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Albi professionali: il CNI chiarisce il malinteso tra Ingegneri e Architetti

CNI chiarisce malinteso Ingegneri-Architetti

Un grande malinteso: nient’altro che un grande malinteso. Questo il significato di ciò che è accaduto alla fine della scorsa settimana in relazione alla emissione del comunicato che riassumeva i punti all’ordine del giorno dell’incontro avvenuto tra Consiglio Nazionale degli Ingegneri e Ministero dell’Istruzione sul tema della formazione e dell’accesso all’Albo degli Ingegneri.

“Apprendiamo con rammarico – afferma il presidente del CNI Armando Zambrano – che a causa di interpretazioni errate si corre il rischio di creare frizioni che non hanno motivo di essere all’interno delle professioni italiane. Queste hanno fatto un passo storico costituendo la Rete delle Professioni Tecniche che sta ottenendo risultati straordinari resi possibili anche dagli ottimi rapporti reciproci”.

L’equivoco
Ma cosa è accaduto?
Nel comunicato emesso in coda all’incontro tra alcuni membri del CNI e il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini, si citavano 7 temi analizzati: tra di essi spiccava quello relativo all’ammissibilità dei laureati in Architettura col vecchio ordinamento a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere e conseguente iscrizione al relativo Albo. Quale il significato di tale tema? Una assurda apertura agli architetti laureati tramite il vecchio ordinamento nei confronti dell’albo degli ingegneri? Assolutamente no. Ecco il chiarimento di Zambrano: “Quanto alla questione dell’accesso alla professione – precisa il presidente del CNI – non esiste alcuna interferenza con gli architetti. Nel corso del nostro incontro, infatti, abbiamo illustrato al Ministro Giannini la problematica originata dal pronunciamento del MIUR del 2012, in forza della quale alcune università ammettono i laureati in architettura all’esame di abilitazione per la professione di ingegneri. La nostra posizione è chiara. I nostri ordini provinciali stanno ricevendo numerose richieste di iscrizione all’Albo da parte di laureati in architettura col vecchio ordinamento e regolarmente le rifiutano. Al Ministro Giannini abbiamo chiesto proprio un intervento finalizzato alla revoca di una circolare sbagliata che consente l’accesso agli esami di Stato di ingegnere agli architetti, mettendo fine a queste richieste di accesso all’Albo degli ingegneri da parte di laureati in architettura. Ripeto, dunque, che non c’è alcuna interferenza nei confronti degli architetti con i quali abbiamo ottimi rapporti e condividiamo battaglie ed iniziative”.

Ma ecco come si apre il paragrafo 2 del documento ufficiale (Formazione e accesso all’albo degli Ingegneri – Problematiche e prospettive) che riassume i punti analizzati nell’incontro della settimana scorsa: ”In occasione del presente incontro, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri intende sottoporre alla attenzione dell’Autorità una problematica di grande attualità e rilevanza per gli Ordini provinciali degli Ingegneri, che stanno ricevendo istanze di iscrizione all’albo da parte di soggetti in possesso di laurea vecchio ordinamento in Architettura sulla base di un pronunciamento del MIUR del 2012, di cui infra, in forza del quale alcune Università procedono ad ammettere laureati in Architettura secondo il previgente ordinamento all’esame di abilitazione per la professione di Ingegnere. È convinzione del CNI, infatti, che la circolare della Direzione Generale per l’Università, lo Studente e il Diritto allo studio universitario del MIUR, prot. n. 2100 del 6/06/2012, avente ad oggetto Esami di Stato – Equiparazione lauree del vecchio ordinamento con le lauree specialistiche e magistrali, inviata ai Rettori di tutte le Università, abbia introdotto una non consentita equiparazione tra titoli di studio previsti ai fini dei pubblici concorsi e titoli accademici validi ai fini dell’ammissione agli esami di Stato”.

