

Quando non c’è obbligo di apertura partita IVA?
Il Centro Studi del CNI, inoltre, analizzando la normativa sottolinea come l’iscrizione ad un albo professionale non sia da considerarsi come elemento sufficiente a configurare la professione abituale di un’attività, assoggettabile quindi a regime IVA e non sottoponibile a regime di collaborazione occasionale (che, al contrario, non prevede l’apertura di partita IVA).

Di conseguenza, l’iscritto all’albo che non esercita attività di lavoro autonomo (si tratterà pertanto di un iscritto che svolge lavoro dipendente, secondo il Centro studi del CNI), potrà effettuare attività di lavoro occasionale (cioè un lavoro svolto in proprio, senza vincolo di subordinazione con il committente) senza i limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa, oltre che senza disporre di partita IVA. Resta ovviamente fermo il principio che per lo svolgimento di lavoro occasionale con compensi superiori a 5mila euro, i professionisti dovranno iscriversi alla gestione separata Inps per il relativo versamento dei contributi previdenziali.

Leggi anche l’articolo Regime dei Minimi: nel 2015 3mila euro in meno per i tecnici under 40.

Riflessioni sparse in tempi difficili
Due le riflessioni suscitate da tale analisi: da una parte tale disciplina si configura come una discreta semplificazione che può certamente contribuire ad incentivare il lavoro, all’interno di una congiuntura economica “fisiologica”. Ovviamente per usufruire della possibilità di non disporre di partita IVA (e quindi di risparmiare sui costi inerenti) le attività svolte devono essere realmente occasionali possedendo i caratteri di eventualità, secondarietà ed episodicità. Almeno due di questi caratteri tuttavia (eventualità ed episodicità) troppo spesso negli ultimi tempi (complice la grande crisi dell’edilizia) contraddistinguono anche le prestazioni lavorative di molti professionisti tecnici, tra cui anche molti ingegneri edili, che non sono già impegnati come lavoratori dipendenti. Pertanto si assiste alla curiosa situazione per cui a tale regime agevolato possono addivenire solo coloro che uno stipendio lo possiedono già, mentre quei professionisti (spesso giovani) che un lavoro fisso proprio non ce l’hanno sono costretti ad aprire una partita IVA, anche se la mole complessiva di lavoro in un anno non è sufficiente e non giustifica l’investimento relativo all’apertura della partita IVA stessa. Contraddizioni di un paese in difficoltà?

A cura di Marco Brezza

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Processo civile telematico: ecco il video tutorial che spiega come depositare gli atti

Processo civile telematico: video tutorial sul deposito degli atti

Come predisporre e depositare telematicamente la busta contenente l’elaborato peritale redatto dal CTU nell’ambito del processo civile telematico (obbligo in vigore dal 30 giugno dello scorso anno)?

Finalmente la procedura è stata analizzata e spiegata passo per passo in un video tutorial preparato dagli avvocati Alessandro Graziani e Andrea Pontecorvo in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e che è visibile su Youtube a questo link e direttamente qui sotto.

Il video illustra tramite slide di sintesi e relativo commento audio tutto ciò che un professionista tecnico che svolga attività di CTU press oil tribunal deve sapere per il corretto deposito telematico degli atti peritali attraverso la procedura del nuovo processo civile telematico.

Il video esamina tutti i passaggi, compresi i prerequisiti (ad esempio l’iscrizione al ReGIndE, il registro nazionale degli indirizzi elettronici) e anche gli aspetti pratici e operativi. Per ogni operazione viene illustrato il singolo passaggio con l’illustrazione del relativo passaggio nel software online dove caricare i propri elaborati.

Il videotutorial è stato realizzato mediante l’impiego di un software redattore per il quale esiste una convenzione con il Consiglio nazionale degli Ingegneri. I dettagli delle convenzioni per la firma digitale e per il processo civile telematico si possono scaricare dalla pagina dedicata predisposta sul sito del CNI.

