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Luca Zingale: la mobilità elettrica non è (ancora) esplosa, ma le condizioni ci sono tutte

Luca Zingale, direttore scientifico di Solarexpo Innovation Cloud 2015

Dal prossimo 8 aprile si apriranno i cancelli della edizione 2015 di Solarexpo – The Innovation Cloud, che si trasferisce dal complesso fieristico di Rho/Pero al MiCo Exhibition & Conference Centre di Milano. Torneranno i cavalli di battaglia di questa storica manifestazione: dalle energie rinnovabili allo sviluppo sostenibile fino alla mobilità elettrica.

E proprio sul fenomeno della mobilità elettrica abbiamo voluto concentrarci, incontrando Luca Zingale, direttore scientifico dell’evento, a cui abbiamo chiesto le sue impressioni e qualche riflessione sulle prospettive di mercato di questo settore così interessante.

I vincoli imposti dall’Unione europea, in termini di emissioni in atmosfera degli autoveicoli, infatti, sono già molto stringenti, per cui c’è spazio per una diffusione della tecnologia green nel settore del trasporto urbano ed extra urbano.

Mauro Ferrarini. Dott. Zingale la mobilità elettrica è un settore in crescita, ma quanto esattamente?

Luca Zingale. Nonostante la concreta offerta di veicoli elettrici dell’industria negli ultimi anni, è evidente che non stiamo assistendo a un’esplosione del mercato. Eppure, i vincoli dell’Unione Europea ne richiederebbero già una diffusione significativa. Infatti, le emissioni di CO2 al tubo di scarico del parco auto venduto dovranno collocarsi nel 2020, o poco più avanti, entro i 95 g/km, contro i circa 135 g/km di oggi. Per molti addetti ai lavori, sarà difficile che le auto endotermiche scendano sotto i 103-105 g/km medi entro il 2020. Questo gap di 8-10 g/km dovrà essere colmato da una maggiore presenza di mezzi a emissioni zero o quasi, ovvero quelli a tecnologia elettrica.

Mauro Ferrarini. Ha tirato in ballo l’Unione europea e gli obiettivi UE 2020. Facciamo due conti? Quante macchine elettriche dovrebbero essere in circolazione per centrare l’obiettivo?

Luca Zingale. Secondo le ultime stime CIVES, orientativamente per raggiungere l’obiettivo UE occorrerebbe che nel 2020 la loro quota fosse tra l’8 e il 12% del mercato, in relazione alla loro ripartizione nelle diverse tipologie a batteria, ibridi plug-in e range-extended. Per l’Italia vorrebbe dire 150-200.000 auto elettriche vendute nel solo 2020. Un obiettivo piuttosto difficile da raggiungere se consideriamo che negli ultimi tre anni ne sono state vendute meno di 2.000. Serve una politica nazionale omogenea che sostenga lo sviluppo del settore.

Mauro Ferrarini. Quali sono i Paesi europei in cui la mobilità elettrica sta avendo maggior successo e con quali strumenti i governi locali sostengono questo sviluppo?

Luca Zingale. Volendo stilare una classifica, i primi tre Paesi in cui le vendite di auto elettriche hanno avuto più successo sono la Norvegia, in cui le auto elettriche hanno una fetta del 5,8% del mercato interno dell’automobile; l’Olanda con il 5,4% e la Francia con lo 0,8%. Se analizziamo più nel dettaglio gli strumenti economici e non, che in questi Paesi sostengono lo sviluppo del settore, ne emerge la ricorrente compresenza di alcuni fattori: un accettabile extracosto del veicolo, rispetto a quello convenzionale, perché sostenuto da incentivi importanti all’acquisto; la possibilità di provvedere alla normale ricarica a casa o presso il luogo di lavoro; l’esistenza di un minimo di rete di ricarica pubblica per risolvere situazioni di emergenza; una regolamentazione della mobilità efficacemente favorevole. In Francia, ad esempio, come in altri Paesi, si sono adottati meccanismi bonus-malus che tassano all’acquisto o sul bollo annuo di circolazione i veicoli con alta CO2 riversando tali introiti verso l’incentivazione dei mezzi a bassissime emissioni. Prendendo spunto da queste buone pratiche potremmo avere risultati migliori anche in Italia, anche senza pretendere di passare dall’attuale 0,07% del mercato nazionale al 5,8% della Norvegia.

