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Le 6 cose da sapere assolutamente sul Bonus ristrutturazioni 2015

Bonus ristrutturazioni 2015

Bonus ristrutturazioni: la possibilità di usufruire della detrazione 50% per tale tipologia di lavori in casa è stata prorogata per tutto il 2015 (leggi in proposito l’articolo Legge di Stabilità 2015: tutte le misure in materia di edilizia e ambiente). Con particolare riferimento ai lavori di ristrutturazione, quali sono i limiti minimi di spesa per usufruire della detrazione stessa? A tale domanda risponde l’Agenzia delle Entrate in una delle interessanti FAQ aggiornate la scorsa settimana.

La risposta si articola in 6 punti, ognuno dei quali contiene una caratteristica o un requisito della complessiva (ed aggiornata) disciplina della detrazione 50% per le ristrutturazioni edilizie. Ecco la lista:

1. Per fruire della detrazione non sono previsti limiti minimi di spesa.

2. Se un immobile accatastato come ufficio viene trasformato in due unità abitative a seguito di ristrutturazione, è certamente possibile fruire della detrazione, a patto che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che la ristrutturazione comporterà il cambio d’uso del fabbricato.

3. La detrazione è fruibile anche per gli interventi eseguiti in proprio, calcolando il 50% sulle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.

4. È possibile detrarre le spese per l’imbiancatura dell’appartamento resasi necessaria a seguito di interventi agevolabili.

5. Oltre ai costi necessari per l’esecuzione dei lavori edili possono essere detratte le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse e le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento.

6. Non è possibile fruire della detrazione per l’acquisto di pannelli fotovoltaici destinati a un’abitazione in costruzione, che verranno installati solo successivamente alla realizzazione dell’edificio, poiché tale tipologia di detrazione compete solo per immobili già censiti in catasto o per i quali sia stato richiesto l’accatastamento.

Per un ulteriore approfondimento in materia (con il comodo ausilio di normativa e tabelle) vai alla Pagina speciale di Ediltecnico sulle Detrazioni 50% per le ristrutturazioni.

A proposito di Bonus ristrutturazioni non va dimenticato che proprio la scorsa settimana è stato fornito l’aggiornamento della Guida dell’Agenzia delle Entrate con l’obiettivo di evidenziare le novità che sono entrate a far parte del corpus normativo del sistema di incentivi basati sulla detrazione IRPEF. Per ulteriori informazioni in merito e per scaricare le guide delle Entrate consulta l’articolo Bonus ristrutturazioni 2015: anno nuovo, Guida delle Entrate nuova.

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IMU terreni agricoli: il decreto è finalmente in Gazzetta Ufficiale

IMU terreni agricoli:

Finalmente un po’ di chiarezza sull’IMU terreni agricoli: è in vigore da sabato il decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 in merito alle misure urgenti in materia di esenzione IMU (scarica qui il testo di legge).

Dopo un rapido Consiglio dei Ministri, i responsabili dei dicasteri dell’Economia (Padoan) e delle Politiche agricole (Martina) hanno ridefinito la situazione dopo la confusione che si era venuta a creare nelle scorse settimane (leggi in proposito l’articolo IMU terreni agricoli, non è obbligatorio pagare entro il 26 gennaio).

Due i punti di rilievo contenuti nel provvedimento: da una parte la scadenza del pagamento dell’IMU terreni agricoli ulteriormente spostata di 15 giorni (si dovrà pagare pertanto entro il 10 febbraio); dall’altra la definizione dell’esenzione dal pagamento del tributo per i terreni situati nei territori dei Comuni classificati come “totalmente montani”. Altra esenzione totale anche per i terreni nei Comuni classificati come “parzialmente montani”, purché posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti. Continuano a pagare tutti gli altri.

I criteri saranno retroattivi e si applicheranno a che all’anno di imposta 2014. “Per l’anno 2014 – si afferma in una nota di Palazzo Chigi – non è comunque dovuta l’IMU per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell’applicazione dei criteri sopra elencati”.

Per approfondire leggi l’articolo Sciolto il nodo dell’IMU terreni agricoli: ecco chi paga e chi no.

