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Sistri, arriva il rimborso dei contributi versati ma non dovuti? Chi lo sa.

IMU terreni agricoli

Per le problematiche sugli oneri indebitamente versati per l’iscrizione al Sistri, il servizio di tracciabilità dei rifiuti, negli anni 2010, 2011 e 2012, “sono in fase di studio” le modalità per poter restituirli o ricompensarli, “laddove ne ricorrano i presupposti”. Lo ha annunciato il sottosegretario al ministero dell’Ambiente, Silvia Velo.

Per quanto riguarda il contratto Sistri, il sottosegretario ha ricordato che “è tuttora assicurato da Selex in base alla proroga del contratto fino a fine 2015 stabilita dal Dl Competitività”, e verrà assegnato a un nuovo operatore, entro e non oltre il 30 giugno 2015.

Leggi anche Sistri si, ma solo per chi ha più di 10 dipendenti.

Il Milleproroghe – decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2014 – ha prorogato fino al 31 dicembre 2015 la moratoria sulle sanzioni per le omissioni e le violazioni del Sistri e le sanzioni amministrative accessorie.
Ha fissato poi al 1° febbraio 2015 l’entrata in vigore delle sanzioni per omesso pagamento previste dall’articolo 260 bis del D.lgs. 152/2006 (in caso di rifiuti pericolosi bisogna pagare una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 15000 a 93000 euro).

Nuova gara d’appalto con nuovo soggetto che non sarà la Selex, presumibilmente migrazione dei server e nuovi strumenti. Per questo allora sarà necessario che nel decreto Milleproroghe in discussione proprio in queste ore in Commissione venga accettato dal governo il nostro emendamento: chiediamo che alle aziende non iscritte non venga fatta pagare la sanzione non fino al 21 febbraio, come vuole il governo, ma fino al 31 dicembre. Sappiamo già cosa succederà in un sistema già caotico e malfunzionante: per le imprese scatterà una stangata dal 21 febbraio per un sistema di tracciabilità di rifiuti che non funzionerà bene”.

Questa la richiesta del Movimento 5 Stelle. Leggi anche SISTRI, niente contributo per le imprese che non aderiscono volontariamente.

Insomma, il Sistri continua a far discutere e ad appassionare i nostri politici, e ogni volta è sempre più difficile ricevere risposte chiare. Cosa significa per esempio “laddove ne ricorrano i presupposti”? Who Knows. Vedremo cosa ci diranno questa volta sul metodo per vedersi rimoborsati i contributi che non dovevamo pagare per il Sistri.

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Riforma del catasto, le novità: entra in campo la tecnologia

Riforma del catasto

Riforma del catasto, ci siamo quasi. Negli scorsi giorni sono emerse le prime indiscrezioni concrete che contribuiscono a chiarire la seconda parte del percorso in materia di procedimento di revisione della materia catastale.

Dopo il primo “step” costituito dal ritorno alla luce delle commissioni censuarie (leggi in proposito l’articolo Riforma catasto: approvato il decreto sulle commissioni censuarie) ecco i primi interessanti ragguagli su quelli che potrebbero essere gli aspetti preponderanti del secondo fondamentale passaggio: l’individuazione dei criteri di stima.

Le anticipazioni del decreto sui criteri di stima prevedono infatti la ricostruzione a tavolino della superficie delle unità senza planimetria, oltre alla possibilità per i proprietari di trasmettere i dati degli immobili all’Agenzia delle Entrate utilizzando la modulistica messa a punto proprio da quest’ultima. In pratica, l’Agenzia potrà anche inviare questionari via internet ai cittadini al fine individuare la stima. Pertanto le nuove tecnologie entrano in gioco con decisione nella nuova scansione del catasto.

Per approfondire in via generale il tema della riforma vai al Dossier preparato dalla redazione di Ediltecnico intitolato Riforma del catasto.