Mauro Ferrarini. Quali sono invece gli strumenti che il nostro Paese mette a disposizione dello sviluppo del settore della mobilità elettrica?

Luca Zingale. In Italia ci sono sia incentivi economici che regolatori, ma nel complesso hanno avuto un effetto molto modesto. Con la legge vigente il meccanismo di incentivazione non risulta particolarmente accattivante: per esempio per chi acquista un’auto elettrica da 30.000 € sono previsti circa 5.000 € di contributo, corrisposti per metà dallo Stato e metà come sconto del venditore. Per un’auto ecologica endotermica da 120 gCO2/km del prezzo di 15.000 € spettano circa 2.000 €.

Il divario resta quindi troppo alto. Va aggiunto che, ad esclusione dell’esenzione dal pagamento del bollo per i primi 5 anni, in Italia non ci sono ulteriori agevolazioni su tasse, parcheggi, eccetera. Manca dunque una vera e propria politica omogenea a livello nazionale e questo vuoto ha causato di conseguenza una diffusione disomogenea di regole a seconda delle Regioni o dei Comuni.

Mauro Ferrarini. Le infrastrutture pubbliche presenti sono adeguate a un significativo sviluppo del settore?

Luca Zingale. Credo che l’apparente mancanza di infrastrutture di ricarica sia un falso problema, o che comunque non sia tra i fattori che limitano lo sviluppo del settore della mobilità elettrica nel nostro Paese.

L’Italia ha circa un terzo delle colonnine di ricarica che ci sono in Norvegia, ma conta un numero di immatricolazioni 50-70 volte inferiore. Oggi chi acquista l’auto elettrica lo fa perché sa di poterla ricaricare tranquillamente a casa propria o sul posto di lavoro. L’infrastruttura pubblica serve principalmente per le situazioni di emergenza. In questo momento abbiamo circa un rapporto 1:1 tra punti pubblici di ricarica e mezzi elettrici in circolazione. Va inoltre sottolineato che il 2 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un decreto che approva il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica: prevede 90mila punti di ricarica accessibili al pubblico entro il 2016, fino ad arrivare a 130mila al 2020.

Mauro Ferrarini. Come evolverà secondo lei il settore dell’automotive nei prossimi anni?

Luca Zingale. A mio avviso si tenderà sempre più verso un modello di condivisione o affitto del veicolo piuttosto che di acquisto effettivo. Secondo alcuni studi, le automobili ‘tradizionali’ in circolazione aumenteranno del 3% al 2030, mentre è prevista una significativa diffusione della mobilità sostenibile, quindi spostamenti a piedi o in bicicletta, e dei trasporti elettrici. Le auto elettriche, in particolare, saranno sempre più utilizzate e la ricerca tecnologica contribuirà a grandi miglioramenti nelle batterie e sistemi di ricarica.

Credo fermamente che la vera svolta avverrà grazie a sistemi di gestione e comunicazione sempre più intelligenti, grazie ai quali i veicoli saranno dotati di dispositivi collegati alla rete che, grazie all’Internet of Things, saranno in grado di trasmettere e ricevere informazioni sul traffico, sulla velocità e di gestire qualsiasi emergenza o allarme. Ci stiamo muovendo verso un futuro incentrato sulla connettività e sulle basse emissioni.

Mauro Ferrarini. Quali benefici potrebbe portare un maggiore sviluppo del settore della mobilità elettrica?

Luca Zingale. Ritengo che in un sistema elettrico come il nostro, caratterizzato da un forte eccesso di offerta e da una crescente penetrazione delle rinnovabili ‘non programmabili’, la diffusione della mobilità elettrica potrebbe negli anni diventare un rimedio. Con il supporto di tecnologie vehicle to grid, nei prossimi anni i mezzi elettrici oltre a sostenere la domanda potrebbero fungere da sistemi di accumulo diffusi e stabilizzatori della rete. Ma tutto questo contesto si realizzerà solo quando avremo in Italia una diffusione capillare dei questi mezzi.