Le questioni inerenti la formazione
“Desideriamo precisare – afferma il Presidente del CNI – che noi ingegneri abbiamo chiesto un incontro al Ministro Giannini perché siamo alle prese con una serie di problematiche specifiche che abbiamo la necessità di risolvere. Una di queste è quella del ciclo di studi quinquennale che noi abbiamo soltanto per l’indirizzo di ingegneria edile-architettura. Poiché nell’85% dei casi i laureati in ingegneria di primo livello decidono di conseguire la laurea magistrale, ci troviamo più di ogni altra professione a scontare gli effetti negativi del sistema universitario del 3+2. Per questo abbiamo chiesto anche per gli ingegneri la creazione di un ciclo di studi quinquennale”.

“Più in generale – dice ancora Zambrano – abbiamo chiesto al Ministro un intervento globale sulla formazione universitaria degli ingegneri, attraverso una riorganizzazione dei corsi, anche al fine di evitare la loro proliferazione. Oltre a questo, tra le altre cose abbiamo chiesto l’accelerazione della stipula della convenzione tra Anvur e Quacing per il riconoscimento delle certificazioni della qualità degli accreditamenti Eur-Ace. Su tutti questi punti il Ministro Giannini ha manifestato grande attenzione e la ringraziamo per la disponibilità con la quale si è impegnata a risolvere le problematiche che abbiamo posto”.

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Accesso agli albi: gli architetti potranno sostenere l’esame di Stato ingegneri?

gli architetti potranno sostenere l’esame da ingegneri?

È della scorsa settimana l’importante incontro avvenuto tra una delegazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e il Ministro dell’Istruzione Stefania Giannini sul tema della formazione e dell’accesso all’Albo degli ingegneri. Sono stati numerosi i temi sottoposti all’attenzione del responsabile del dicastero di via Trastevere, ma al centro delle polemiche è immediatamente finito quello relativo alla ammissibilità dei laureati in Architettura col vecchio ordinamento a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di ingegnere e conseguente iscrizione al relativo Albo.

La proposta fa parte di un “bouquet” di sette richieste che i vertici della professione hanno presentato al Ministro dell’Istruzione  che si è detto “molto disponibile ad affrontare tutte le problematiche sottoposte e le relative soluzioni suggerite”.

“Si tratta di interventi che potranno trovare nel Ministero un importante sponsor”, spiega il presidente del CNI Armando Zambrano, lasciando trasparire che i tempi per l’attuazione di tali misure, comprese quella che ammette anche gli Architetti del vecchio ordinamento alle prove per l’abilitazione alla professione di ingegnere, potrebbero avere tempi di realizzazione piuttosto brevi.

Tra i vari temi posti all’attenzione del responsabile de dicastero dell’Istruzione prende alloggio anche la possibile revisione delle lauree triennali che ha introdotto la suddivisione dell’albo nelle sezioni A e B e che da più di 15 anni continua a creare attriti e incomprensioni fra i laureati magistrali e quelli triennali per le rispettive competenze.

“Alcune iniziative da noi caldeggiate – afferma in tale direzione il presiedete del CNI Armando Zambrano – saranno affrontate direttamente ed autonomamente dal Ministro. Sulle altre si confronterà con noi, anche perché la normativa attuale risulta piuttosto complessa e gli ingegneri, in questo senso, possono offrire un importante contributo”.

“Nel corso dell’incontro è emerso – prosegue il numero uno degli Ingegneri – come le riforme universitarie che si sono susseguite a partire dal 1999, in particolare il passaggio dalle lauree col vecchio ordinamento a quelle triennali (primo livello) e biennali (magistrale), con la conseguente introduzione del sistema dei crediti, abbiano introdotto dei cambiamenti che hanno avuto un impatto considerevole anche nel mondo delle professioni regolamentate. Basti pensare all’introduzione, all’interno degli Albi, della figura del professionista junior, rivolta ai laureati di primo livello”.