Inoltre, sempre porgendo l’orecchio alle suddette anticipazioni, si scopre essere concreta la possibilità di affidare ai Comuni il compito di rilevare un “pool” di caratteristiche che definiscono l’immobile (posizione, affaccio, tipologia edilizia) secondo piani dettagliati. In tal caso, ovviamente, si renderà necessario coinvolgere i professionisti tecnici sulla base di precise convezioni e congruo rimborso spese.

Gli effetti della riforma, determinati nei dettagli proprio da questa attività, determineranno una rivoluzione del mercato immobiliare urbano. La riforma, andando a recuperare situazioni di sottostima o sovrastima catastale, si prefigge infatti l’obiettivo di dare nuova competitività al settore edilizio attraendo investimenti interni e anche esteri. Per una analisi approfondita di questo orizzonte Maggioli Editore consiglia il volume La riforma del catasto fabbricati, di Antonio Iovine. Il volume rappresenta una interessante guida al panorama degli estimi catastali che deriverà dall’attuazione della legge delega 11 marzo 2014 n. 23 in tema di revisione del sistema fiscale e del catasto dei fabbricati.

Come ci ha spiegato Mirco Mion di AGEFIS nell’intervista uscita ieri su queste pagine “il decreto sulle funzioni statistiche, gli algoritmi che serviranno a calcolare le rendite catastali, è particolarmente delicato, dal momento che proprio sulle rendite catastali vengono calcolate le imposte immobiliari. La bozza del decreto, all’esame del Ministero delle Finanze, presenta però degli aspetti che hanno suscitato non poche perplessità”. Per capirne di più leggi l’intervista integrale al presidente di AGEFIS intitolata La revisione del catasto ha bisogno di una proroga: ecco cosa è successo.

Nel frattempo si attendono ulteriori conferme in materia per comprendere la direzione intrapresa realmente dal processo di riforma.

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La riforma del catasto fabbricati

Antonio Iovine , 2014, Maggioli Editore

Finalmente, dopo circa 21 anni, con l’approvazione della legge per la riforma del catasto urbano, contestualmente alla delega fiscale, si ripresenta al Paese una opportunità da non perdere per intervenire radicalmente nel settore impositivo immobiliare, che…

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La revisione del catasto ha bisogno di una proroga: ecco cosa è successo

Mirco Mion, presidente AGEFIS

Il percorso per la revisione del catasto fabbricati, iniziato con la legge sulla delega fiscale e proseguita con la recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del primo dei decreti attuativi sull’istituzione delle commissioni censuarie, ha incontrato un ostacolo ed è ormai certa la necessità di una proroga.

Ma quali sono i motivi che hanno portato a questo impasse? E, soprattutto, quali possono essere le vie percorribili alternative, per evitare che l’attuazione della riforma non si trasformi una inutile ed estenuante Fatica di Sisifo?

Ne abbiamo parlato con Mirco Mion, presidente AGEFIS, l’associazione dei geometri fiscalisti italiani da lungo tempo impegnata a collaborare con gli organi parlamentari per la realizzazione della revisione del catasto.

Ma l’incontro con Mion è stata anche l’occasione per parlare di un altro argomento molto caldo e al centro delle polemiche di questi giorni. Ci stiamo riferendo alla questione dello spot governativo sulle semplificazioni fiscali dello Sblocca Italia, che prevede l’assunzione da parte dei Comuni delle pratiche di accatastamento e di variazione catastali a seguito di interventi di ristrutturazione.

Sul tema si è recentemente espresso anche il presidente di Conferdetecnica, Calogero Lo Castro, che ha denunciato la questione (leggi in proposito la nostra intervista esclusiva a Lo Castro)

Mauro Ferrarini. Riforma del Catasto in ritardo: ci spiega come mai si dovrà ricorrere a una proroga per portare avanti la riforma?

