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Il cloud computing: il calcolo web-based applicato al risparmio energetico

Il cloud computing: il calcolo web-based applicato al risparmio energetico

La smaterializzazione dei supporti fisici, dai DVD ai CD audio, e la diffusione di servizi di streaming one way (quali ad esempio Spotify e Netflix) corre di pari passo allo sviluppo della tecnologia cloud, che invece è interattiva e utilizza input in aggiornamento continuo per restituire un risultato personalizzato in base alle richieste e alle aspettative degli utenti. La virtualizzazione apportata dal cloud computing ha spezzato, probabilmente in modo definitivo, il legame fra presenza fisica del codice binario su un supporto hardware e la sua eseguibilità. La piattaforma ora è comune, e gli interventi correttivi vengono apportati in tempo reale da parte delle stesse aziende che si occupano dello sviluppo e dell’hosting del software. L’accresciuta dipendenza da Internet, stavolta non in senso psicologico ma “materiale”, è compensata dall’interazione dinamica e dalla velocità del servizio e soprattutto dalla mobilità che la piattaforma regala: basta effettuare un login per lavorare o per usare un servizio da qualsiasi dispositivo.

La moltiplicazione di apparecchi tecnologici di nuova generazione, sebbene progettati con un occhio ai consumi, impatta notevolmente sul bilancio energetico di un ambiente, soprattutto industriale. La rapida obsolescenza di sofisticati dispositivi è un altro fattore che aumenta la loro potenziale inefficienza. Un audit energetico ha quindi bisogno del supporto di strumenti analitici performanti che prendano in considerazione numerosi elementi di rischio, confrontati costantemente con le best practice del settore energia e con gli emergenti modelli di efficienza energetica.

Il cloud computing risponde perfettamente a queste esigenze, rese ancora più pressanti in seguito all’obbligo di diagnosi energetica prevista dall’art. 8 d.lgs. 104/2014. Entro il 22 dicembre prossimo scadono i termini per la presentazione all’ENEA del report di diagnosi, richiesto dalla legge a grandi imprese (con almeno 250 dipendenti, oppure 50 milioni di euro di fatturato e 43 milioni di bilancio annuale) oppure imprese energivore (descritte dal d.m. 5 aprile 2013 come aziende che consumano 2,4 GWh annui di energia, il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia e fatturato è superiore al 3%. Per questo tipo di azienda l’AEEG prevede anche speciali agevolazioni, secondo delibera 437/2013). Con ETA – Energy Track & Audit, software cloud sviluppato da Acotel Net in collaborazione con Bartucci Spa, l’auditor è in grado di effettuare una completa, attendibile, tracciabile, utile e verificabile diagnosi energetica: sono questi i requisiti richiesti dalle norme UNI CEI 16247-1 redatte da CEN E CENELEC, due comitati europei di normazione tecnica. Il software è anche in grado di stimare il rapporto costi/benefici per la messa a punto di incisivi interventi di efficientamento energetico. La tecnologia offre anche la possibilità di import automatico dei dati di monitoraggio energetico, per mezzo di dispositivi di Acotel Net.

Il servizio cloud offerto da ETA è della durata di un anno, un arco temporale in cui viene prestata la massima assistenza e soprattutto vengono forniti aggiornamenti sulle novità più interessanti in materia di risparmio energetico, grazie ai frequenti update apportati alla banca dati di Bartucci. Per venire incontro alle esigenze dei professionisti del settore, se si acquista una licenza ETA Self Service entro il 22 dicembre 2015, si ha diritto ad un prezzo scontato del 50% sull’acquisto delle successive. ETA si configura quindi come un consulente virtuale che sfrutta la potenza del   per ottimizzare le risorse dell’azienda in tempo reale.

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Per la ristrutturazione edilizia basta la segnalazione certificata di inizio attività?

ristrutturazione

Quando si parla di ristrutturazione edilizia si pensa subito alla demolizione e ricostruzione del manufatto preesistente, mentre tra gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente si possono annoverare diverse tipologie di opere, a partire da quelle che prevedono semplicemente una diversa distribuzione interna.

La norma di riferimento per la ristrutturazione edilizia è l’art. 10 comma 1 lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ( modifiche della sagoma, dei prospetti e delle superfici) la cui realizzazione è subordinata al rilascio del permesso di costruire.

Inoltre, per le ristrutturazioni alla distribuzione interna, l’art. 3, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, alla lett. b) qualifica come interventi di manutenzione straordinaria “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso”, e alla lett. d) qualifica come interventi di ristrutturazione edilizia “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”.