Leggi anche l’articolo Formazione ingegneri: pericolo sanzioni per chi non raggiunge quota 30 Cfp annui.

In chiusura di articolo segnaliamo l’elenco dei temi posti al centro dell’incontro tra CNI e Ministero dell’Istruzione (oltre alla questione dell’accesso degli Architetti all’esame di stato per Ingegneri):
Riordino della disciplina in materia di formazione universitaria ed accesso all’Albo degli ingegneri.
– Introduzione di un tirocinio facoltativo per gli ingegneri della durata di 6 mesi.
– Promozione della stipula delle convenzioni fra Consigli nazionali e Università per la formazione continua.
– Intervento per accelerare la stipula della Convenzione Anvur-Quacing per il riconoscimento delle certificazioni della qualità degli accreditamenti Eur-Ace.
– Intervento rispetto alla “bad practice” relativa ai docenti che svolgono il ruolo di commissari negli esami di Stato per l’abilitazione professionale.
Nomina dei “membri aggregati” (che intervengono nelle Commissioni per gli esami di Stato qualora manchino esperti nelle materia che formano oggetto delle singole prove), effettuata direttamente da parte degli Ordini provinciali degli Ingegneri.

Leggi anche Crisi professioni tecniche: la sottile linea rossa tra università e lavoro.

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Stabilità 2016: contributi ai professionisti per acquisto strumenti BIM?

Stabilità 2016

Un interessante emendamento alla Legge di Stabilità 2016 stabilisce un contributo di 3mila euro nei confronti dei professionisti per la formazione e l’acquisto di software relativi a strumenti di Building Information Modeling (BIM) per l’edilizia e le infrastrutture.

Oggi la metodologia Building Information Modeling (BIM) è fondamentale, indispensabile, nella gestione informatizzata delle costruzioni: in questo senso acquisire dimestichezza con tale approccio alla progettazione e migliorare le proprie competenze diventa un passaggio obbligato per tutti i professionisti tecnici, non solo a causa del naturale evolversi della tecnologia, ma anche per il rispetto delle normative, che tengono sempre più in considerazione l’innovazione e la qualità.

Anche nel disegno di legge delega per la Riforma degli Appalti sono previsti incentivi per l’uso del BIM per la simulazione elettronica delle informazioni edilizie: il nuovo Codice introdurrà molto probabilmente dei criteri premiali che le Stazioni Appaltanti dovranno tenere in considerazione nella valutazione delle offerte inerenti alle gare di progettazione.

Per le info sulla Legge di Stabilità 2016 in via di approvazione in parlamento in questi giorni consulta quest’articolo (novità in materia di casa) e questo articolo (novità per i professionisti).

Sviluppatasi molto nei mercati americano-anglosassone e nord europeo, che per natura sono altamente flessibili ed innovativi, sono ormai quasi 20 anni che questa metodologia viene adottata. In essa oggi sono confluiti tutti quei prodotti 3D specifici architettonici/strutturali/impiantistici che erano presenti anche da molto prima. Per una panoramica ampia sul senso e l’opportunità dell’utilizzo del BIM in ingegneria leggi l’articolo dell’Arch. Alessandro Miele intitolato Il BIM (Building Information Modeling) nella realtà italiana: una riflessione.

“Il dibattito e le azione sulla diffusione del BIM hanno preso una tale accelerazione che mi sento di dire che la percezione del BiM che c’era prima della pausa estiva in Italia è radicalmente cambiata in questa fine d’anno”.  Ad affermare ciò è Fabrizio Ferraris, direttore Marketing e Comunicazione di Harpaceas: leggi qui il suo intervento integrale sulle nostre pagine.

Il BIM sta divenendo uno strumento indispensabile: leggi l’opinione in merito del professor Aldo Norsa, Ordinario di Tecnologia dell’Architettura al Dipartimento di Architettura, Costruzione e Conservazione presso l’Università Iuav di Venezia e da anni voce autorevolissima nel settore delle costruzioni e pioniere del Building Information Modeling in Italia.