L’atto di responsabilità da parte del Governo sembrerebbe pertanto essere arrivato. Negli scorsi giorni le critiche erano giunte abbondanti sulla situazione di caos creatasi in materia. Proprio a tal riguardo Saverio Fossati sul Sole24Ore affermava: “La vicenda dell’IMU sui terreni montani – scrive Fossati – è l’ultimo esempio del caos che regna sulla fiscalità immobiliare. Il quadro è desolante. Con il governo inchiodato alla necessità di incassare poche centinaia di milioni di euro e le pronunce del TAR sul decreto del governo, che hanno aggiunto confusione a confusione. Nel mezzo, alcune centinaia di migliaia di contribuenti, sui quali non c’era alcun bisogno di infierire con l’ennesima tassettina”.

Ora la definizione di scadenze ed esenzioni è nero su bianco: la confusione è finalmente terminata?

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Sciolto il nodo dell’IMU terreni agricoli: ecco chi paga e chi no

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IMU terreni agricoli: c'è la soluzione

Si dirada la nebbia nel pasticcio dell’IMU terreni agricoli, che ha fatto perdere il sonno a più di un proprietario di campi e terreni adibiti a coltivazione e pascolo.

Ieri, infatti, durante un improvviso e velocissimo Consiglio dei Ministri, i responsabili dei dicasteri dell’Economia (Padoan) e delle Politiche agricole (Martina) hanno tracciato una riga sul caos che si era venuto a creare nelle scorse settimane.

Anzitutto, la scadenza del pagamento dell’IMU agricola, già prorogata a lunedì 26 gennaio, sarà ulteriormente spostata di 15 giorni. Il termine del pagamento sarà, dunque, il 10 febbraio. Ma non solo.

Durante la riunione, i ministri Padoan e Martina hanno concordato di esentare completamente dal pagamento dell’IMU i terreni agricoli (coltivati o non coltivati) situati nei territori dei Comuni classificati come “totalmente montani”. Altra esenzione totale anche per i terreni nei Comuni classificati come “parzialmente montani”, purché posseduti e condotti da imprenditori agricoli e coltivatori diretti.

Resta dunque il pagamento dell’IMU terreni agricoli per tutti gli altri terreni, anche se, sempre dal Consiglio dei Ministri di ieri, si specifica che chi era esente dal pagamento con le vecchie regole, non dovrà versare alcun tributo nemmeno con queste nuove regole (anche se i nuovi parametri dovessero dimostrare il contrario).

A conti fatti, questa decisione estende l’esenzione dal pagamento dell’IMU agricola a qualcosa come 2.000 Comuni italiani in più. Dai circa 1.500 Comuni esentati con le vecchie regole, si passa a poco meno di 3.500 Comuni dove i proprietari di terreni agricoli non dovranno pagare l’Imposta municipale unica.

La buona notizia arriva dopo settimane di estenuanti tira e molla, che ha provocato le proteste delle associazioni degli agricoltori, che non erano in grado di poter dire ai propri iscritti se e, soprattutto, quanto avrebbero dovuto pagare. Naturalmente, infatti, era subito saltata la possibilità di ricevere i bollettini precompilati, anche perché neppure il Governo era stato finora in grado di dire quali terreni fossero sottoposti al pagamento dell’IMU terreni agricoli e quali no. Insomma, il solito pasticcio all’italiana che, fortunatamente, sembra essersi risolto in extremis.

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Crisi immobiliare e case sfitte? La soluzione è (forse) lo Short Rent

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Crisi immobiliare e case sfitte? La soluzione è lo Short Rent

Si chiama Short Rent o affitto breve ed è la nuova tendenza del mercato immobiliare italiano che si propone come possibile antidoto al veleno della crisi contro il fenomeno delle case sfitte. Già in auge all’estero ha iniziato a prendere piede anche nel nostro Paese e, in modo particolare, a Milano grazie ad eventi, come il Salone del Mobile o le Giornate della Moda, capaci di attrarre migliaia di visitatori per lunghi periodi di tempo.

Ora si aggiunge anche l’EXPO per offrire ai proprietari di seconde case la possibilità di affittare le proprie abitazioni e fare fruttare il proprio investimento sul mattone che, tra tasse, imposte e costi di manutenzione non è più così appetibile come un tempo.

L’affitto breve (della durata inferiore ai 30 giorni) consente così ai proprietari di fare fruttare per alcuni periodi le proprie abitazioni non occupate e nel contempo garantisce agli ospiti una privacy e una libertà maggiore rispetto alla permanenza in hotel.