Dal combinato disposto degli articoli 10, comma 1, e 22, comma 1, del D.P.R. n. 380/2001 si desume che tali interventi, qualora non comportino modifiche del volume e delle superfici o mutamenti della destinazione d’uso, non sono subordinati al preventivo rilascio del permesso di costruire, bensì alla presentazione di una segnalazione certificata inizio attività, diversamente dal caso in cui la diversa distribuzione degli spazi interni si inserisca in un più articolato complesso di interventi di ristrutturazione e , comportando la configurazione, nel complesso, di un organismo nuovo necessiti del previo rilascio del permesso di costruire.

La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che l’intervento edilizio comportante esclusivamente una diversa distribuzione degli spazi interni non necessita del permesso di costruire. Infatti, “è da escludersi che integri aumento volumetrico, il quale richiede il permesso di costruzione, ogni diversa distribuzione in vani, per numero e ampiezza, della identica superficie totale calpestabile” (T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sezione II, 6 maggio 2014 n. 4707).

Se vuoi rimanere aggiornato sulla normativa e la giurisprudenza relative alla ristrutturazione edilizia, iscriviti alla newsletter di Ediltecnico.

8891611345 Per la ristrutturazione edilizia basta la segnalazione certificata di inizio attività?

Ristrutturare a basso impatto ambientale

Giovanna Mottura , 2015, Maggioli Editore

In edilizia sta diventando sempre più radicata l’opinione che senza un contenimento non solo dei consumi energetici ma anche dell’impatto del costruito sull’ambiente non sia possibile frenare l’ormai inarrestabile processo di declino della terra.<br…

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8891609540 Per la ristrutturazione edilizia basta la segnalazione certificata di inizio attività?

La SCIA in edilizia

Mario Di Nicola , 2015, Maggioli Editore

Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Decreto sblocca Italia”, sono state apportate sostanziali modifiche alla Segnalazione certificata inizio attività, di cui all’articolo 22, commi 1, 2…

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Conto Termico 2016: i nuovi incentivi semplificati e aggiornati

Conto Termico 2016: i nuovi incentivi semplificati e aggiornati

La nuova versione del Conto Termico 2016, che andrà a sostituire il DM 28 dicembre 2012 attualmente in vigore, introduce nuove tipologie di interventi agevolabili, come l’installazione di sistemi per la gestione e il controllo degli impianti termici ed elettrici, la sostituzione dei sistemi di illuminazione con sistemi più efficienti e la trasformazione degli edifici in Nearly Zero Energy Buildings (NZEB). Inoltre, prevede nuove procedure semplificate per la richiesta delle agevolazioni e percentuali di incentivo maggiori rispetto a quelle previste dal vecchio Conto Termico.

Sono previsti 900 milioni di euro annui, di cui 700 per i privati e le imprese e 200 per le Amministrazioni pubbliche. In queste ultime rientrano anche le cooperative di abitanti.

Le tipologie di interventi agevolabili

Nella bozza di decreto del nuovo Conto Termico, messa a punto dal Ministero dello sviluppo economico a seguito della consultazione pubblica conclusa il 28 febbraio 2015, vengono confermati gli incentivi per gli interventi di:

– isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato,

– sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato,

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con caldaie a condensazione,

– installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione di Est-sud-est a Ovest, fissi o mobili non trasportabili.

Inoltre vengono aggiunte delle agevolazioni per interventi di:

– trasformazione degli edifici in “Nearly Zero Energy Buildings” (NZEB) o “edifici a energia quasi zero”,

– sostituzione dei sistemi per l’illuminazione con dispositivi più efficienti,

– installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici (building automation), di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore.

Per quanto riguarda gli interventi di piccole dimensioni le agevolazioni sono previste per interventi di:

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa,

– installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento,

– sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;

– sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistente esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.

Nel caso di impianti dotati di pompe di calore o di caldaia a biomassa aventi potenza termica utile superiore ai 200 kW, l’intervento è considerato agevolabile solo se accompagnato dall’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore. Tali sistemi dovranno essere previsti anche nel caso in cui siano installati impianti solari termici aventi superficie superiore ai 100 mq.

I nuovi incentivi

Nel nuovo decreto, la percentuale di incentivo è rimasta pari al 40% dell’investimento per la maggior parte degli interventi. Nel caso di interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F l’incentivo è pari al 50%, inoltre se l’isolamento è accompagnato dall’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale è previsto un incentivo del 55% dell’investimento per entrambi gli interventi. Per gli interventi di trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero NZEB” è previsto un incentivo più generoso, pari al 65% dell’investimento totale.

Nel nuovo decreto sono previsti degli incentivi anche per le spese per le diagnosi energetiche e la redazione dell’Attestato di prestazione energetica (APE). Tali spese sono incentivabili al 100% per le Pubbliche Amministrazioni e al 50% per i privati, unicamente per gli interventi di trasformazione in edificio a energia quasi zero e gli interventi di isolamento termico delle superfici opache.

Per importi inferiori ai 5000 euro, l’incentivo verrà corrisposto in un’unica rata, sia ai privati sia alle Amministrazioni pubbliche.

