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Decreto Palchi, ecco le istruzioni operative per applicarlo

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Istruzioni tecnico-organizzative non solo per l’allestimento ma anche per la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche: questo il contenuto della Circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 del Ministero del lavoro, sulla base del Decreto Interministeriale del 22 luglio 2014. Tale Decreto è il Decreto Palchi, di cui avevamo già parlato l’estate scorsa, il quale prevede che le disposizioni del Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei e mobili si applicano alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee.

Tutto a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, visti e considerati gli avvenimenti degli ultimi anni. In Italia, come sempre, non si comprende la gravità e la pericolosità di una situazione prima ma solo dopo il disastro.

In realtà, entrando un po’ più nel dettaglio, la Circolare distingue tra spettacoli musicali, cinematografici, teatrali da una parte e manifestazioni fieristiche dall’altra.

Il Decreto riguarda allestimento e disallestimento dei palchi e delle opere temporanee con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento.

Non riguarda invece le attività:
1) che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio. L’indicazione è molto vaga e potrebbe dare adito a interpretazioni pericolose.

2) di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture. Vista la scarsa altezza, potrebbe essere un unto ragionevole della norma, ma è difficile prevedere ogni cosa, ogni tipo di caduta. È difficile anche per la normativa, che però dovrebbe essere più precisa e meno vaga.

3) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all’estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri.

4) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m.

Anche questi ultimi due punti sono difficili da giudicare come buone o cattive indicazioni. Molto viene lasciato alla coscienza del lavoratore e del responsabile della sicurezza, nel momento in cui si parla di un cantiere di lavoro.

Insomma, si scrivono norme, si mettono in gioco responsabilità e le si attribuiscono direttamente a persone precise, ma non sempre si colpisce nel segno. Il nocciolo della sicurezza nei cantieri sfugge sempre, è come se la normativa italiana non riuscisse ad arrivare al bandolo della matassa. E anche questa volta, mi pare che non sia stato risolto il problema.

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