Secondo alcune stime, con circa 3-4 milioni di auto elettriche la domanda elettrica nazionale aumenterebbe del 2-3%. Questi argomenti troveranno ampio spazio di discussione nei convegni e nei padiglioni espositivi di Solarexpo-The Innovation Cloud 2015, con la presenza di aziende espositrici ed esperti provenienti dal mondo della mobilità elettrica e sostenibile.

Mauro Ferrarini. Solarexpo – The Innovation Cloud quest’anno cambia location e si trasferisce al MiCo di Fiera Milano Congressi, al centro di Milano. Al cambio di sede della manifestazione, corrispondono anche novità nell’offerta a visitatori ed espositori?

Luca Zingale. Certamente. Il MiCo è un contenitore multifunzione e compatto in cui trovano posto il livello dell’esposizione, del networking, i convegni e gli eventi aziendali. Ascoltando le aziende e studiando i loro nuovi modelli di business ci siamo accorti che queste caratteristiche possono essere una risposta ad alcune esigenze e trend che si stanno affermando con decisione. Mi riferisco alla crescente diffusione del modello dei roadshow territoriali che coprono tutta la penisola. Le caratteristiche del MiCo-Fiera Milano Congressi consentono di integrare il classico format fieristico del nostro evento con la possibilità di ospitare ad esempio la tappa milanese o lombarda di un qualsiasi roadshow, con il vantaggio per l’azienda di beneficiare dell’ampia platea di professionisti già presenti in fiera, a cui si sommeranno i clienti invitati dalla stessa azienda.

Inoltre i protagonisti dell’edizione 2015 avranno la possibilità di abbinare alla scelta dello spazio espositivo, pacchetti di visibilità e comunicazione specializzata B2B e B2C, online e cartacea, a prezzi agevolati. In questo modo li accompagneremo dal momento in cui decidono di far parte di Solarexpo-The Innovation Cloud fino ai giorni di fiera e oltre.

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La mobilità sostenibile in italiaSustainable mobility in Italy

Lorenzo Bertuccio, Emanuela Cafarelli, Marianna Rossetti , 2014, Maggioli Editore

Ampi spazi delle nostre città sono oggi dedicati e occupati dal transito e dal parcheggio delle automobili, mentre solo pochi spazi sono disponibili per i mezzi pubblici, le biciclette e i pedoni. In termini reali, ci troviamo di fronte ad una diminuzione della libertà di scelta nella…

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Nuovi libretti di impianto: finalmente le istruzioni per la compilazione

Nuovi libretti di impianto: finalmente le istruzioni per la compilazione

Tutti gli impianti che rientrano nella definizione di impianto termico devono essere muniti di libretto di impianto per la climatizzazione, indipendentemente dalla loro potenza termica, che deve essere appositamente compilato.

La nuova normativa, contenuta nel decreto 10 febbraio 2014, ha introdotto i nuovi libretti di impianto per la climatizzazione estiva e invernale. Un approccio completamente diverso rispetto al vecchio documento istituito oltre 20 anni fa.

Finalmente sono disponibili tutte le istruzioni per la corretta compilazione dei nuovi libretti di impianto, contenute nel nuovo quaderno operativo Il libretto di impianto per la climatizzazione realizzato dall’ing. Lucio Caldani (blogger del nostro quotidiano) e dal p.m. Davide Branca.

Ediltecnico. Perché nuovi libretti di impianto per la climatizzazione?

Lucio Caldani. La novità di questo documento consiste sostanzialmente nell’aver adeguato il libretto di impianto alla definizione di impianto termico apparsa sul decreto legislativo n. 192/2005, in cui sono comprese tra gli impianti termici le diverse tipologie destinate alla climatizzazione invernale ed estiva.

Ediltecnico. Che differenze ci sono rispetto ai vecchi modelli?

Lucio Caldani. Rispetto ai precedenti libretti di impianti termici sono state introdotte numerose schede destinate a tipologie impiantistiche diverse dai generatori a fiamma.

Ediltecnico. Altre novità?

Lucio Caldani. Contemporaneamente e in accordo con il nuovo libretto di impianto sono stati istituiti i nuovi rapporti di efficienza energetica, anche in sostituzione dei vecchi allegati F e G destinati, questi ultimi, ai soli generatori a combustione.

Sono state così introdotte 4 diverse tipologie di rapporti di efficienza energetica sempre per adeguare la nuova documentazione a tipologie di impianti di climatizzazione ormai largamente diffuse, in particolare ai gruppi frigo/pompe di calore.