Le semplificazioni introdotte

IL Gestore dei Servizi Energetici (GSE) redigerà una lista di prodotti idonei con potenza fino a 35 kW e 50 mq per i collettori solari per i quali si potrà usufruire di una procedura semiautomatica. Acquistando uno dei prodotti inclusi nella lista, si accederà ad un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non sarà necessario indicare i dati relativi alla descrizione dell’apparecchio.

Il GSE dovrà anche predisporre una modulistica predeterminata per la presentazione della domanda e razionalizzare le informazioni richieste al momento della compilazione.

Per gli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore, elettriche o a gas, e caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW, non sarà più necessaria l’iscrizione ai registri.

Nel nuovo decreto viene introdotta la possibilità di utilizzare modalità di pagamento non ammesse dal d.m. 28 dicembre 2012, come i pagamenti online e tramite carta di credito.

I termini per l’erogazione dell’incentivo dalla conclusione del contratto scenderanno a 90 giorni invece dei 180 giorni previsti dal decreto attualmente in vigore.

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Applicazioni e incentivi del conto termico

Adele D’Erchia , Antonio Mauro, Orazio Notarfrancesco, Massimo Scuderi , 2013, Maggioli Editore

Il Decreto 28/12/2012, detto “Conto Termico”, disciplina l’incentivazione degli interventi di piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili tramite l’erogazione di contributi pluriennali da parte del GSE.
Nei primi…

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Uscire dalla giungla dei permessi edilizi: ecco come fare

giungla

Il Governo del territorio, una materia difficile per la sua complessità, ma un buon punto di partenza per analizzare e capire come muoversi tra i permessi edilizi. Un passaggio utile, per quanto generale e breve, è descrivere la materia allo scopo di inquadrare gli istituti che appartengono al diritto urbanistico e offrire a chi deve lavorare con tali istituti un’analisi dei titoli abilitativi all’attività edilizia e delle singole tipologie di intervento da autorizzare.

Fornire una conoscenza dei principali istituti previsti in materia e scandagliare gli estremi normativi che ne disciplinano sia il contenuto che l’ambito applicativo: questi gli scopi dell’ebook.

La semplificazione amministrativa voluta dal Legislatore nazionale è un’arma a doppio taglio: da un lato le pratiche edilizie hanno un minor tempo di attesa, dall’altro, tramite il meccanismo dell’autocertificazione della legittimità dei vari lavori, i professionisti, considerato nondimeno che gli uffici delle varie amministrazioni pubbliche coinvolte non svolgono (quasi) più quell’efficace lavoro di consultazione preventiva tecnico – P.A., hanno visto nel corso degli ultimi anni aumentare notevolmente le proprie responsabilità. E non si parla di responsabilità da poco.

Per i Professionisti, quindi, il pratico ebook (96 pagine) risulta un mezzo indispensabile per capire quella serie di passaggi di consultazione preventiva che di fatto è una “materia nuova” per loro.

Il testo è aggiornato, nelle parti di interesse e senza pretesa di esaustività, a:
– Decreto Legge, 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, (c.d. «Decreto del fare»);
– Decreto Legge 11 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni in Legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. «Decreto sblocca Italia);
– Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

permessi 400x227 Uscire dalla giungla dei permessi edilizi: ecco come fare

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NPS di Tecnostrutture per il Mercato Coperto di Novara

Riapre il Mercato Coperto di Novara dopo la riqualificazione e messa in sicurezza grazie a NPS®

“Non un semplice mercato coperto, ma un luogo d’incontro, di aggregazione: il mercato deve rinnovarsi preparandosi a diventare anche luogo per la pausa del mezzogiorno, ampliando l’area del centro storico come luogo di incontro”. E’ così che l’amministrazione comunale vede il futuro della struttura di viale Dante, inaugurata, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, lo scorso 2 luglio.

Il punto di partenza era ben diverso: un edificio di 5.000mq progettato nel 1983 che comprendeva un interrato adibito a magazzino ed il piano terra alto 10 metri con copertura ad archi in legno. Subì un incendio nel 1994 e l’anno seguente fu ristrutturato impiegando per la copertura arconi in cemento armato a traliccio. Per il massimo risparmio di ferro, la forma degli archi è a catenaria rovescia (curva simile alla parabola di 2° grado). I nodi sono irrigiditi da getti di calcestruzzo.

DSC04243 NPS di Tecnostrutture per il Mercato Coperto di Novara

DSC04985 NPS di Tecnostrutture per il Mercato Coperto di Novara

Proprio nel 1995 accade però che le prove eseguite evidenzino due gravi problematiche.

1)L’inadeguatezza delle strutture di copertura a supportare i sovraccarichi accidentali previsti, specialmente durante i periodi di massimo sovraccarico di neve e vento.