Si potrebbe quasi dire che lo short rent diventa una evoluzione del classico Bed&Breakfast di cui abbiamo parlato poco tempo fa.

Ma quanto costano gli affitti brevi? Una breve ricerca sul web mostra come i prezzi per notte siano in linea con gli alberghi di media categoria. Si va da un minimo di 60 a un massimo di 150 euro. Per un bilocale, quindi, ogni ospite potrebbe spendere qualcosa come 45-60 euro. Più è ampia la metratura dell’appartamento (e quindi il numero di posti letto disponibili), minore sarà l’esborso per singolo ospite.

Secondo Casa24Plus una persona che sceglie la soluzione dell’affitto breve in “modalità affitto breve” potrebbe spendere non più di 36 euro per notte.

È facile prevedere, comunque, che nei prossimi mesi tali costi possano levitare a seguito dell’incremento di domanda da parte dei visitatori stranieri di EXPO 2015.

A livello fiscale lo short rent rientra nella casistica della cedolare secca al 21% (leggi il nostro post sul funzionamento della cedolare secca). A carico dei proprietari di appartamenti da destinare a questo utilizzo vanno aggiunte le spese per l’inserimento dell’annuncio, magari in più lingue, sui portali specializzati. Ancora secondo il supplemento della casa de Il Sole 24 Ore il costo per l’inserzione varia dai 150 ai 400 euro.

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Certificazione energetica edifici: pronto il decreto attuativo, si parte il 1° luglio

Certificazione energetica edifici: pronto il decreto attuativo, si parte il 1° luglio

Lo schema di decreto ministeriale di attuazione del c.d. Decreto del Fare sulle prestazioni energetiche degli edifici è pronto. Si partirà dal prossimo 1° luglio 2015 per revisionare le metodologie di calcolo per misurare le prestazioni energetiche degli edifici e compilare la certificazione energetica.

Il decreto dello Sviluppo economico quindi rappresenta il primo passo dell’attuazione del decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), convertito nella legge 90/2013. Tale provvedimento, ricordiamo, ha modificato il decreto legislativo n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE), protagonisti, peraltro, del prossimo tour 2015 di Edifici 2020.

Il nuovo decreto era atteso dagli addetti ai lavori a seguito della pubblicazione delle norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione energetica (acquista l’ebook sulle Norme UNI/TS 11300:2014).

Recentemente è intervenuto su queste pagine anche l’ing. Giorgio Pansa del Politecnico di Milano che ha analizzato le due norme tecniche (leggi l’analisi della parte 1 e l’analisi della parte 2).

Il nuovo decreto attuativo sulla certificazione energetica e le prestazioni minime degli edifici conterrà misure per uniformare la legislazione nazionale, oggi frammentata nelle varie Regioni che hanno legiferato in materia.

Non solo, il decreto definisce i nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.

In particolare, per gli edifici nuovi o quelli che subiscono interventi di ristrutturazione pesante, le nuove prestazioni energetiche dovranno essere in linea con quelle di un “edificio tipo” per posizione, volumi, destinazione d’uso, ecc.

Più leggere, invece, le prescrizioni per le ristrutturazioni leggere che dovranno rispettare solamente degli standard minimi, anch’essi previsti nel nuovo decreto.

Il testo conterrà anche la definizione di Edificio a Energia Quasi Zero. Inoltre a partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere NZEB. Quelli pubblici, invece, dovranno esserlo due anni prima: il 31 dicembre 2018.

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IMU terreni agricoli, non è obbligatorio pagare entro il 26 gennaio

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IMU terreni agricoli

La scadenza per il pagamento dell’IMU terreni agricoli rimane per adesso congelata in attesa del giudizio di  merito da parte del tribunale amministrativo competente. Il TAR del Lazio non ha infatti confermato questa settimana la sospensiva su pagamento del tributo, ma la sovrapposizione di una seconda ed ulteriore sospensiva immobilizza una situazione che sta, a poco a poco, diventando “kafkiana”. Ma entro quale termine è necessario pagare? La domanda rimane al momento senza risposta.