Ediltecnico. Perché un tecnico dovrebbe procurarsi questo quaderno operativo?

Lucio Caldani. Il nostro obiettivo è quello di fornire un ausilio al tecnico, accompagnandolo nella compilazione dei nuovi libretti di impianto termici e ai nuovi rapporti di efficienza energetica.

Il quaderno Il libretto di impianto per la climatizzazione esamina scheda per scheda con note, indicazioni, chiarimenti e istruzioni essenziali per la compilazione senza errori.

Una sezione del quaderno è dedicata appositamente ai nuovi rapporti di controllo di efficienza energetica:

1. Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo I (Gruppi termici)

2. Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo II (Gruppi frigo)

3. Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo III (Scambiatori)

4. Rapporto di controllo di efficienza energetica di Tipo IV (Cogeneratori)

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Il libretto di impianto per la climatizzazione

Lucio Caldani – Davide Branca , 2015, Maggioli Editore

L’evoluzione normativa in materia di impianti di climatizzazione ha portato, con l’uscita del D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. ?n. 55/2014), alla pubblicazione del nuovo libretto di impianto per la climatizzazione.
La novità di tale documento consiste sostanzialmente…

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Opere abusive: a chi va notificato l’ordine di demolizione?

Opere abusive: a chi va notificato l’ordine di demolizione?

La realizzazione di opere edilizie abusive costituisce illecito permanente e comporta la loro demolizione, data la prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino della legalità, mediante provvedimento da notificare al responsabile dell’abuso (ordine di demolizione).

Ma a chi va notificato l’ordinanza di demolizione, quando l’abuso è stato eseguito da tempo immemorabile e i responsabili delle opere abusive non coincidono con gli attuali proprietari dell’immobile?

Come al solito ci viene in aiuto la giurisprudenza e, nel caso di specie, in riferimento ad una recinzione posta a confine della proprietà dei ricorrenti, che sarebbe stata realizzata non lungo l’esatto confine ma con uno spostamento di circa tre metri, occupando così la vicina strada statale pubblica.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione seconda, con la sentenza n. 1841 del 2013, ha respinto il ricorso per l’annullamento dell’ordinanza comunale, con cui è stato ingiunto ai ricorrenti il ripristino dello stato dei luoghi.

In sede di appello, i Giudici di Palazzo Spada, esaminata la documentazione fornita, hanno ritenuto l’appello è infondato poiché il rilascio ai ricorrenti delle previe concessioni edilizie non rileva, che è stata riscontrata la mancanza di titolo abilitativo alla realizzazione di un muro per la recinzione, che al riguardo è stata data ai ricorrenti la comunicazione di avvio del procedimento, con l’accertamento, infine, del contestato disallineamento del confine della proprietà (Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 dicembre 2014, n. 6148).

Hanno osservato, inoltre, che in merito alla notificazione del provvedimento impugnato ai proprietari attuali, la giurisprudenza, sul presupposto per cui l’abuso edilizio costituisce illecito permanente e che l’ordinanza di demolizione ha carattere ripristinatorio non richiedente l’accertamento del dolo o della colpa del soggetto cui si imputa la trasgressione, ha chiarito che:

– l’Amministrazione non ha alcun obbligo di compiere accertamenti giuridici circa l’esistenza di particolari rapporti interprivati tra autore dell’abuso e proprietari, ma ha solo l’onere di individuare il proprietario catastale;

– i provvedimenti sanzionatori sono legittimamente adottati nei confronti dei proprietari catastali degli immobili abusivamente realizzati, dovendo del tutto prescindersi sia dalle modalità con cui l’abuso è stato realizzato sia dagli eventuali rapporti intercorrenti tra proprietari e costruttori;

– l’ordine di demolizione di opere abusive è legittimamente notificato al proprietario catastale dell’area il quale, fino a prova contraria, è quanto meno corresponsabile dell’abuso; (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 febbraio 2013, n. 1179).

Sul tema degli abusi edilizi, Ediltecnico consiglia il manuale Abusi Edilizi di Emanuele Montini giunto alla quarta edizione riveduta e aggiornata al Decreto del Fare e con un ricchissimo formulario pronto all’uso e compilabile.