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Sicurezza sul lavoro: va in scena a Firenze Barcamp4Safety

Sicurezza sul lavoro

Dare un contributo utile alla crescita professionale dei colleghi operatori della sicurezza attraverso elementi professionalizzanti di metodo e di mestiere. È questo l’obiettivo centrale di Barcamp4safety, la giornata formativa che andrà in scena il prossimo 10 dicembre a Firenze (Cenacolo Il Fuligno, via Faenza 42). Anche quest’anno, grazie alla preziosa collaborazione dello Studio Cuccuini con il sito fogliodellasicurezza.it, con Aiesil e con Istituto Informa, prende vita il fondamentale appuntamento rivolto agli operatori della sicurezza.

Contenuti utili e spendibili per tutti gli operatori della sicurezza impegnati nel territorio italiano, attraverso un formato nuovo e innovativo: il Barcamp. Meglio, il #barcamp4safety, una giornata intera (8 ore) con interventi dei relatori della durata di 20 minuti ciascuno. Tali interventi sono legati tra loro mediante il filo (ambito) comune della sicurezza sul lavoro e sono caratterizzati da elementi utili e spendibili per l’attività dell’operatore della sicurezza.

Presente all’evento un parterre di importanti personaggi del mondo della sicurezza sul lavoro con composite competenze e di varia provenienza: spessore e valore sono infatti caratteristiche che accomunano Giacomo Anzuini, Marina Atti, Fabrizio Bottini, Davide Degrassi, Carmelo Catanoso, Laura Cioni, Emanuela Dal Santo, Lorenzo Fantini, Gloriana Favaretto, Simona Frigerio, Francesca Maldera, Raffaella Malvestuto, Guido Minale, Franco Mugliari alias Muglia La Furia, Stefano Pancari, Giuseppe Palmisano, Giuseppe Pisi, Mauro Rossato, Lapo Tasselli, Giorgio Valentini, Daniele Verdesca, Andrea Vicenzi e Claudio Zini.

Il programma dettagliato é consultabile on line. Per tutte le informazioni sulle iscrizioni si prega di cliccare qui. Perché credere alla cultura della sicurezza significa perseguirla con elementi reali e fattivi.

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Caldaie: chi sono il responsabile e il terzo responsabile?

Caldaie: chi sono il responsabile e il terzo responsabile?

Riprendiamo in questo post di servizio il tema degli impianti di riscaldamento a servizio di appartamenti e condomini. Come ricorderete abbiamo trattato il tema dei controlli sulle caldaie e le relative sanzioni alcune settimane fa in questo articolo. Oggi concentriamo la nostra attenzione su due figure importanti per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici: il responsabile e il c.d. terzo responsabile degli impianti termici di riscaldamento.

Iniziamo con il dire che le due figure non possono coesistere. In altri termini, per un determinato impianto di climatizzazione esiste un responsabile oppure un terzo responsabile designato dal primo.

Detto questo, secondo l’autorevole interpretazione dell’Agenzia dell’efficienza energetica, il responsabile dell’impianto di riscaldamento è il proprietario dello stesso. Ovviamente esistono dei casi particolari a questa regola generale.

Per esempio, nel caso di un appartamento dato in locazione, il responsabile sarà l’inquilino; nel caso di un condominio servito da una centrale termica comune a tutto lo stabile la figura di riferimento sarà l’amministratore. Infine, quando la proprietà di un edificio non può essere attribuita a una o più persone fisiche, il responsabile è l’amministratore delegato (chiaramente è il caso degli immobili di proprietà di aziende e società).

La normativa vigente prevede però anche la possibilità da parte di una delle figure sopra citate di delegare le proprie funzioni per il mantenimento dell’efficienza delle caldaie e delle centrali termiche al c.d. terzo responsabile dell’impianto termico.