2) La delaminazione e/o l’espulsione del calcestruzzo provocate dall’ossidazione del ferro d’armatura e quindi dal suo aumento di volume.

A queste si aggiunge la necessità di rendere sismoresistente la struttura.

Nel 2013 inizia il progetto per la riqualificazione e messa in sicurezza del Mercato.

Le particolarita’ dell’intervento

Per ripristinare la capacità portante della copertura si affiancano, a tutoraggio di ciascuno degli archi esistenti in c.a. e in laterizio, 2 archi NPS® in acciaio. In totale 110 arcate, alte 10 metri e larghe 13,5 metri.

140625 curva NPS di Tecnostrutture per il Mercato Coperto di Novara

DSC05160 NPS di Tecnostrutture per il Mercato Coperto di Novara

Il recupero conservativo e la riqualificazione del mercato coperto di Novara si caratterizzano però per alcuni quesiti progettuali e costruttivi.

– Come applicare la forma a catenaria alle nuove strutture prefabbricate?

– Come sollevare ciascuno dei 110 archi previsti, alti 10 m e larghi 13,5 m in un unico movimento?

– Come realizzare una connessione duttile e deformabile tra il solaio esistente e il nuovo arco NPS®?

– Come rendere l’edificio sismoresistente, trasferendo le azioni sismiche dovute alla struttura pre-esistente sulla nuova?

La soluzione progettuale e costruttiva

Lo staff tecnico Tecnostrutture si mette al lavoro elaborando una soluzione tecnica per ogni punto.

L’ing. Alessandro Pieretto ci racconta: “La particolarità principale del cantiere è data dalla forma delle arcate che hanno sagoma catenaria. L’arco è compresso in tutta la sua lunghezza e non presenta punti di apertura: è in posizione di equilibrio massimo. Data la curvatura variabile era difficile applicare questa forma a strutture prefabbricate come NPS®. Abbiamo risolto questa criticità, dividendo l’arco in 5 settori con diverse curvature.

Si trattava poi di capire come gestire il sistema di connessione tra solaio esistente e arco NPS®. Inizialmente si era pensato di saldare la struttura in opera. In questo caso però avremmo avuto una connessione rigida. Invece doveva essere deformabile date le diverse rigidezze dell’arco con struttura particolarmente flessibile e quella esterna rigida. Non potevamo creare punti critici di scompenso e al contempo dovevamo garantire la trasmissione dei carichi verticali. Noi dello staff tecnico di Tecnostrutture abbiamo studiato e predisposto una soluzione speciale, apposita per questo progetto. Si tratta di una connessione bullonata con le caratteristiche di una biella (perno). La conferma che avrebbe funzionato che l’hanno fornita i risultati di un modello da noi sviluppato proprio per verificare le deformazioni e gli sforzi sui singoli elementi. In particolare, l’efficacia di tale sistema è espresso soprattutto nella zona dove sono presenti i sistemi di controvento a croce.”

WP 20150707 12 43 21 Pro NPS di Tecnostrutture per il Mercato Coperto di Novara

Questo progetto introduce un’ulteriore novità: il sistema di sollevamento degli arconi. Tecnostrutture voleva velocizzare la posa dell’arco concentrandola in un unico movimento e senza dover andare a impiegare le strutture esistenti come fulcri o come punti di fissaggio di verricelli temporanei. Per questo lo staff tecnico ha progettato un bilancino apposito che consente alle travi di ruotare grazie a due tubi concentrici che collegano i due lati dell’arcone. Continua l’ing. Pieretto: “Questo ci ha consentito la necessaria flessibilità nel montaggio, dato che ogni arco del 1995 era diverso dall’altro perché realizzato in opera. Le strutture NPS® si sono adeguate all’esistente ed il montaggio si è rivelato più veloce rispetto alla saldatura in opera prevista inizialmente (si era ipotizzato di trasportare ogni arco in 2 conci e di giuntarli in cantiere mediante saldatura).

La committenza chiedeva anche l’adeguamento sismico dell’edificio. L’analisi cruciale ha riguardato la modalità di trasferimento delle azioni sismiche dalla struttura pre-esistente alla nuova. In particolare, considerando che:

– la connessione è deformabile fuori piano, ma rigida assialmente.

– i controventi devono essere calibrati per rigidezza e resistenza così da rendere compatibili gli spostamenti delle due strutture separate.

– gli attacchi dei controventi agli arconi sono studiati per non creare un punto rigido di scarico, ma per distribuire le azioni su tutto l’arco.

Tenuto conto di questi vincoli sono stati progettati gli elementi strutturali che contribuiscono alla sismoresistenza: i 110 arconi e dei controventi a croce. Alla resistenza al sisma si aggiunge quella al fuoco R90, ottenuta con vernice intumescente bianca.

Chiarite tutte le criticità tecniche, i lavori si sono svolti come da programma.