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Gli abusi edilizi

Emanuele Montini , 2014, Maggioli Editore

La linea di demarcazione fra opera edilizia legittimamente realizzata ed opera abusiva è spesso labile o di dubbia identificazione. Errare nella individuazione della fattispecie e del relativo procedimento può portare a gravi conseguenze giuridiche e giurisdizionali, anche penali. <br…

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Tariffe professionisti tecnici: sparisce il parametro del decoro

Tariffe professionisti

Rilevante novità per gli ordini professionali: a partire da oggi il decoro non è più un parametro valido per verificare le tariffe professionali. Ad affermarlo sono i giudici del Consiglio di Stato attraverso la sentenza 22 gennaio 2015 n. 238. A generare la pronuncia è stato un ricorso dell’Ordine dei Geologi, ma il dettato emesso dal supremo tribunale amministrativo è estensibile a tutte le professioni.

Una sentenza che vale per tutti i professionisti
Il punto di partenza del ricorso era infatti collocato sul nodo delle sanzioni comminate dall’Autorità garante della concorrenza (Antitrust) perché l’Ordine aveva adottato criteri e parametri per determinare tariffe: una situazione speculare a quella di altre professioni collegiate (tra cui anche, ovviamente, le professioni tecniche).

La questione si originava sul decreto legge 223/2006, che attraverso l’art.2, ha eliminato i minimi tariffari: minimi che a parere dell’Antitrust non possono essere reintrodotti attraverso principi deontologici di corretto comportamento. Ora, con la sopracitata del Consiglio di Stato, i prezzi praticati dai professionisti non sono più oggetto di una verifica di decoro deontologico, mettendo la parola fine ad un percorso che ha coinvolto anche la Corte di giustizia dell’Unione Europea. Al giudice comunitario era infatti stato chiesto se l’articolo 101 (sulla libera concorrenza) del Trattato dell’Unione consentisse un riferimento alla «dignità» e al «decoro» del professionista nella determinazione il compenso professionale.

La libertà dell’articolo 101 del Trattato sembrava infatti collidere con l’articolo 2233 del Codice civile, che inserisce un obbligo di “decoro” nelle tariffe. La Corte di giustizia (attraverso la sentenza 18 luglio 2013, causa C-136/12) ha sottolineato che spetta al giudice nazionale (nel nostro caso il Consiglio di Stato) verificare se la qualità delle prestazioni professionali richieste dal consumatore esiga che il compenso sia commisurato al “decoro” professionale.

Le motivazioni della decisione
La sentenza 238/2015 ha escluso tale collegamento, ma per quale motivo? È presto detto: la qualità delle prestazioni professionali non è intaccata da un’ipotetica mancanza di decoro a sua volta scaturente da importi ritenuti troppo bassi. A prevalere, secondo il Consiglio di Stato, devono essere la di concorrenza e la possibilità di prezzi ridotti. Traduzione per non udenti: il professionista non corre più il rischio di vedersi accusato di comportamento “indecoroso”, rischiando la sospensione, se applica tariffe particolarmente ridotte. Da ora in avanti la qualità della prestazione non potrà essere verificata dall’Ordine attraverso il parametro del decoro.

Consulta la nostra Pagina tematica dedicata ai professionisti.

Liberalizzazione: un bene o un male?
Meraviglie progressiste del cammino della liberalizzazione delle professioni o pericoloso sassolino che potrebbe ridurre la qualità delle prestazioni professionali? Difficile comprendere, in prima battuta, se la pronuncia del Consiglio di Stato sia positiva o no. Nel frattempo, le conseguenze nei confronti degli Ordini sono immediate: viene meno la possibilità di indagine sulle tariffe applicate, nel momento in cui tale indagine si fondi sull’intenzione di garantire il decoro della professione. Pertanto si spalancano le porte ad una più ampia concorrenza professionale, anche perché, spiegano i giudici amministrativi, il consumatore può usufruire di specifici rimedi civilistici per tutelarsi.

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Ecobonus 65%: le novità 2015 per la riqualificazione energetica

Ecobonus

Anche il 2015 è un anno buono per effettuare lavori in casa: in particolare molto vantaggiosa quest’anno appare l’attività volta alla riqualificazione energetica degli edifici. L’Ecobonus 65% consente infatti di detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi (in 10 anni) quasi i due terzi del denaro utilizzato per conferire un nuovo volto (sotto il virtuoso angolo visuale del risparmio energetico) alla propria abitazione. L’agevolazione è dunque confermata per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015.