Questa figura deve possedere precisi requisiti che sono elencati dal decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 37 del 2008 e che, fondamentalmente, è un tecnico qualificato di un impresa di manutenzione caldaie.

Il terzo responsabile, ricevuta delega da parte del proprietario dell’impianto ne controlla l’esercizio, effettua le manutenzioni ordinarie e straordinarie, esegue le verifiche di efficienza energetica e risponde davanti alla legge di eventuali inadempienze.

Come segnala l’Agenzia dell’efficienza energetica, la delega è vietata nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore non sia installato in un locale dedicato solo a questo. In pratica si tratta della maggior parte dei casi in cui abbiamo una caldaia situata, per esempio, nel locale cucina.

Ricordiamo infine che i controlli sui fumi di combustione avvengono in Italia in base alle diverse decisioni regionali. Da Regione a Regione cambiano la frequenza del monitoraggio e le tipologie di centrali termiche. Ne abbiamo parlato recentemente in questo articolo.

Infine, per avere un quadro degli obblighi legati alla termoregolazione dei condomini con impianti di riscaldamento centralizzati è possibile consultare il nostro dossier aggiornato.

8891605979 Caldaie: chi sono il responsabile e il terzo responsabile?

Il libretto di impianto per la climatizzazione

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L’evoluzione normativa in materia di impianti di climatizzazione ha portato, con l’uscita del D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. ?n. 55/2014), alla pubblicazione del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione.
La novità di tale documento consiste sostanzialmente…

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Rent to buy: la Guida nel Notariato per saperne di più

Rent to buy

Il rent to buy (ovverosia l’affitto con diritto di acquisto) è un nuovo strumento inserito lo scorso anno nel nostro ordinamento attraverso il Decreto Sblocca Italia: si tratta di un contratto recente per il nostro paese, (poco utilizzato alle nostre latitudini, almeno per ora) che, soprattutto in un momento di crisi economica, può essere un’opportunità per chi desidera comprare casa ma non dispone subito della liquidità necessaria.

Al fine di fornire un orientamento certo e definito in materia a tutti i cittadini interessati, il Consiglio Nazionale del Notariato (in collaborazione con una serie di associazioni di tutela dei consumatori) ha stilato una interessante Guida a misura di utente: l’obiettivo è quello di illustrare le molteplici possibilità e le numerose caratteristiche che compongono la struttura di questa tipologia contrattuale inedita.

Mediante il rent to buy, l’acquisto della abitazione avviene in un secondo tempo ma la disponibilità dell’immobile è immediata, a fronte del pagamento di un canone di cui una parte è da imputare all’utilizzo e un’altra al prezzo finale di vendita in caso di conferma da parte del conduttore-acquirente.

Nella realtà concreta il rent to buy si struttura in due fasi costitutive (di cui una, la seconda, solo eventuale):
1. La concessione dell’utilizzo dell’immobile: per effetto della stipula del contratto, il proprietario dell’immobile (concedente) ha l’obbligo di consegnarlo al conduttore. Quest’ultimo ha invece l’obbligo di pagare al concedente il canone pattuito (sia per la componente destinata all’utilizzo, sia per quella da imputare al prezzo di acquisto);
2. Il trasferimento della proprietà dell’immobile dal concedente al conduttore (fase eventuale): la norma infatti non stabilisce un obbligo reciproco delle parti a concludere l’atto di vendita, né stabilisce che il trasferimento del bene si verifichi automaticamente a conclusione del periodo di utilizzo. In questo senso la legge riconosce tuttavia al conduttore il diritto all’acquisto: qui risiede il la chiave fondamentale del rent to buy. Il conduttore, alla scadenza del termine convenuto è libero di decidere se procedere o meno all’acquisto, con contestuale obbligo del concedente di procedere alla cessione nel caso in cui il conduttore decida in tal senso.

La scorsa primavera abbiamo elencato tutti i pro e contro del rent to buy: ecco le 10 cose da sapere in materia per integrare la Guida fornita dal Notariato.