Mirco Mion. Ad oggi l’unico decreto in materia di revisione del Catasto ad essere stato pubblicato è quello recante composizione, attribuzioni e funzionamento delle Commissioni Censuarie, che è entrato in vigore il 28 gennaio scorso. Appare subito evidente come risulti materialmente impossibile l’approvazione del secondo decreto, quello delicatissimo sulle cosiddette “funzioni statistiche” entro il termine di delega, fissato al 26 marzo.

Mauro Ferrarini. E perché?

Mirco Mion. Il decreto potrebbe, presumibilmente, essere trasmesso dopo il 20 febbraio alle Commissioni parlamentari, che hanno a disposizione 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi per esprimere il proprio parere: non ci sarebbe quindi il tempo per il secondo passaggio, e il Governo si vedrebbe costretto a recepire tutte le osservazioni presentate dalle Commissioni. Una proroga appare inevitabile,

Mauro Ferrarini. I ritardi sono imputabili solo a motivi di intasamento dei lavori parlamentari o esistono delle divergenze di qualche tipo su come affrontare la questione della determinazione delle nuove rendite?

Mirco Mion. La ragione di questo ritardo non è da ricercarsi esclusivamente nei conosciuti tempi lunghi dei lavori parlamentari.

Il decreto sulle “funzioni statistiche”, gli algoritmi che serviranno a calcolare le rendite catastali, è infatti particolarmente delicato, dal momento che proprio sulle rendite catastali vengono calcolate le imposte immobiliari. La bozza del decreto, all’esame del Ministero delle Finanze, presenta però degli aspetti che hanno suscitato non poche perplessità: in particolare, l’algoritmo dovrà essere elaborato a partire dai prezzi reali degli immobili delle diverse aree territoriali. Questi prezzi si dovrebbero desumere in base alle compravendite, che però, a causa della persistente crisi del mercato immobiliare, sono da anni in forte calo, tanto che in più di cinquemila comuni sono state addirittura meno di 100. La soluzione prospettata dall’Agenzia delle Entrate è di ampliare le microzone, fino a coprire aree più ampie, ma così facendo le funzioni statistiche rischiano di essere assai poco attendibili e non aderenti alla realtà, vanificando così lo scopo dell’intera riforma.

Mauro Ferrarini. Chiarissimo. E allora cosa suggerisce di fare? Qual è la posizione di AGEFIS?

Mirco Mion. La posizione di AGEFIS in merito è molto chiara: dal momento che i prezzi-campione desunti su aree molto ampie e con caratteristiche diversissime risulterebbero, quanto meno, poco significativi, la soluzione più immediata e ovvia sarebbe quella di intraprendere rilevazioni dirette “sul campo”, ad opera di professionisti preparati come i geometri, per accertare e definire le caratteristiche dei singoli immobili. E per incentivare i proprietari a sostenere le spese necessarie per i rilievi, e quindi l’aggiornamento dei dati catastali dei propri immobili, sarebbe sufficiente l’introduzione di una detrazione fiscale.

Inoltre, sarà decisiva la fase prodromica alla stesura del testo del decreto attuativo, fase nella quale è, a mio avviso, imprescindibile assicurare una “voce” ai professionisti del settore fiscale e tecnico. Auspico che siano coinvolti, così come lo sono state le associazioni della proprietà immobiliare, anche i professionisti tecnico-fiscali nella concertazione con l’Agenzia delle Entrate e con il MEF: questo per assicurare un percorso spedito e condiviso al decreto.

Mauro Ferrarini. Accatastamento selvaggio … o meglio: ai Comuni. Con lo Sblocca Italia è arrivata questa norma che è diventata la pietra dello scandalo. Alcuni già dicono che la reazione dei liberi professionisti contro la norma è un’ennesima dimostrazione della esistenza delle “caste”. Cosa ribatte a questa accusa? Secondo lei si arriverà davvero all’accatastamento automatico da parte dei Comuni o la norma verrà rivista?

Mirco Mion. Ritengo sia limitativo associare la più che legittima reazione critica dei professionisti all’esistenza di “caste”. Le novità introdotte dalla norma, così come presentata anche dallo spot televisivo che ha portato alla ribalta delle cronache la questione, rischiano infatti di arrecare danno a tutti, non solo ai professionisti, ma anche ai cittadini ed agli enti locali.