Si è iniziato con il rinforzo dell’interrato, predisponendo delle mensole a spinta a sorreggere le travi in carpenteria metallica così da generare una spinta attiva di rinforzo verso il solaio del piano campagna. Questo ha permesso il transito dei macchinari al piano campagna e quindi il montaggio delle piastre sulle volte che servono a collegare le travi ad arco. Si sono poi montate le piastre sugli arconi, bullonate le bielle e fissati i controventi.

La riqualificazione 2015 regala al Mercato Coperto una maggiore valenza estetica grazie a lunghi, sottili e leggeri archi di color bianco che si fondono cromaticamente al resto della copertura. “Innovazione significa per Tecnostrutture abbinare nuova tecnologia alla qualità estetica, alla bellezza.” Dichiara Franco Daniele, presidente dell’azienda. Le strutture reticolari NPS® sono studiate per essere leggere, riducendo al minimo l’impiego di materiale. Questo richiede estrema precisione delle strutture che in questo progetto, ad esempio, prevedevano una tolleranza massima di 0,5 cm.

Scheda intervento

Progetto Strutturale: ing. Sergio Sgambati

Progetto Strutture NPS®: ing. Alessandro Pieretto – Tecnostrutture S.r.l.

Direzione Montaggio NPS® : Geom. Alessandro Baldo – Tecnostrutture S.r.l.

Esecuzione Lavori: Notarimpresa e Paleser S.r.l.

Direzione Lavori Architettonica: arch. Cristiano Pavizzotti

Direzione Lavori Strutturale: ing. Giampaolo Armetano

Committente: Comune di Novara

Data di inizio lavori di recupero: maggio 2014

Data fine lavori di recupero: dicembre 2015

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Ecobonus condominio: la detrazione per l’impresa che effettua i lavori

Ecobonus 65%

Dal 2016 i lavori di riqualificazione energetica nei condomìni diventeranno più convenienti. L’Ecobonus del 65% potrà essere ceduto all’impresa che realizza gli interventi, che potrà pertanto fare uno sconto al condominio cliente.

La novità è contenuta in un emendamento al disegno di Legge di Stabilità per il 2016, approvato dalla Commissione Bilancio della Camera (mentre inizierà martedì 15 dicembre la discussione in Aula).

Ecobonus 65% per lavori nel condomìnio
La proposta di cedere la detrazione fiscale alle imprese è stata avanzata inizialmente dalla Commissione Ambiente della Camera e dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori (CNAPPC), che hanno sottolineato come il sistema attuale delle detrazioni incentivi in realtà solo gli interventi singoli. L’idea è stata accolta dalla maggioranza delle forze politiche mediante un emendamento trasversale approvato in Commissione Bilancio. Sulla base della novità approvata, il condominio che effettua lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni può decidere di non usufruire direttamente dell’Ecobonus del 65%, ma di cederlo all’impresa che realizza gli interventi.

Vai alla Pagina speciale sull’Ecobonus 65% riqualificazione energetica.

I vantaggi
Se a beneficiare del bonus fosse il condominio, i vantaggi sarebbero minori perché l’importo della detrazione dovrebbe essere suddiviso tra tutti i condòmini (i quali inoltre dovrebbero aspettare 10 anni per ottenere il rimborso totale della loro quota). Al contrario, l’impresa può applicare immediatamente uno sconto al condominio cliente: il vantaggio per i condòmini (tra cui vanno ovviamente suddivise le spese per i lavori) sarebbe quindi immediato. Per comprendere le modalità operative della misura sarà necessario attendere un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità).

Nel frattempo domani comincia la discussione finale in Aula della Legge di Stabilità 2016: mancano pertanto pochi giorni per capire con chiarezza se anche questa novità sarà in vigore per tutto il 2016.

Va ricordato a tal proposito che l’Ecobonus ordinario al 65% per i singoli utenti è stato confermato e prorogato a tutto il 2016: per maggiori informazioni leggi l’articolo Legge di Stabilità 2016: piccola guida all’Ecobonus dell’anno prossimo.

copertina balconi Ecobonus condominio: la detrazione per limpresa che effettua i lavori

I balconi in condominio

Bordolli G. , 2015, Maggioli Editore

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Difetti degli edifici: compri casa e ha guasti gravi, di chi è la colpa?

EMPIRE STATE BUILDING

L’articolo 1669 c.c. sulla responsabilità decennale dell’impresa costruttrice e sui difetti degli edifici si applica anche a chi ha fatto interventi di manutenzione, lo ha deciso la Corte di Cassazione.

Casi di gravi difetti di costruzione degli immobili sono molto frequenti. Ne sentiamo parlare dal vicino, dagli amici, finché non capita a noi. A quel punto ci rendiamo davvero conto di quale danno economico (ma anche causa stress) possa arrecarci un simile guaio.