Invitiamo tutti i CTU non iscritti all’ordine degli Ingegneri a informarsi presso il proprio ordine o collegio di appartenenza per conoscere eventuali convenzioni stipulate con il medesimo fornitore di servizi o con altri soggetti.

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Legge di Stabilità 2015, la grande beffa del pellet: IVA al 22%

Pellet

Capodanno 2015, la grande beffa del pellet: non è il titolo di un film molto particolare, ma ciò che è effettivamente accaduto mentre gli italiani sui accingevano a festeggiare nel tepore casalingo del Natale. Nella Legge di Stabilità 2015, approvata in extremis lo scorso 23 dicembre e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 dicembre (Legge 190/2014), è infatti contenuta (in mezzo al mare magnum di altre norme) anche la misura che esclude i pellet dai combustibili che usufruiscono di una aliquota IVA agevolata.

Al punto 710 del maxiemendamento (articolo unico) alla Legge di Stabilità si legge infatti “Al n. 98) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «compresa la segatura» sono inserite le seguenti: «, esclusi i pellet».”

Pellet: l’IVA sale al 22%
In tal modo, se la segatura rimane soggetta a IVA del 4%, l’esclusione dei pellet catapulta direttamente tale importante forma di alimentazione di stufe e caldaie al 22%, il valore ordinario dell’IVA per l’acquisto di beni e servizi. Una scelta a dir poco contraddittoria quella effettuata all’interno della manovra 2015: uno dei combustibili più economici, improvvisamente, a partire dal primo gennaio, diventa molto più caro. La sua evidente convenienza, che ha condotto molte famiglie a dotarsi di macchinari per il riscaldamento alimentati a pellet, subirà pertanto una drastica ridimensionata, con probabili effetti anche sull’intero mercato di settore. Una misura che possiede il sapore amaro di una vera e propria beffa sia per i consumatori sia per coloro che operano in questo comparto produttivo. Le maggiori entrate (quantificate in 96 milioni di euro dal 2015) derivanti da tale aumento sarebbero destinate all’incremento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Leggi l’articolo Legge di Stabilità 2015: tutte le misure in materia di edilizia e ambiente.

Un combustibile conveniente e “pulito”
“Oltre 2 milioni di famiglie utilizzano il pellet per il riscaldamento di casa, in tanti casi per necessità, come nelle zone di montagna non ancora raggiunte dal metano, ma è anche un modo per risparmiare e inquinare meno. Sono poi oltre 42mila i lavoratori delle imprese di questo settore. È dunque prevedibile che questo raddoppio dell’IVA inciderà sui bilanci delle famiglie e delle imprese, ma anche sull’ambiente” spiega tra gli altri Andrea Bonacchi, consigliere provinciale di Prato, il quale prosegue però con una proposta costruttiva:  “Il Governo e la sua maggioranza in Parlamento hanno deciso così: il raddoppio dell’IVA sul pellet è legge e non possiamo farci più niente. Un’idea però potrebbe essere quella di destinare alle politiche ambientali e alla manutenzione del territorio il maggior gettito che deriverà da questa nuova tassa, in modo tale che non siano sempre i cittadini a rimetterci”.

I dati dal rapporto Istat
Il pellet è un combustibile ricavato dalla segatura essiccata e poi compressa in forma di piccoli cilindri. Un recente rapporto Istat afferma che il consumo di pellet in Italia è più diffuso al Nord, soprattutto in Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino, con consistenti differenze di utilizzo rispetto al Centro e al Mezzogiorno, con le singole eccezioni di Sardegna (11,5%) e Umbria (11,1%). Nel complesso una casa su quattro è scaldata con legna o pellet nel nostro paese: insomma, la diffusione delle biomasse, come ci si aspetterebbe, è maggiore nei comuni di montagna, dove il 40,8% delle famiglie usa la legna ed il 7,4% il pellet.