Mauro Ferrarini. E quali sarebbero?

Mirco Mion. Fino ad oggi, infatti, l’aggiornamento degli atti in seguito ad interventi sugli immobili, ovvero la conservazione stessa del Catasto fabbricati, era operato dai professionisti tecnici mediante un procedimento meccanizzato. Introducendo il principio secondo cui “all’accatastamento ci pensa il Comune” il compito di inviare tempestivamente agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la comunicazione di inizio lavori, integrata con la comunicazione di fine lavori, spetterà alle amministrazioni comunali. Ma quanti sono i Comuni in Italia che possiedono le necessarie risorse, umane, tecnologiche e di tempo, per svolgere questo compito? Ed è realistico aspettarsi che l’Agenzia delle Entrate potrà, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, provvedere all’adeguamento della planimetria catastale?

Mauro Ferrarini. Molto realistico, in effetti, non pare. Ma cosa si rischia in concreto?

Mirco Mion. Il rischio concreto è che si verifichi un disallineamento di dati ed un allungamento dei tempi di compravendita immobiliare (per le quali è richiesto che la planimetria depositata in catasto sia identica allo stato reale dell’immobile), causato da ritardi nell’aggiornamento catastale. Inoltre, i cittadini potrebbero incontrare difficoltà a seguire lo status della propria pratica a causa delle difficoltà di dialogo fra comuni e Agenzia delle Entrate. E questi rischi assumono caratteri ancora più preoccupanti in vista della riforma del Catasto, che come abbiamo visto trova la sua base fondante proprio nell’analisi delle caratteristiche delle unità immobiliari.

È indispensabile ribadire un concetto che ci è molto caro, quello della collaborazione: senza la cooperazione attiva di enti locali, Agenzia delle Entrate e professionisti non sarà possibile raggiungere l’obiettivo dell’equità fiscale.

Con le novità introdotte dallo Sblocca Italia, invece, si sta andando in direzione opposta: maggiori oneri per Comuni ed Entrate, che faticheranno a portare a termine i nuovi compiti in tempi ragionevoli, meno lavoro per quei tecnici che da anni svolgevano con competenza l’attività di accatastamento, e difficoltà per i cittadini che faticheranno, sempre di più, ad avere risposte, senza il supporto del proprio geometra di fiducia, interlocutore unico che poteva seguire le pratiche dall’inizio alla fine.

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Tutte le semplificazioni delle procedure edilizie nel “Decreto sblocca Italia”

Di Nicola Mario , 2014, Maggioli Editore

Continua la semplificazione della disciplina edilizia attraverso l’introduzione di importanti novità con il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, meglio conosciuto come “Decreto sblocca Italia”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Il provvedimento…

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6e4eeac3d47a612486e0f65a712f9a13 sh La revisione del catasto ha bisogno di una proroga: ecco cosa è successo

Docfa 4.00.2 e il catasto fabbricati

Ignazio Milazzo , 2013, Maggioli Editore

L’acronimo DOCFA non è altro che l’abbreviazione di Docu­mento Catasto FAbbricati. Sono passati ben quattordici anni da quando uscì la prima versione DOCFA 1.0 trasmessa agli uffici in data 12 novembre 1996 e l’Agenzia del Territorio ha fatto da allora passi da gigante, creando una banca…

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Permesso di costruire: la sospensione del termine può essere automatica?

Permesso di costruire

Come viene a concretizzarsi la sospensione del termine di durata di un titolo edilizio? Al fine di rispondere a questa domanda assume una certa rilevanza la sentenza n. 389 del 4 febbraio 2015 del TAR Lombardia, sez. II Milano, in materia di durata dei termini di efficacia del permesso di costruire.