Spesso chi compra la casa si imbatte dopo l’acquisto in moltissimi difetti degli edifici. Le somme di denaro coinvolte sono rilevanti e il contenzioso in materia è bello corposo. La norma di riferimento è quella contenuta nell’art.1669 c.c.: “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia”.

Oggi si vende meno nuovo e più vecchio dopo importanti lavori di manutenzione. Se poi si verificano problemi (rovina, pericolo di rovina o gravi difetti) è possibile chiedere comunque tutela in base all’art.1669 c.c.? Gli immobili manutentati sono spesso in stato di degrado. E qui arriva a mettere i puntini sulle i la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22553 del 2015 che decide in merito su un caso di gravi difetti emersi dopo la trasformazione di un vecchio immobile.

L’immobile era stato acquistato dall’impresa e poi rivenduto dopo vari interventi. I lavori avevano permesso l’accorpamento di due diversi edifici con raccordo fra le due coperture, di cui una a falda e l’altra a terrazzo; il rifacimento integrale delle scale; la ricostruzione di due solai; il rifacimento degli intonaci esterni. Si trattava di un condominio.

Il condominio aveva contestato all’impresa la presenza di molti difetti: nelle pareti esterne dello stabile numerose macchie di umidità e fessurazioni, sia nella tinta sia nell’intonaco che rendevano le facciate non più impermeabili alle infiltrazioni di acqua piovana nei singoli appartamenti. E altri danni gravi.La Consulenza tecnica di ufficio aveva rivelato la presenza di altri difetti tra cui il posizionamento sbagliato delle persiane in alluminio di tutte le finestre e le crepe nell’intonaco delle pareti e del soffitto dei locali scale nei vari piani.

Secondo l’impresa la norma ex art. 1669 c.c. troverebbe applicazione solo al caso dei difetti della costruzione dell’immobile e non a interventi successivi. La sentenza, però, afferma che tale distinzione, ai fini dell’applicazione dell’art.1669 c.c. e della conseguente attribuzione di responsabilità non ha nessuna importanza. Sono invece importanti le conseguenze gli interventi: le opere realizzate hanno incidenza sensibile sugli elementi essenziali delle strutture dell’edificio o su elementi secondari? Tali da compromettere la funzionalità globale dell’immobile?

Piccola parentesi: le altre sentenze di riferimento su difetti degli edifici sono le seguenti.
Cassazione del 4 gennaio 1993 n. 13,
Cassazione del 29 settembre 2009 n. 20853.

La norma si applica quindi a ogni tipo di intervento, anche successivo alla costruzione, e non solo ai difetti costruttivi. Dal punto di vista del soggetto che si vede attribuire la responsabilità, la norma non si applica solo agli appalti, perchè la responsabilità che ne deriva è di tipo extra-contrattuale, non sorge cioè da contratto, ma da atto illecito. Essa può dunque applicarsi anche a chi ha eseguito i lavori in quanto proprietario, per poi rivendere l’immobile e non solo a chi li esegue in base ad appalto.
Infine, non riguarda solo chi ha costruito ma anche chi ha fatto lavori successivi.

Conseguenza ultima ma importantissima è l’applicazione della responsabilità decennale: il soggetto che ha fatto l’intervento risponde se il difetto si mostra nei dieci anni successivi.

Se vuoi rimanere aggiornato sul tema controverso della responsabilità dei difetti degli edifici, iscriviti alla newsletter di Ediltecnico.

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Regolamento dei confini: la guida per CTU e CTP

Regolamento dei confini

Il tema dei confini di proprietà desta un rilevante interesse nel mondo professionale anche per la libertà operativa che concede, attribuendo così agio al tecnico riconfinatore nell’esprimere in maniera piena la propria professionalità senza fastidiosi vincoli. È innegabile che si tratti di un argomento appassionante, anche perché l’emotività dei committenti può contagiare i relativi tecnici.

Per illustrare con attenzione la materia Maggioli Editore presenta un nuovo volume: si intitola L’azione di regolamento dei confini ed è stato scritto da Carlo Cinelli, esperto nel campo catastale e topografico con specializzazione nelle perizie di riconfinazione. Si tratta di un volume rivolto in particolare ai CTU e CTP che si trovano ad affrontare incarichi inerenti la materia dei riconfinamenti e a tutti coloro che hanno la voglia e la curiosità di affrontarla.

Un libro che si configura come la chiusura del cerchio di quelli scritti dall’autore in precedenza e di tante esperienze di lavoro, di tanti studi e riflessioni fatte e dei confronti avuti con i colleghi di tutta Italia dove l’autore ha tenuto oltre 100 corsi e seminari. In esso si sono affrontati i concetti fondamentali, i principi, i riferimenti normativi e la Confinazione. Quest’ultima è una delle conoscenze fondamentali per poter riconfinare bene.