Lo stato delle cose
Ecco lo stato della situazione ad oggi: i giudici amministrativi hanno infatti ribadito le critiche al criterio altimetrico, il quale impone il pagamento in base all’altitudine del Comune (con esenzione totale oltre i 601 metri, esenzione riservata solo a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali fra 281 e 600 metri, nessuna deroga al di sotto di quota 281). Senza un intervento correttivo da parte del Governo, pertanto, le regole attuali rimangono a fortissimo rischio di bocciatura nel merito: un eventuale pagamento entro il 26 gennaio, allo stato attuale delle cose (ovvero senza modifiche nelle regole) finirebbe quindi per produrre con grande probabilità un successivo obbligo di rimborso.

Il caos e il rispetto del contribuente
Per non parlare poi dei principi contenuti nello Statuto del Contribuente, tema che emerge ogni volta in cui la chiarezza delle norme in materia tributaria latita pericolosamente. A tal riguardo vanno evidenziate le parole espresse da Saverio Fossati sul Sole24Ore di ieri: “La vicenda dell’IMU sui terreni montani – scrive Fossati – è l’ultimo esempio del caos che regna sulla fiscalità immobiliare. Il quadro è desolante. Con il governo inchiodato alla necessità di incassare poche centinaia di milioni di euro e le pronunce del TAR sul decreto del governo, che hanno aggiunto confusione a confusione. Nel mezzo, alcune centinaia di migliaia di contribuenti, sui quali non c’era alcun bisogno di infierire con l’ennesima tassettina. E, verso i quali, a pochi giorni dalla data del pagamento, sarebbe auspicabile un atto di responsabilità del governo: la presa d’atto che, in queste condizioni, l’IMU agricola abbia almeno bisogno di un chiarimento ufficiale”.

Per un antefatto della vicenda leggi l’articolo IMU terreni agricoli, arriva la sospirata proroga al 26 gennaio.

Previsioni e auspici
Quello che dovrebbe presumibilmente accadere in prospettiva 2015? Presto detto: accelerare il cambiamento che tutti auspicano, ovverosia il passaggio dall’attuale discriminante altimetrica alla classificazione sintetica ISTAT che esclude dal pagamento dell’IMU i terreni in oltre 3500 Comuni montani (leggi in proposito l’articolo IMU terreni agricoli, il regno del caos: chi deve pagare entro il 26 gennaio?).

A cura di Marco Brezza

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Bonus Mobili 2015: come fare per usufruire degli incentivi?

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Bonus mobili 2015

L’agevolazione fiscale per la detrazione IRPEF del 50% sull’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici è stata ufficialmente prorogata fino al 31 dicembre 2015.

La misura di incentivazione fiscale che consente di detrarre dalla dichiarazione dei redditi le spese documentate relative all’acquisto di arredi da destinare agli immobili che sono oggetto di ristrutturazione avrà infatti applicazione durante il corso di tutto il 2015, così come l’Ecobonus per riqualificazione energetica ed il bonus ristrutturazioni. Tutto ciò grazie alla Legge di Stabilità (Legge 23 dicembre 2014, n. 190) approvata nei giorni immediatamente precedenti a Natale in Parlamento.

A tal riguardo leggi l’articolo Bonus mobili prorogato a tutto il 2015: la soddisfazione di FederlegnoArredo.

Con specifico riferimento a questa importante misura di incentivazione pare utile oggi soffermarsi sugli adempimenti che devono essere effettuati dall’utente privato cittadino per avvalersi del Bonus Mobili 50%. In primo piano si staglia l’obbligo di pagare il corrispettivo per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici mediante bonifici bancari o postali con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati. Nei bonifici dovranno essere indicati i seguenti elementi:
1. La causale del versamento attualmente utilizzata per i bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione fiscalmente agevolati;
2. Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
3. Il numero di partita IVA (o il codice fiscale) del soggetto a favore del quale è emesso il bonifico.

Per semplificare tale meccanismo, potenzialmente farraginoso quando si è alle prese con arredi o elettrodomestici di valore non elevatissimo, viene data all’utente la possibilità di effettuare il pagamento anche attraverso bancomat e carte di credito. In tale caso la data del pagamento viene individuata nel giorno di utilizzo della carta.

Leggi anche l’articolo Bonus Mobili 2015, non vale solo con la ristrutturazione edilizia.

Al fine di usufruire del Bonus Mobili non è in alcun modo consentito effettuare il pagamento mediante assegni bancari o mezzi alternativi.