Ribadendo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, i giudici hanno ricordato che l’eventuale sospensione del termine di durata di un titolo edilizio non può realizzarsi in via automatica, essendo a tal fine necessaria la presentazione di una formale istanza di proroga, cui deve seguire un provvedimento motivato dell’amministrazione che accerti l’impossibilità del rispetto del termine per “factum principis”, ovvero per l’insorgenza di una causa di forza maggiore (TAR Campania-Napoli, Sez. III, sentenza 8 aprile 2013, n. 1864).

Infatti i fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell’art. 15, comma 2, d.P.R. n. 380 del 2001, non hanno un rilievo automatico, ma possono costituire oggetto di valutazione e di verifica in sede amministrativa qualora l’interessato proponga un’apposita domanda di proroga ( in questo senso TAR Lombardia-Brescia, Sez. II, sentenza 14 gennaio 2013, n. 9).

Per approfondire tali argomenti Ediltecnico consiglia l’e-book intitolato L’efficacia temporale del permesso di costruire, a cura di Antonella Mafrica e Mario Petrulli: si tratta di una breve guida ai termini di inizio e fine lavori, alla decadenza e alla proroga. Un’opera di rapida consultazione per muoversi nel variegato mondo dell’efficacia temporale del permesso di costruire.

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L’EFFICACIA TEMPORALE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

Antonella Mafrica Mario Petrulli , 2015, Maggioli Editore

L’ ebook “L’EFFICACIA TEMPORALE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE” è una guida di veloce consultazione, ad uso e consumo degli uffici tecnici comunali e dei professionisti del settore edilizio-urbanistico, per muoversi nel variegato…

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Ingegneri dipendenti e prestazioni senza Partita IVA: il CNI chiarisce la questione

Ingegneri dipendenti e prestazioni senza Partita IVA: il CNI chiarisce la questione

Gli ingegneri dipendenti iscritti all’albo ma senza partita IVA non sottraggono il lavoro ai colleghi che hanno scelto la libera professione. È questa la conclusione, sintetizzata da noi un po’ brutalmente, dei chiarimenti che il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha dovuto fare a seguito del vespaio di polemiche seguito alla diffusione della nota n. 488 Professionisti iscritti ad albi e prestazioni occasionali del novembre scorso.

Dopo la pubblicazione della notizia, infatti, moltissimi ingegneri liberi professionisti avevano criticato aspramente l’interpretazione data della normativa vigente dal CNI, anche su queste pagine.

I chiarimenti del CNI arrivano per sgombrare il campo da possibili equivoci.

“Non era minimamente intenzione del documento avallare”, si legge nel documento, “un’apertura indiscriminata alle prestazioni occasionali quale strumento per eludere gli obblighi che derivano dallo svolgimento abituale di un’attività professionale”.

E allora, vediamo quali sono i punti fondamentali che aiutano a chiarire la questione, rimandando alla lettura del documento completo per un maggior grado di approfondimento.

I punti fermi
1. L’ingegnere iscritto all’albo può svolgere attività di lavoro occasionale senza la necessità di avere partita IVA.

2. Per determinare l’occasionalità della prestazione non si può ricorrere ai limiti di tempo e di remunerazione imposti dalla normativa sul lavoro occasionale (durata massima del contratto 30 giorni e compenso inferiore ai 5.000 euro nell’arco dell’anno solare).

3. Tali disposizioni non valgono per le professioni intellettuali, per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali.

Il chiarimento del CNI
La nota di chiarimento del Centro Studi evidenzia come l’ingegnere l’iscritto all’Albo che non eserciti in modo abituale attività di lavoro autonomo, cioè che non svolga lavoro autonomo con regolarità, sistematicità ed operatività, può svolgere una prestazione di lavoro occasionale, solo se essa ha caratteristiche di saltuarietà, di eccezionalità, di non ripetitività, e venga effettuato in proprio senza vincolo alcuno di subordinazione del committente.

In tali condizioni, presenti tutte contemporaneamente, non vi è la necessità di disporre di partita IVA.