Leggi l’articolo Biomasse termiche più inquinanti del GPL? Nomisma Energia lancia l’allarme … e scoppia la polemica.

L’aumento dell’IVA al 22% per il pellet potrebbe contribuire ad arrestare in parte l’utilizzo di biomasse per fini energetici? Una risposta univoca non esiste. Certo è che gli italiani non saranno di certo incentivati ad utilizzare tale materiale.

A cura di Marco Brezza

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Catasto terreni: la procedura PREGEO 10.6.0 è obbligatoria

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È diventata obbligatoria su tutto il territorio nazionale l’adozione della nuova procedura PREGEO 10.6.0 per l’aggiornamento del catasto terreni. Quindi, a partire dallo scorso 2 gennaio, la versione 10.6.0 è l’unica utilizzabile dai professionisti tecnici per l’approvazione automatica degli atti di aggiornamento e il contestuale aggiornamento dell’archivio cartografico e dell’archivio censuario del catasto terreni.

Lo scorso 29 dicembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 30/E che riporta le istruzioni dettagliate per operare con la nuova versione PREGEO 10.6.0.

Scarica la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E del 29 dicembre 2014, Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Circolare di accompagnamento alla procedura Pregeo 10 versione 10.6.0.

Rispetto alla precedente versione, PREGEO 10.6.0 adotta un modello concettuale diverso. Non si opera più per tipologie codificate (alla base di PREGEO 10.5.0), ma per riconoscimento automatico della variazione catastale richiesta.

La nuova procedura riconosce automaticamente le variazioni catastali e, conseguentemente, la natura dell’atto a partire dalla proposta di aggiornamento, dall’estratto di mappa e dal modello per il trattamento dei dati censuari.

Questa innovazione ha comportato una nuova classificazione degli atti di aggiornamento che ora sono stati raggruppati in tre grandi categorie (macro categorie): Ordinaria, Semplificata e Speciale.

La nuova versione di PREGEO 10.6.0, comprende sia tutti i controlli, formali e sostanziali, implementati e correttamente consolidati nelle precedenti versioni, sia quelli che è stato necessario implementare per l’adeguamento al nuovo modello concettuale.

E proprio sulle novità della nuova versione invitiamo i nostri lettori ad approfondire, leggendo l’articolo di Pino Mangione, pubblicato su queste pagine a poca distanza dal rilascio della nuova procedura: Nuovo Pregeo 10.6.0: ma le novità sono tante o sono poche?

Ricordiamo che per avere un quadro completo di tutte le novità riguardanti l’aggiornamento del catasto terreni con la procedura PREGEO è disponibile il nostro dossier in costante aggiornamento. Per un maggiore approfondimento sul tema del Catasto terreni, Ediltecnico consiglia il volume Catasto terreni e imposizione e imposizione fiscale degli immobili rurali di Antonio Iovine e  Luigi Cenicola.

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Decreto Palchi, ecco le istruzioni operative per applicarlo

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Istruzioni tecnico-organizzative non solo per l’allestimento ma anche per la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche: questo il contenuto della Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del lavoro, sulla base del Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014. Tale Decreto è il Decreto Palchi, di cui avevamo già parlato l’estate scorsa, il quale prevede che le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei e mobili si applicano alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee.

Tutto a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, visti e considerati gli avvenimenti degli ultimi anni. In Italia, come sempre, non si comprende la gravità e la pericolosità di una situazione prima ma solo dopo il disastro.

In realtà, entrando un po’ più nel dettaglio, la Circolare distingue tra spettacoli musicali, cinematografici, teatrali da una parte e manifestazioni fieristiche dall’altra.

Il Decreto riguarda allestimento e disallestimento dei palchi e delle opere temporanee con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.

Non riguarda invece le attività:
1) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio. L’indicazione è molto vaga e potrebbe dare adito a interpretazioni pericolose.

2) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Vista la scarsa altezza, potrebbe essere un unto ragionevole della norma, ma è difficile prevedere ogni cosa, ogni tipo di caduta. È difficile anche per la normativa, che però dovrebbe essere più precisa e meno vaga.

3) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri.

4) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Anche questi ultimi due punti sono difficili da giudicare come buone o cattive indicazioni. Molto viene lasciato alla coscienza del lavoratore e del responsabile della sicurezza, nel momento in cui si parla di un cantiere di lavoro.

Insomma, si scrivono norme, si mettono in gioco responsabilità e le si attribuiscono direttamente a persone precise, ma non sempre si colpisce nel segno. Il nocciolo della sicurezza nei cantieri sfugge sempre, è come se la normativa italiana non riuscisse ad arrivare al bandolo della matassa. E anche questa volta, mi pare che non sia stato risolto il problema.

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Fornaci del Pianalto, fare rete per far crescere il territorio

Altopiano di Poirino: qui sono localizzate le Fornaci Ballatore, Carena e Mosso che hanno dato vita al network “Fornaci del Pianalto”, per fare rete, operare cioè in sintonia di intenti per crescere e favorire al contempo lo sviluppo armonico del territorio.

Le tre Fornaci sono complementari poiché offrono prodotti adatti alla costruzione delle strutture degli edifici (Fornace Carena), alla loro copertura (Fornace Mosso), nonché alla loro finitura con rivestimenti che soddisfano i gusti più svariati (Fornace Ballatore).

Due sono le caratteristiche che le accomunano. Innanzitutto la materia prima. Il vocabolario Treccani definisce il pianalto come:tratto residuo di una pianura pedemontana formatasi per deposizione di materiale fluvioglaciale, sul quale, nei periodi che seguirono le due prime fasi glaciali, divagarono a lungo le correnti fluviali incidendovi dei solchi”.

La qualità specifica della materia prima di questi luoghi, risiede in una miscela di argille composta fra l’altro di silice, allumina e ossidi di ferro; questi ultimi conferiscono al prodotto, una volta cotto, l’inconfondibile colore rosso, robustezza senza pari – confrontata ad altre argille – ed una particolare resistenza al gelo.

In secondo luogo, le Fornaci vantano tutte una lunghissima esperienza – Carena e Mosso sono aziende ultracentenarie – e tutte e tre le aziende sono gestite dalle relative famiglie fondatrici.
Pertanto il cliente può avvalersi del pregio di interloquire direttamente, oltre che con il personale commerciale, anche con i titolari. Un aspetto, quest’ultimo, che da garanzia della serietà e della bontà delle Fornaci e che permette di instaurare un rapporto cliente-fornitore ad alto valore aggiunto.

Il segreto e la forza delle Fornaci del Pianalto è però il legame al territorio che le ospita; territorio per cui nutrono esemplare rispetto.  I loro, sono prodotti del territorio per il territorio. Le Fornaci del Pianalto operano investendo in innovazione e ricerca per soddisfare nel migliore dei modi le richieste del mercato. Offrono da sempre prodotti in laterizio di alta qualità e conformi alle attuali normative di settore ricorrendo ad una produzione a km 0 particolarmente attenta alle esigenze delle aziende e rispettosa dell’ambiente.

L’intero processo produttivo rispetta le linee guida dell’eco-compatibilità: l’estrazione dell’argilla avviene in cave che una volta esaurite sono oggetto di conversione in oasi naturalistiche oppure restituite all’agricoltura, ed i laterizi stessi, non contendo alcun rifiuto industriale nella miscela d’impasto risultano eco-compatibili sia nella fase d’utilizzo che a fine ciclo-vita.

Serietà, Qualità e Tradizione si sposano quindi in questa ‘alleanza’ che ha le sue radici nel cuore del Piemonte e che lavora con grande impegno e fiducia, per la sua crescita.