Per un approfondimento di qualità la redazione di Ediltecnico ha realizzato il dossier Bonus Mobili 2015 idoneo ad aggiornare e organizzare le informazioni fondamentali necessarie per usufruire dell’agevolazione fiscale.

Le spese sostenute devono ovviamente essere documentate attraverso al conservazione della documentazione che attesta l’avvenuto pagamento (stiamo parlando delle ricevute).

Ovviamente tutto il discorso Bonus Mobili si articola come complementare ed accessorio al Bonus ristrutturazioni: ovverosia, non è possibile usufruire degli incentivi sui mobili se non si è avviato il recupero del patrimonio edilizio mediante operazioni di manutenzione straordinaria ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo.

In ultima battuta va fatto cenno al fatto che non è più necessaria (come avveniva in precedenza) la comunicazione preventiva al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate: tale adempimento non è più obbligatorio.

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Nuovo regime dei minimi, se apri Partita IVA nel 2015 aderisci con la dichiarazione di inizio attività

Testo del decreto attuativo sulla riforma del catasto, la bozza

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato in cui precisa un particolare per il nuovo regime dei minimi: se non hai ancora la partita IVA, ma la vuoi aprire e la apri nel 2015, aderisci al nuovo regime dei minimi con la dichiarazione di inizio attività.

Dal 2015 i contribuenti che intendono avviare una nuova piccola impresa o attività professionale potranno accedere subito al nuovo regime dei minimi introdotto dalla Legge di Stabilità 2015 direttamente al momento della richiesta di apertura della partita Iva.

L’Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che, fino all’approvazione e pubblicazione del modello aggiornato della dichiarazione di inizio attività, per usufruire del nuovo regime dei minimi basterà barrare la casella prevista per l’adesione al precedente Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, previsto dall’art 27, commi 1 e 2 del Dl n. 98/2011.

In questo modo, con un semplice segno di spunta sul modello, le nuove Partite Iva che intendono esercitare in forma individuale, con ricavi o compensi tra 15mila e 40mila euro (a seconda del tipo di attivitàeconomica) potranno avvantaggiarsi di un sistema di favore con meno adempimenti e meno imposte da pagare.

 

Nuovo regime dei minimi, i vantaggi come vengono presentati dall’Agenzia

Riportiamo testuali parole del comunicato dell’Agenzia delle Entrate: “Il nuovo regime forfetario per i piccoli contribuenti è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015 e entra in vigore dall’1 gennaio 2015. L’imposta unica, che sostituirà Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap, sarà ad aliquota fissa del 15% sul reddito imponibile determinato forfettariamente sulla base dei ricavi o dei compensi.

Tra i vantaggi che derivano dall’adesione al nuovo regime, nessuna ritenuta d’acconto da applicare ed esonero dal versamento dell’Iva e dai principali adempimenti, come, ad esempio, l’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. Inoltre nessun limite temporale per la permanenza nel regime e nessun limite di età per accedere. Chi si avvale del regime per avviare una nuova attività, infine, beneficerà di un’ulteriore riduzione di 1/3 del reddito imponibile per  i primi 3 anni”.

Abbiamo però già scritto del nuovo regime dei minimi e abbiamo sottolineato come pe certi versi sia difficilmente difendibile. La situazione è particolarmente grave per i Tecnici che hanno meno di 40 anni. La conseguenza potrebbe essere un aumento del peso fiscale. In particolare, con il nuovo regime dei minimi, per i Professionisti Tecnici under 40 il reddito annuo diminuirà di 3.000 euro nel 2015 a causa dell’aumento delle tasse. Ce lo dice una simulazione condotta da Confprofessioni Lazio. Continua a leggere Regime dei minimi per i giovani Tecnici: 3000 euro di tasse in più, 200 di reddito in meno.

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Meno IRAP per i Professionisti, ecco UN caso in cui si può

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L’imposta IRAP per i Professionisti non si applica se la prestazione lavorativa non occasionale di terzi è solo un ausilio dell’attività del professionista stesso. È questo quello che dice la Corte di Cassazione, sezione civile, con la sentenza 26982/2014 del 19 dicembre. L’incidenza marginale dell’attività svolta da un collaboratore part-time non consente di affermare che tale attività determini l’esistenza dell’autonoma organizzazione” e dunque non necessita di pagamento IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive).