Scarica la nota Chiarimenti sulle prestazioni occasionali degli iscritti all’Albo (riferimento alla nota n. 448 – novembre 2014)

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Partite IVA: c’è spazio per modificare il nuovo regime di minimi?

Partite IVA

Nuove norme sulle partite IVA, c’è davvero la volontà concreta di modificare un regime di minimi fortemente penalizzante per coloro che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale?

In questo momento non appare immediatamente possibile una modifica radicale del nuovo regime dei minimi ma, come annunciato dal Governo, i decreti attuativi della delega fiscale da discutere nel Consiglio dei ministri del 20 febbraio dovrebbero ammorbidire alcuni aspetti critici.

Anche il premier Matteo Renzi ha fatto dichiarazioni in questa direzione, rassicurando in parte i liberi professionisti che a partire dal 1 gennaio di quest’anno sono alle prese con i nuovi minimi, ovverosia il regime fiscale introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 che stabilisce un’imposta sostitutiva al 15% per chi consegue ricavi fino a 15mila euro.

Ecco le possibili migliorie che contribuirebbero a modificare il regime di minimi in chiave positiva per i professionisti tecnici:
– In prima battuta è realisticamente configurabile una modifica al limite massimo di ricavi per restare all’interno del regime agevolato. Possibile un innalzamento dei limiti o persino il ritorno al tetto di 30mila euro per tutte le categorie, come accadeva nel precedente regime.
– L’aliquota dell’imposta sostitutiva potrebbe essere ridotta in funzione dell’età del contribuente o mediante altre modalità.

Rimanendo in tema di professionisti tecnici leggi l’articolo Tariffe professionisti tecnici: sparisce il parametro del decoro.

Quella di modificare il nuovo regime dei minimi si configura certamente come una necessità ineludibile e sostenuta dai numeri: secondo uno studio della Confederazione Nazionale Artigianato e Piccola e Media Impresa (CNA), i risparmi per chi aderisce al nuovo regime forfetario vengono completamente annullati dai maggiori oneri dovuti. In molti casi i maggiori tributi pagati risultano addirittura superiori ai risparmi degli oneri burocratici.

Per capirne di più leggi l’articolo Nuovo regime dei minimi, se apri Partita IVA nel 2015 aderisci con la dichiarazione di inizio attività.

L’aumento della tassazione non contribuisce certo ad alleviare il fardello che grava sulle spalle dei professionisti tecnici ai tempi della crisi economica: come a dire, ecco l’ennesima stangata nei confronti di una categoria i cui redditi, tra il 2005 e il 2013, sono diminuiti in media del 39,2% (dati proveniente dal quarto Rapporto dell’Adepp, l’Associazione degli Enti Previdenziali Privati).

05313 Partite IVA: c’è spazio per modificare il nuovo regime di minimi?

Guida alla professione di geometra

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IVA agevolata al 10%: il regime per i pannelli solari

IVA agevolata al 10%

L’aliquota dell’IVA ridotta al 10% per gli interventi in edilizia relativi a manutenzione e ristrutturazione su immobili può essere applicata anche ad una particolare fattispecie concreta: ci riferiamo in questo caso ai pannelli solari e gli impianti fotovoltaici.

Il regime agevolato dell’IVA può essere applicato anche a questa specifica categoria di beni (individuati al punto 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al d.P.R 633/1972), ovverosia quella concernente gli impianti di produzione di calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica, e relative reti di distribuzione.

Pertanto scontano il regime agevolato dell’IVA al 10% in edilizia i seguenti interventi:
– l’acquisto di interi impianti fotovoltaici o per la produzione di acqua calda;
– l’acquisto dei singoli pannelli, del boiler e degli altri componenti necessari per la creazione dell’impianto e l’allaccio alla rete di distribuzione dell’energia, del calore o della sola acqua calda.

In questi casi  l’IVA è comunque applicata in misura pari al 10% a prescindere dall’acquirente, quindi anche nel caso in cui l’acquisto sia effettuato direttamente dal committente dei lavori.