Le detrazioni per interventi di riqualificazione energetica sono consentite ad esempio per gli interventi di riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento, per il miglioramento termico dell’edificio (ovverosia coibentazioni, pavimenti, finestre,  infissi), per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Per approfondire il tema consulta la Pagina Speciale di Ediltecnico dedicata all’Ecobonus riqualificazione energetica.

Proprio questa settimana sono uscite le FAQ (Frequently Asked Question) dell’Agenzia delle Entrate aggiornate al gennaio 2015, dopo la proroga degli incentivi operata dalla Legge di Stabilità (Legge 23/12/2014 n. 190). Ecco alcune delle risposte più interessanti per dissipare i dubbi dei cittadini.

1. Ecobonus per tutto il 2015. L’agevolazione fiscale per il risparmio energetico è stata confermata anche nel 2015 nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015 mentre sarà pari al 36% per le spese che saranno effettuate nel 2016.

2. La questione serramenti. È possibile portare in detrazione le spese sostenute per la sostituzione del portone d’ingresso, a condizione che si tratti di serramenti che delimitano la parte riscaldata dell’edificio rispetto a quella esterna o rispetto a locali non riscaldati, e che risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre.

3. Il bonifico. Nel bonifico bancario o postale di pagamento degli interventi va indicata, quale norma che dà diritto a fruire della detrazione, l’art. 1 della legge n. 296/2006.

Per maggiori informazioni è possibile consultare la Guida aggiornata delle Entrate in merito agli incentivi sul Risparmio energetico.

Leggi anche l’articolo Schermature solari, ovvero: le molteplici applicazioni dell’Ecobonus 65%.

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Piano casa, la tua regione cos’ha deciso per il futuro? Il punto della situazione

Pensilina con braccetti

Ci siamo stancati del Piano Casa? Il provvedimento berlusconiano sugli ampliamenti edilizi e le ricostruzioni continua a vivere quasi ovunque in Italia (le leggi sono ancora vigenti in gran parte) ma perde colpi. Complice l’assenza (con poche eccezioni, fra cui il Veneto) di un monitoraggio puntuale sugli effetti che le misure hanno avuto. In alcune Regioni, invece, il Piano Casa è diventato permanente.

Su 21 tra Regioni e Province autonome, il Piano Casa vero e proprio è ancora attivo in 16. In altri tre territori la legge è scaduta (Emilia Romagna, Lombardia, Sardegna).

 

Lo schema: dove e fino a quando vige il Piano casa?

Abruzzo: scadenza 31 dicembre 2015
Basilicata: scadenza 31 dicembre 2015
Calabria: scadenza 31 dicembre 2016
Campania: 10 gennaio 2015
Emilia Romagna: SCADUTO
Friuli Venezia Giulia: 19 novembra 2017
Lazio: 31 gennaio 2017
Liguria: 20 giugno 2015
Lombardia: SCADUTO
Marche: 31 dicembre 2016
Molise: 31 dicembre 2015
Piemonte:  31 dicembre 2015
Puglia: 31 dicembre 2015
Sardegna: SCADUTO
Sicilia: 31 dicembre 2015
Toscana: 31 dicembre 2015
Umbria: NESSUNA SCADENZA
Valle d’Aosta: NESSUNA SCADENZA
Veneto: 10 maggio 2017
(leggi anche Veneto: il TAR si pronuncia sull’applicabilità del Piano Casa)
Provincia di Bolzano: NESSUNA SCADENZA
Provincia di Trento: 31 dicembre 2015

 

Ma vediamo, in ordine sparso, qualche breve commento su dove e come c’è ancora o non c’è più il Piano Casa.

In Umbria è stata incorporato nel testo unico sul governo del territorio.

In Provincia di Trento è operativa una legge che concede incentivi volumetrici a chi ristruttura (appena prorogata per il 2015, ma di fatto mai partita).

Le proroghe si sono consumate negli ultimi giorni di dicembre (la scadenza era proprio dicembre). I tempi non sono stati rispettati dappertutto: in Calabria e Basilicata, il via libera alla proroga è slittato ai primi di gennaio.