La Guida contribuisce infatti a chiarire le caratteristiche fondamentali del rent to buy e i dubbi più frequenti: per esempio come rientrare in possesso dell’immobile in caso di inadempimento del conduttore, oppure cosa accade in caso di fallimento del venditore.

Scarica qui il pdf della Guida del Notariato al rent to buy.

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DURC Telematico: analisi delle novità del 2015

DURC Telematico: analisi delle novità del 2015

Dallo scorso 1° luglio è entrato in vigore il decreto interministeriale 30 gennaio 2015 relativo alla semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). Come concordano tutti gli addetti ai lavori, il decreto era caratterizzato da una certa farraginosità che ha reso necessario l’intervento della Direzione generale del Ministero del lavoro tramite la pubblicazione di una circolare (circolare 8 giugno 2015, n. 19) contenente alcuni chiarimenti di carattere interpretativo necessari a una corretta applicazione.

Nell’ultimo numero della autorevole rivista L’Ufficio Tecnico, mensile di tecnica edilizia, urbanistica e ambiente, un esperto della materia, l’avv. Andrea Ferruti del Foro di Roma, ha pubblicato un’analisi dettagliata relativa al decreto sul DURC Telematico sia alla luce del decreto che della circolare citate.

Non solo, vengono presi in considerazione anche gli aspetti più strettamente operativi contenuti nelle circolare degli enti previdenziali. In particolare ci riferiamo alla circolare INAIL n. 61 del 26 giugno 2015 e la circolare INPS n. 126 del 26 giugno 2015 “Decreto interministeriale 30 gennaio 2015 – Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva”.

Si tratta di una pubblicazione esaustiva, corredata di un ricco apparato di note e osservazioni utili a inquadrare il tema e l’ambito di applicazione del nuovo dispositivo di legge che consigliamo a tutti coloro che vogliano avere un quadro completo del tema.

L’ebook Il DURC Telematico. Osservazioni sul decreto interminsteriale 30 gennaio 2015 è disponibile per il download sul sito digitalmagazine.maggioli.it. Nel lavoro vengono prese in esame nel dettaglio tutte le abrogazioni che il decreto ha genericamente indicato con la frase “tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti”, le disposizioni che il decreto ha reso “immediatamente operative” e il periodo transitorio.

Un’ampia sezione prende poi in esame le novità sul documento di regolarità contributiva, comprese le violazioni che fanno decadere la validità del DURC.

Per leggere i contenuti dell’opera in formato PDF tratto dalla rivista L’Ufficio Tecnico si invitano i lettori a visitare il sito digitalmagazine.maggioli.it

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Fondi UE: rischia di saltare l’equiparazione tra PMI e professionisti

Fondi UE: rischia di saltare l’equiparazione tra PMI e professionisti

Rischia di finire in un nulla di fatto l’equiparazione tra PMI e liberi professionisti per l’accesso ai fondi strutturali europei FER e FESR. La norma, inserita nella Legge di Stabilità 2016 e approvata dalla Commissione bilancio del Senato, può essere stralciata se sarà dato parere positivo all’emendamento proposto da Alessia Rotta (PD) volto ad abrogare il comma 474 della bozza della legge finanziaria per l’anno prossimo.

L’emendamento traduce in concreto i dubbi sollevati dai tecnici del Ministero dello sviluppo economico all’indomani del via libera da parte dei senatori. “La norma”, si legge infatti nel parere contrario del MISE, “a livello nazionale appare pericolosa soprattutto per i molteplici interventi che presuppongono una nozione civilistica di impresa”. In altre parole, l’introduzione dell’equiparazione tra PMI e professionisti per l’accesso ai fondi strutturali europei rischia di determinare diversi dubbi interpretativi e il conseguente rischio di contenziosi.