Leggi anche IVA agevolata in edilizia: chi può usufruire dell’aliquota al 10%?

Per scaricare alcuni fac-simile da produrre per l’applicazione dell’IVA agevolata in edilizia in funzione della tipologia di lavoro vi consigliamo di consultare la nostra Pagina speciale intitolata IVA agevolata in edilizia.

Va sottolineata inoltre un’importante questione: come chiarito dal Ministero dello Sviluppo economico, costituiscono impianti di produzione di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica quelli che sono in grado di produrre e fornire elettricità di potenza tale da poter essere utilizzata o immessa nella rete di distribuzione e che, a tal fine, sono composti da tutti quei componenti necessari allo scopo, come individuati nella Norma CEI 82-25. Come conseguenza di tale dettato, anche l’acquisto separato delle singole parti dell’impianto conferisce diritto a godere dell’agevolazione ai fini dell’IVA.

Per un focus agile ed operativo orientato su professionisti e cittadini Ediltecnico propone l’e-book Iva in edilizia: come applicarla: al suo interno è analizzata sia la disciplina relativa all’IVA al 4% per l’acquisto della prima casa che quella relativa all’IVA al 10% per interventi di manutenzione e ristrutturazione. Ogni parte è corredata da tabelle riepilogative ed è presente in appendice una sezione con utili casi pratici risolti.

 IVA agevolata al 10%: il regime per i pannelli solari

Iva in edilizia: come applicarla

Lisa De Simone , 2014, Maggioli Editore

Questo ebook affronta in modo operativo le problematiche relative alla gestione dell’IVA nel mondo dell’edilizia e degli immobili,Oltre al commento delle singole fattispecie è presente, per maggiore supporto pratico, una sezione di casi risolti. L’esposizione viene…

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Realizzazione di una tettoia, non illudetevi: serve il permesso di costruire

tettoia

Lo dice il dPR n. 380/2001 (art. 3, comma 1, lettera b): la realizzazione di una tettoia, anche se aderisce a un muro già esistente, non è manutenzione straordinaria perché non consiste nella sostituzione di un elemento architettonico ma nell’aggiunta di un elemento strutturale dell’edificio e si tratta di un intervento di modifica del prospetto.

La prima conseguenza è che la realizzazione di una tettoia richiede il permesso di costruire: non basta la semplice denuncia di inizio di attività, considerata anche la perdurante modifica che produce sul tessuto urbano. La mancanza del permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia legittima l’applicazione della sanzione demolitoria a prescindere dal lasso di tempo intercorso dalla realizzazione della tettoia. In particolar modo quando l’abuso incide su un immobile sottoposto a vincolo.

Che la realizzazione della tettoia non sia un intervanto di manutenzione straordinaria e quindi non sia sufficiente per poterla fare la dichiarazione di inizio attività ma serva il permesso di costruire l’ha ribadito la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 319/2015 depositata il 26 gennaio.

Scarica la sentenza del Consiglio di Stato sulla realizzazione di una tettoia.

l efficacia temporale del permesso di costruire Realizzazione di una tettoia, non illudetevi: serve il permesso di costruire

L’EFFICACIA TEMPORALE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

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Ai Tecnici della Società tra Professionisti non importa, ma per costituirla devono essere in 2

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Devo dire la verità, questo articolo lo scrivo solo per dovere di cronaca. Se dovessi scriverlo per l’appeal che ha sui lettori, lascerei perdere. Mai un tema ha suscitato infatti meno interesse nella platea dei professionisti tecnici come quello delle Società tra professionisti. Sul nostro sito, gli articoli hanno il record negativo di letture. In giro per il paese, l’interesse è ancora minore: Società tra Professionisti Tecnici, Missing in Action.