Per informazioni: www.fornacidelpianalto.it oppure

Fornace Ballatore Giuseppe di Ballatore Mauro & C. snc
Strada Vecchia per Chieri, 65
14019, Villanova d’Asti (AT)
Tel. +39 0141 946267/8
www.ballatore.it
info@ballatore.it

Fornace Laterizi Carena Srl
Via Camporelle 50
10020, Cambiano (TO)
Tel. +39 011 9440127
www.carenaspa.com
fornacecarena@fornacecarena.it

Fornace Mosso Paolo Srl
Via Asti 15
10026, Santena (TO)
Tel. +39 011 9492531
www.fornacemosso.it
info@fornacemosso.it

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Riforma del catasto al via: arrivano altri ostacoli sul percorso

Riforma del catasto

La riforma del catasto prende ufficialmente il via, ma l’effettiva apertura è all’insegna del caos: in oltre la metà dei Comuni italiani non si raggiunge il numero minimo di compravendite che serve a offrire una base statistica solida, per cui i valori del nuovo sistema catastale saranno spesso calcolati su aree più vaste del previsto. Si tratta di un ulteriore, rilevante ostacolo sul percorso di revisione dell’importante materia.

La riclassificazione e rivalutazione dell’intero patrimonio immobiliare italiano non sarà pertanto un cammino esente da difficoltà applicative: secondo le anticipazioni fornite dal Sole 24 Ore, questi dati sarebbero emersi nel corso dei lavori preparatori in vista del secondo decreto attuativo della riforma, che dopo la definizione delle commissioni censuarie entrerà nel vivo con questo nuovo provvedimento in preparazione, presumibilmente entro la fine del mese di gennaio.

Per un riassunto approfondito sulla prima fase del processo di revisione leggi l’articolo Riforma del catasto, il primo grande ok in Cdm: le riflessioni di AGEFIS.

Tra gli aspetti principali del secondo decreto attuativo si mette certamente in luce la definizione delle nuove categorie catastali, che divideranno gli immobili in due grandi macrogruppi:
1. Immobili a destinazione “ordinaria”, che in otto categorie (da O/1 a O/8) catalogheranno le abitazioni distinguendole fra quelle in palazzi, quelle in villette e “abitazioni tipiche”, uffici e studi, cantine, posti auto, negozi e magazzini;

2. Immobili “a destinazione speciale”, articolati in 18 categorie a seconda del tipo di attività degli impianti (energia, miniere, industria, logistica, ambiente) o degli immobili occupati da servizi (direzionali, commerciali, scuole, sanità, etc.

Ma i risultati concreti di questa attività dipenderanno soprattutto dagli ambiti territoriali entro i quali verranno inseriti i nuovi valori, e qui ci si imbatte nei problemi più importanti. Il nuovo catasto, infatti, dovrà attribuire a ogni immobile valori in linea con quelli del mercato, ma a causa della crisi dell’edilizia in molte aree del Paese questo mercato non esiste più.

Quello che di concreto si sa ora è che le prime fasi operative dell’attuazione della riforma del catasto saranno effettivamente avviate nel secondo semestre di quest’anno. Ma in alcune province (parecchie si ritiene, circa il 40% secondo alcune stime) sarà necessario attendere il 2016. La previsione realistica colloca la conclusione delle stime dirette entro il giugno 2019  e l’effettiva entrata a regime del sistema nel 2020.

Per approfondire il tema leggi anche Riforma del catasto, la proposta dei Geometri per la revisione degli estimi catastali.

Nel frattempo il presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici è intervenuto sui primi passi della riforma con un articolo su Il Giorno lo scorso 3 gennaio. “La riforma del catasto è appesa agli algoritmi” ha esordito Colombo Clerici: “Circa 150mila funzioni statistiche, applicate su almeno 20mila zone censuarie, esprimeranno la relazione tra redditi e valori da un lato e localizzazioni e  caratteristiche degli immobili dall’altro. Sarà un catasto sia reddituale, sia patrimoniale in quanto attribuirà ad ogni unità un valore commerciale e anche una rendita. Infine, il valore catastale sarà espresso, non più in  vani, ma in metri quadrati. La riforma sarà messa a punto dalle Commissioni censuarie provinciali (e dalla Commissione censuaria centrale)”.