Come afferma l’Ing. Leonardo Gualandi nella presentazione al volume “In particolare mi ha fatto molto piacere trovare il capitolo sulla confinazione, settore troppo spesso trascurato, che è elemento inscindibile di quella coppia di processi, identici ma di verso opposto – altra felice intuizione –, elemento che non può essere misconosciuto o trascurato nel rispetto delle future, prevedibili riconfinazioni.  Un’opera che stimola la passione e mostra i dubbi da porsi; studiata non per dare certezze, che non possono mai esserci, a priori, in tema di riconfinazioni, ma per dare sicurezza a chi le affronta”.

Dai riferimenti normativi alla riconfinazione secondo standard di qualità passando per la procedura di confinazione e la ricostruzione delle linee presenti sulla mappa: questa in rapida sintesi la struttura del libro. Ma per comprenderne meglio il contenuto sono molto utili le parole dell’autore Carlo Cinelli: “Questo testo si rivolge in particolare ai CTU e ai CTP che sono impegnati in cause riguardanti le riconfinazioni. Troppo spesso leggiamo perizie con gravi deficienze, in particolare su argomenti e principi che dovrebbero essere condivisi e frutto di conoscenze basilari. È per questo motivo che ho voluto scrivere questo libro. Non ho realizzato un trattato ma un libro base, percorrendo e sottolineando quelle conoscenze che devono essere patrimonio di tutti i professionisti che approcciano questa materia. Avrei voluto esporre tutto ciò che è importante dire ma a volte qualcosa, involontariamente, rimane nella penna (o nella tastiera). Spero però di non aver dimenticato niente di importante. Per la lettura del presente testo l’Autore ritiene come acquisite le conoscenze della topografia scolastica e le basi di quella catastale”.

Nel libro vengono anche trattate le cause e le conseguenze dei potenziali errori che si possono commettere nelle operazioni di ricostruzione delle linee catastali.

8891614391 Regolamento dei confini: la guida per CTU e CTP

L’azione di regolamento dei confini

Carlo Cinelli , 2015, Maggioli Editore

Questo volume vorrebbe essere la chiusura del cerchio di quelli scritti dall’autore in precedenza, di tante espe- rienze di lavoro, di tanti studi e riflessioni fatte e dei confronti avuti con i colleghi di tutta Italia dove l’autore ha tenuto oltre…

25,00 € 22,50 € Acquista

su www.maggiolieditore.it


 

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Barriere in legno per piste ciclabili? Non più: è arrivato CortenSafe

Barriere in legno per piste ciclabili? Non più: è arrivato CortenSafe

La Legge di Stabilità metterà a disposizione dei Comuni italiani un totale di 33 milioni di euro da utilizzare per la costruzione di ciclovie turistiche e infrastrutture per la ciclabilità cittadina: lo stanziamento verrà ripartito nell’arco dei prossimi tre anni, con 5 milioni di Euro per l’anno 2016, 13 milioni di Euro per il 2017 e 15 milioni stanziati per il 2018.

Si tratta quindi di un provvedimento che apre molte strade ad un riammodernamento in chiave ecologica della viabilità cittadina.

Come utilizzare questi fondi per interventi concreti e duraturi? Come investire in una ciclabilità cittadina a lungo termine?

I problemi delle piste ciclabili
Uno dei principali problemi delle piste ciclabili sono le barriere. Lo scopo delle barriere è delimitare le corsie dedicate ai ciclisti, proteggendone l’incolumità. Tuttavia, girando in bicicletta è facile imbattersi in segmenti di barriere mancanti, come anche in pali spezzati o corrosi dall’umidità.

CortenSafe barriere per pista ciclabile sistema brevettato Barriere in legno per piste ciclabili? Non più: è arrivato CortenSafe

Dettaglio delle staccionate CortenSafe. La naturale ossidazione forma una patina protettiva. La calda colorazione bruna dell’acciaio corten è in armonia perfetta con l’ambiente naturale e quindi è perfetta per le piste ciclabili.

Le barriere in legno per piste ciclabili, anche se sottoposte ad una manutenzione regolare, garantiscono infatti una durata massima di circa quattro anni: sotto l’effetto di ghiaccio, pioggia e raggi del sole cominciano a rovinarsi, creando bordi taglienti e scheggiati pericolosi per i ciclisti.

CortenSafe pista ciclabile classica Barriere in legno per piste ciclabili? Non più: è arrivato CortenSafe

Sono numerosi i modelli delle staccionate CortenSafe – tutti personalizzabili – ad esempio questo è “Agordo” nella versione con 3 correnti in legno.