Citiamo: il giudice “nell’accertare l’esistenza dei presupposti impositivi, dovrà valutare se tale prestazione lavorativa, unitamente alle attrezzature delle quali il professionista si avvale, sia idonea a creare quel valore aggiunto, rispetto alla mera attività intellettuale, presupposto dell’imposizione in parola”.

La stessa sezione della Cassazione (sentenza n. 26991/2014 del 19 dicembre) ha precisato che il fatto di avvalersi non occasionalmente di lavoro altrui non è di per se stesso sufficiente a dimostrare l’esistenza dell’autonoma organizzazione.

I casi possono essere 2:

1) la prestazione lavorativa altrui integra, con altri fattori, “un contesto organizzativo esterno” rispetto all’operato del professionista, cioè a fornirgli un apporto ulteriore rispetto alla sua attività.

2) la prestazione lavorativa altrui costituisce solo un ausilio dell’attività del professionista, cioè solo un’agevolazione delle relative modalità di svolgimento.

Nel caso 1, bisogna pagarla l’imposta IRAP. Nel caso 2, invece, no.

L’imposta IRAP per i Professionisti è dunque materia delicata e in cui bisogna stare attenti, calcolare il millimetro, naturalmente, per avere la possibilità di non pagarla.

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Simulatore economico fotovoltaico (Spalma Incentivi, nuovo SSP e RiD): è online il nuovo SIMULARE 12

Simulatore economico fotovoltaico (Spalma Incentivi, nuovo SSP e RiD): è online il nuovo SIMULARE 12

È disponibile la nuova release del simulatore economico fotovoltaico SIMULARE 12, aggiornato allo spalmaincentivi, al nuovo regime di Ritiro Dedicato e al nuovo regime di Scambio Sul Posto – realizzato dal team di Intellienergia spinoff Uniroma2.

La versione 12 del simulatore permette di realizzare simulazioni con:

a) il II, III, IV e V Conto Energia, dunque strutture incentivanti Feed-in-Premium & Feed-in-Tariff, con e senza spalma incentivi (DM MISE 17 ottobre 2014);

b) L’esercizio in Generation Parity/Grid-Parity (in regime di Ritiro Dedicato RiD aggiornato al Dl 145/2013 & Delibera AEEG 618/2013/R/EFR__19/12/2013, o Scambio Sul Posto SSP fino a 500 kWp aggiornato alla Delibera AEEG 614/2013/R/EFR__11/12/2014), applicandolo/cumulandolo automaticamente, quando e se possibile, con quanto riportato ai punti c) e d);

c) Il sistema dei Certificati Bianchi (TEE);

d) Le detrazioni fiscali.

Oltre al simulatore completo con il PDF delle istruzioni d’uso, sono disponibili anche alcuni casi simulati e, precisamente:

1) Esercizio impiantistico in V° conto energia (strutture Feed-in Tariff) con Spalmaincentivi

2) Esercizio impiantistico in III° conto energia (strutture Feed-in Premium) con Spalmaincentivi

3) Esercizio impiantistico senza conto energia (fotovoltaico in Grid-Parity) in regime di SSP + Certificati Bianchi

4) Esercizio impiantistico senza conto energia (fotovoltaico in Grid-Parity) in regime di SSP + Detrazioni Fiscali

5) Esercizio impiantistico senza conto energia (fotovoltaico in Generation-Parity) in regime di RiD

6) Esercizio impiantistico senza conto energia (fotovoltaico in Grid-Parity) in regime di SSP

Si fa presente che è possibile simulare, in Grid-Parity, il sistema dei Certificati Bianchi anche per cluster di impianti fotovoltaici appartenenti allo stesso soggetto responsabile, con le seguenti limitazioni:

– gli impianti devono avere tutti la stessa potenza specifica (P<20 kWp)

– un cluster con potenza superiore a 200 kWp può essere simulato esclusivamente accompagnando i TEE al RiD

– il cluster deve essere simulato con impianti siti tutti nella stessa fascia solare

– i consumi rappresentano la somma dei consumi di ogni singolo cliente produttore

Il software SIMULARE 12 può essere scaricato gratuitamente dal sito Ingegneri.cc del Network tecnico Maggioli.

Per effettuare il download occorre registrarsi gratuitamente al sito Ingegneri.cc

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