Come prevedibile è furibonda la reazione dell’Adepp, l’associazione delle casse di previdenza private che comprende anche la cassa dei Geometri e INARCASSA. “Non si ritiene ammissibile che, dopo una lunga battaglia per istituzionalizzare il riconoscimento dell’effettiva equiparazione dei professionisti alle piccole e medie imprese, avvenuto da tempo in sede europea e recentemente nel tavolo di confronto con il Ministero dello Sviluppo economico”, si legge in una dura presa di posizione sul sito dell’Adepp, “si debba assistere al tentativo di discriminare un soggetto economico che contribuisce per oltre il 10%  al Pil del nostro Paese”.

Anche alcuni compagni di partito della promotrice dell’emendamento auspicano che l’accesso ai fondi strutturali europei per i liberi professionisti rimanga nella Legge di Stabilità. Il senatore Sergio Lo Giudice di ReteDEM dice chiaramente che sarebbe un errore “l’esclusione dei liberi professionisti dall’accesso ai fondi europei”.

“L’approvazione di quel comma – spiega Lo Giudice – impedirebbe l’accesso ai fondi strutturali europei a quelle partite Iva che di fatto rappresentano la sfida lavorativa di tante e tanti giovani italiani.  È apprezzabile  l’obiettivo dichiarato di dare vita ad una norma organica sul lavoro autonomo, ma adesso si apra subito questa opportunità”.

8891611024 Fondi UE: rischia di saltare lequiparazione tra PMI e professionisti

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Abusi edilizi: chi prova l’epoca di realizzazione del manufatto abusivo?

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La maggior parte degli interventi sul patrimonio edilizio esistente è subordinata alle norme vigenti all’epoca di realizzazione del fabbricato oggetto di richiesta di modifica, accertamento di conformità per la sanatoria, ovvero di condono edilizio. Ma nel caso di abusi edilizi, cioè nel caso di opere abusive per le quali non esistono documenti, o di fabbricati molto vecchi, chi deve dare prova dell’epoca di realizzazione?

L’epoca di costruzione di un fabbricato edilizio viene desunta dai titoli edilizi rilasciati ai privati e, comunque, presenti negli archivi comunali. Il problema maggiore emerge nei casi di opere realizzate abusivamente per le quali non esistono autorizzazioni edilizie, oppure nei vecchi fabbricati e, soprattutto in quelli agricoli, che in passato non erano soggetti alla previa acquisizione di licenza edilizia.

Com’è possibile in questi casi stabilire l’epoca di realizzazione dei manufatti? Può essere considerata prova la data presente nelle fatture rilasciate dall’impresa esecutrice dei lavori o di fornitura dei materiali, a condizione che risulti anche, in modo inequivocabile, che sia riferita proprio a quel cantiere. Un altro modo di acquisizione può derivare dalla cartografia generale (planimetrie catastali, rilevamenti aerofotogrammetrici, cartografia di piano regolatore generale, etc.), la cui presenza di edifici dimostra la loro esistenza alla data di rilevazione della cartografia. Un ulteriore modo è quello della testimonianza dei confinanti, a acquisire mediante verbale di accertamento da parte di un ufficiale giudiziario.

Ma a chi spetta l’onere della prova dell’epoca di realizzazione? L’orientamento giurisprudenziale in ordine all’effettivo momento di realizzazione degli interventi, stabilisce che ricade sul privato l’onere della prova in ordine alla ultimazione delle opere edilizie. Ciò, in quanto soltanto l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto. In difetto di tali prove resta pertanto integro il potere dell’amministrazione di negare la sanatoria dell’abuso e il suo dovere di irrogare la sanzione demolitoria (Consiglio di Stato, sezione IV, 29 maggio 2014, n. 2782).