L’obiettivo principale della riforma, nelle parole del rappresentante di Assoedilizia, è quello di “eliminare le storture verificatesi negli ultimi decenni”: come ad esempio nel momento in cui accade che un  appartamento nel centro della città goda di valutazioni catastali (con le conseguenti imposte) inferiori rispetto ad un appartamento nuovo situato in periferia.

Difficile comprendere ora se alla fine del processo di revisione il cittadino dovrà pagare di più o di meno rispetto all’odierna situazione: “Il Governo – conclude Colombo Clerici – ha assicurato che ci sarà invarianza di gettito, cioè il  totale delle tasse sulla casa non subirà, nel complesso, aumenti. Si  vedrà”.

A cura di Marco Brezza

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La riforma del catasto fabbricati

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Finalmente, dopo circa 21 anni, con l’approvazione della legge per la riforma del catasto urbano, contestualmente alla delega fiscale, si ripresenta al Paese una opportunità da non perdere per intervenire radicalmente nel settore impositivo immobiliare, che interessa la totalità dei…

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Schermature solari, ovvero: le molteplici applicazioni dell’Ecobonus 65%

Schermature solari

Si tratta di un 2015 all’insegna delle novità per quanto riguarda il settore delle schermature solari: poco prima della vacanze natalizie infatti l’emendamento relativo all’ampliamento del raggio applicativo dell’Ecobonus 65% anche a questa categoria è confluito dentro il maxi-testo relativo alla Legge di Stabilità 2015. Un Ecobonus che vede ampliare notevolmente le sue spire applicative, con possibili (ed auspicabili) effetti positivi sui comparti di riferimento.

Nei momenti immediatamente successivi alla approvazione della Legge di Stabilità avevamo sottolineato le parole in proposito di Andrea Negri, presidente di MADE Expo: “Con l’approvazione dell’emendamento che estende l’Ecobonus del 65% alle schermature solari, il settore delle tende ha ottenuto un importantissimo riconoscimento grazie all’intenso lavoro portato avanti da FederlegnoArredo nelle sedi istituzionali. In virtù di questo storico risultato le aziende del settore saranno ancor più stimolate a presentarsi in forze alla prossima edizione di MADE Expo che è considerata unanimemente la casa delle tende”.

Vai allo Speciale di Ediltecnico relativo alle Schermature solari: contiene riferimenti alla normativa sulle detrazioni ed interessanti focus su progettazione e pergotende.

Secondo UNICMI (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche, dell’Involucro e dei Serramenti) si tratta di uno “straordinario risultato per le schermature solari”. Inoltre non va dimenticato che la “manovra 2015” contiene anche la proroga di un anno della detrazione 65% per i serramenti: un segnale molto positivo per l’intero comparto dell’involucro edilizio. A parere di UNICMI, inoltre, molto lavoro sarà necessario, già dalle prime settimane del 2015, riguardo alle detrazioni per gli interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici, un’altra importante misura contenuta nella Legge di Stabilità 2015. La necessità, a parere dei rappresentanti dell’Unione delle costruzioni metalliche, è quella di trasformare il provvedimento da sola “bandiera ideologica” a opportunità reale per i cittadini italiani.

Non va poi dimenticato che con il via libera alla detrazione IRPEF (ed IRES) del 65% per le spese sostenute nel 2015 per le schermature solari esterne degli edifici viene aperta la possibilità di usufruire dell’Ecobonus anche con specifico riferimento agli impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, come la legna da ardere, il pellets, il cippato, il mais.

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