CortenSafe: una mobilità VERAMENTE sostenibile
Una soluzione al problema arriva dall’azienda Cracco srl: il brevetto CortenSafe permette la realizzazione di staccionate e protezioni per piste ciclabili in acciaio Corten. Come dice il nome (“CORrosion resistance” e “TENsile strength”), sono almeno due le caratteristiche che rendono questo materiale ideale per la costruzione di strutture in ambienti esterni:

resistenza allo snervamento maggiore di quella dei normali acciai strutturali al carbonio: utilizzando il Corten è possibile apportare notevoli riduzioni dello spessore e del peso, a fronte di una riduzione del materiale impiegato;

elevata resistenza alla corrosione elettrochimica: quando esposto agli agenti atmosferici, l’acciaio Corten produce spontaneamente una patina superficiale passivante che impedisce la corrosione e il deperimento del materiale.

CortenSafe pista ciclabile tutto corten Barriere in legno per piste ciclabili? Non più: è arrivato CortenSafe

Gli enti pubblici apprezzano le piste ciclabili in solo acciao corten perché liberano dalla continua manutenzione, assicurano sicurezza e costituiscono un elegante arredo urbano che si integra con il paesaggio naturale.

CortenSafe: tutti i vantaggi del nuovo brevetto
Il sistema CortenSafe consente di costruire barriere resistenti per piste ciclabili facili da installare, resistenti e durature. La patina passivante del Corten protegge l’intera struttura dagli effetti nocivi degli agenti atmosferici, garantendo una durata maggiore a fronte di costi di manutenzione contenuti.

CortenSafe staccionata per parco giochi no manutenzione Barriere in legno per piste ciclabili? Non più: è arrivato CortenSafe

A Castelgomberto l’Amministrazione comunale ha scelto CortenSafe per proteggere i suoi bambini e abbellire la zona residenziale in cui si trova il parco-giochi.Tra un paio di mesi la staccionata avrà la sua caratteristica patina protettiva.

Inoltre, i tecnici di Cracco srl mettono a disposizione la propria competenza per adattare il sistema CortenSafe alle specifiche necessità dei Comuni, provvedendo in prima persona alla posa in opera delle barriere o assistendo i tecnici comunali nel caso la posa in opera venga eseguita in autonomia.

La strada per lo sviluppo di una mobilità cittadina ecologica e sostenibile inizia con un riammodernamento delle infrastrutture. I fondi stanziati dalla Legge di Stabilità sono di certo una buona occasione, a patto che vengano usati per interventi a lungo termine: per i Comuni, le barriere per piste ciclabili CortenSafe costituiscono quindi un opportunità di distinguersi per lungimiranza, modernità e oculatezza negli investimenti.

Per maggiori informazioni su CortenSafe, rimandiamo al sito ufficiale www.cortensafe.it.

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Ok al bonus del 20% sull’acquisto di immobili destinati alla locazione

cquisto di immobili destinati alla locazione

È in Gazzetta Ufficiale il provvedimento che disciplina la deduzione per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unità immobiliari da destinare alla locazione (Decreto del Ministero delle Infrastrutture 8 settembre 2015).

Si tratta del regolamento di attuazione  dell’art. 21, decreto legge 133/2014 (Decreto Sblocca Italia convertito in legge dalla l. 11 novembre 2014, n. 164): si tratta della norma che concede la deduzione IRPEF del 20% sul prezzo di acquisto degli appartamenti destinati alla locazione.

Il bonus (deduzione dal reddito complessivo pari al 20% del prezzo di acquisto) viene concesso all’acquirente persona fisica (non esercente attività commerciale). L’acquisto deve essere effettuato tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 con riferimento a unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione o oggetto di interventi di restauro o di ristrutturazione che:
– fossero “invendute” alla data del 12 novembre 2014;
– abbiano conseguito il requisito dell’agibilità tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017 mediante il rilascio dell’apposita certificazione da parte del Comune o per intervenuta formazione del silenzio assenso (ex art. 25 Testo Unico Edilizia).

Ma su cosa si calcola il 20% di deduzione? Sulla parte del prezzo non eccedente i 300mila euro (IVA compresa) oppure sugli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari in questione.

La deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.

Leggi il focus specialistico sul tema del nostro esperto, l’Arch. Mario Di Nicola.

Inoltre ci sono altri 3 punti da mettere in evidenza:
1. Nel testo di legge si specifica che la deduzione spetta “ai soggetti titolari del diritto di proprietà dell’unità immobiliare in relazione alla quota di proprietà”: nel caso di acquisto per quota di comproprietà, per esempio,  a ciascun comproprietario spetta una detrazione proporzionale alla rispettiva quota.
2. Entro il limite massimo complessivo di 300mila euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o la realizzazione di ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione.
3. La stessa deduzione spetta anche per le spese sostenute dal contribuente per contratti d’appalto stipulati al fine della costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori (si deve trattare della costruzione di unità immobiliari che devono essere ultimate entro il 31 dicembre 2017, per le quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio anteriormente alla data del 12 novembre 2014).

Leggi anche l’articolo Invenduto: il grande nodo del mercato immobiliare.

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