Per quanto riguarda, poi, la gamma degli strumenti probatori ammissibili ai fini della prova del momento di realizzazione dell’abuso, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che le dichiarazioni sostitutive di notorietà non siano utilizzabili nel processo amministrativo e che non rivestano alcun effettivo valore probatorio, potendo costituire solo indizi che, in mancanza di altri elementi nuovi, precisi e concordanti, non risultano ex se idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione – ovvero, le deduzioni con cui la stessa amministrazione rileva l’inattendibilità di quanto rappresentato dal richiedente (Consiglio di Stato, sezione IV, 29 maggio 2014, n. 2782).

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Costo rifiuti: oggi paghiamo il 22% in più rispetto a 5 anni fa

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Il costo rifiuti e dei servizi relativi è aumentato a dismisura negli ultimi 5 anni. In più, oltre al danno, la beffa: dove qualità del servizio per la raccolta rifiuti, spazzamento e lavaggio strade è peggiore, le tasse sono più alte. Il dato è in linea con l’aumento del loro costo: in 5 anni è aumentato del 22,6%. La regione Lazio è quella messa peggio: 214 euro a testa nel 2014, il 27,3% rispetto alla media nazionale. E un servizio pessimo. 42 euro per pulire le strade. Rispetto al resto d’Europa, il rincaro delle tariffe in Italia segna un +12,8% per lo stesso servizio.

Al secondo posto la Liguria con 211,75 euro/abitante (25,9% in più rispetto alla media nazionale). Poi, proseguendo questa triste TOP 5:
Toscana con 208,25 euro/abitante (23,9% più della media),
Campania con 205,02 euro/abitante (superiore del 21,9% rispetto alla media italiana),
Umbria con 190,23 euro pro capite (+13,1%)
Sardegna con 188,90 euro per abitante (+12,3% rispetto alla media nazionale).

 

Costo rifiuti: le tre regioni più cheap

La TOP 3 dei migliori, invece, vede in testa il Molise dove i cittadini pagano 123,12 pro capite per il servizio di igiene urbana. Il secondo posto è per il Trentino Alto Adige con un costo di 128,60 euro pro capite. Il terzo per il Friuli Venezia Giulia con un costo per abitante di 127,92 euro.

I dati, gravi, provengono da una ricerca della Confartigianato, che ha calcolato il costo del servizio di igiene urbana per famiglie e imprenditori: in media, nel 2014, per tasse e tariffe hanno pagato 168,14 euro pro capite, per un totale di 10,2 miliardi. L’impennata si è verificata tra il 2012 e il 2015: rincaro del 12,5%, nove volte e mezzo in più della crescita del costo della vita (+1,6%) e con una differenza del 7,4% in più rispetto alla media dei rincari nell’Eurozona fermi al +5,1%.

Tanto per gradire, ricordiamo che entro il prossimo 16 dicembre, i contribuenti dovranno sì pagare il saldo dovuto per l’anno 2015 dell’Imu e della Tasi, ma dovranno fare i conti anche con la Tari, la tassa sui rifiuti, le cui scadenze cambiano da Comune a Comune. A Roma città incriminata dalla ricerca sul costo rifiuti di Confartigianato sopra riportata, per esempio, la giunta ha deciso per la suddivisione del pagamento in due semestri, 1 gennaio-30 giugno e 1 luglio-1 dicembre. Cioè, il secondo termine è scaduto.

 

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Codice dei rifiuti commentato

Busi Osvaldo , 2014, Maggioli Editore

L’idea di un Codice annotato, dedicato alla disciplina dei rifiuti e in particolare all’esame degli articoli che compongono la Parte IV del Decreto legislativo 152/2006, scaturisce dalle richieste di operatori professionali del settore, giuristi, forze di polizia e anche studiosi della…

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control waste Costo rifiuti: oggi paghiamo il 22% in più rispetto a 5 anni fa

Software Control Waste

Antonio Cozzi , 2015, Maggioli Editore

Il Software Gestione Rifiuti Control Waste è un foglio di calcolo excel progettato per risolvere le esigenze delle aziende produttrici/detentrici di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per la gestione dei flussi documentali relativi alle movimentazioni dei rifiuti.
Il…

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