Sulla base dei dati Unioncamere, la Fondazione nazionale dei commercialisti ha censito al 18 giugno 2014 appena 193 società tra professionisti, costituite ai sensi della legge n. 183/2011 a partire da aprile 2013 e iscritte al registro delle imprese. Perché? Molte incertezze sono causate dalla formulazione poco chiara della legge. Per esempio, non ci sono indicazioni sul trattamento fiscale del reddito prodotto. Quasi tutti preferiscono altre forme di società, soprattutto quelle di capitali.

In particolare, proprio ai professionisti tecnici, delle Stp non importa molto: solo una piccola parte di quelle 193 società tra professionsiti sono tra tecnici.

Però Inarcassa ha riportato le Società tra Professionisti al centro del ring delle notizie per i Tecnici. Due ingegneri marchigiani (di cui uno si era cancellato dall’albo per pensionamento nel 2013) avevano chiesto se fosse possibile trasformare uno studio associato in una società tra professionisti (Stp), se nel frattempo uno dei due partner di studio si è cancellato dell’albo professionale dopo aver raggiunto la pensione di anzianità.

Per costituire una società tra professionisti i soci professionisti devono essere almeno due, indipendentemente dalla ripartizione delle quote del capitale sociale. L’articolo 10 della legge n.183/2011 dice: “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”.  Nel caso dei due ingegneri marchigiani, “risulta soddisfatta soltanto la seconda condizione, mentre il numero dei soci non risponde alle prescrizioni di legge”.

Stessa cosa vale naturalmente per i Professionsiti Tecnici: dovete essere almeno in due se volete costituire una società tra professionisti.

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Linee vita: è ufficialmente in vigore il nuovo obbligo in Emilia Romagna

Linee vita

Nel territorio della Regione Emilia Romagna è ufficialmente in vigore il nuovo obbligo in materia di prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile. La diretta applicazione delle norme regionali sull’obbligo di installazione di linee vita e dispositivi di ancoraggio sulle coperture e sulle pareti continue a specchio degli edifici, già prevista dalla delibera dell’Assemblea legislativa n. 149 del 17 dicembre 2013, era infatti stata rinviata nel corso dell’estate (in un primo momento l’obbligo avrebbe dovuto agire dal luglio 2014). Dal 31 gennaio è pertanto in vigore l’applicazione stabilita ormai un anno fa.

Leggi in proposito l’articolo Linee vita: in Emilia Romagna nuovo obbligo prorogato al 31 gennaio 2015.

Si tratta di un atto di indirizzo, quello espresso dalla Regione Emilia Romagna, idoneo a fissare le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare in fase di progettazione e realizzazione di interventi sulle coperture di edifici, pubblici e privati, in maniera tale da garantire che i successivi interventi di manutenzione ordinaria delle coperture o le azioni comportanti l’accesso, il passaggio o lo stazionamento sui tetti avvengano in sicurezza.

L’obiettivo è senz’altro quello di ridurre ulteriormente i rischi di infortunio in relazione alla potenziale caduta dall’alto nei lavori in quota in occasione di attività di cantiere per accesso, transito, esecuzione di lavori futuri.

L’atto di indirizzo (e coordinamento) trae le sue origini dalla necessità di programmare azioni efficaci al fine affrontare l’elevata incidenza degli infortuni nell’ambito dei cantieri edili e dal rispetto di quanto stabilito dalla legge regionale 2/2009, recane rubrica “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”. Nella pratica, questo nuovo obbligo relativo alle linee vita si configura come un evidente complemento alla vigente normativa statale in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili.

Le cadute dall’alto sono una delle cause principali di “morte bianca”, ovverosia nell’ambiente di lavoro: implementare nuove e più stringenti norme in materia è infatti una necessità indifferibile.

Tra le finalità evidenziate all’interno delle linee guida contenute nell’atto emerge anche il seguente concetto: ovverosia che l’installazione di dispositivi permanenti di ancoraggio “non esonera il committente dei lavori ed il datore di lavoro dell’impresa esecutrice dalla valutazione dei rischi tenendo conto della priorità dell’utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico)”.

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