Sardegna e Umbria hanno deciso di sostituire il piano casa con provvedimenti stabili e, nel caso dell’isola, meglio mirati al territorio. In Piemonte, il Piano Casa è stato prorogato di un anno. L’Emilia Romagna che ha chiuso il piano casa dopo la prima edizione. La Lombardia ha lasciato alla legge urbanistica il compito di regolare i bonus. La Sicilia ha allungato al 31 dicembre 2015 la scadenza.

La Puglia con la legge 49/2014 ha fatto slittare di 365 giorni la data ultima per la presentazione delle Dia e dei permessi di costruire e ha introdotto qualche novità (il limite volumetrico di ampliamento è stato innalzato a 300 mc, prima erano 200 – ma sempre del 20% al massimo deve trattarsi). Sempre in Puglia, il campo di applicazione è stato allargato agli immobili non residenziali, con volumetria inferiore o pari a 500 mc prima dei lavori.

Rinnovi anche Abruzzo, Toscana, Piemonte e Calabria. Nelle Marche c’è qualche novità per il recupero dei sottotetti e la possibilità di frazionare le unità immobiliari esistenti dopo l’ampliamento.

Il Lazio ha vinto: per anni il Piano casa Lazio è stato incomprensibile. Adesso la regione ha riscritto totalmente la legge. Il nuovo piano prevede, previo raggiungimento della classe energetica A:
– per gli immobili residenziali, bonus del 20% dell’esistente fino a un massimo di 70 metri cubi;
– per i fabbricati produttivi e artigianali e quelli a destinazione ricettiva il bonus sale al 25% fino un tetto di 500 metri cubi;
– per le demolizioni e ricostruzioni, il premio volumetrico è al 35%: se l’immobile non è residenziale, si può ampliare fino a 350 metri cubi.

Leggi anche Ok al nuovo Piano Casa Lazio, aumentano del 50% gli oneri di costruzione

In caso di cambio di destinazione d’uso all’interno dei lavori per il Piano Casa, il premio concesso è del 30%, e viene richiesta la restituzione di un 30% (calcolato sulla volumetria già maggiorata dal bonus) che deve essere destinato a housing sociale.

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Klimahouse 2015 inaugura oggi: i 9 appuntamenti da non perdere

Klimahouse

Si spalancano questa mattina i cancelli di Fierabolzano per la edizione dei 10 anni di Klimahouse, la manifestazione leader nel panorama italiano e internazionale per ciò che riguarda l’efficienza energetica nelle costruzioni.

Un’edizione, quella che apre i battenti questa mattina, che giunge in concomitanza con l’imminente uscita del nuovo decreto sulle prestazioni energetiche degli edifici, licenziato dal Ministero dello Sviluppo economico e in attesa soltanto del parere della Conferenza unificata. Per approfondire i temi contenuti nel nuovo decreto, leggi l’articolo firmato dall’ing. Enrico Ninarello intitolato Quali novità con il nuovo decreto sulle prestazioni energetiche?.

Come di consueto la kermesse di Bolzano offre ai professionisti tecnici numerose occasioni di aggiornamento professionale sui temi del risparmio e della riqualificazione energetica oltre a tutte le novità tecniche e normative per il settore.

Ecco 9 eventi (tra corsi, seminari, convegni e workshop) a cui vale la pena di dedicare un po’ di tempo durante la visita a Klimahouse 2015.

1. I tour guidati per l’efficienza energetica. Un marchi di fabbrica di Klimahouse, ovvero i tour guidati per i professionisti tecnici. Quest’anno si confermano quindi i tour Enertour e Renertour che consentono 16 visite guidate sul territorio altoatesino a edifici nuovi costruiti secondo alti standard di efficienza energetica e a edifici riqualificati energeticamente secondo gli standard CasaClima

2. Risanamento dell’esistente: gli appunti di cantiere. In programma per questa mattina c’è l’incontro con gli esperti artigiani di lvh.apa Confartigianato Imprese che forniranno appunti di cantiere dedicati ai concetti di base dell’eco-efficienza nella ristrutturazione, con approfondimenti sugli aspetti termici, acustici e di ecologia delle costruzioni, senza dimenticare l’impiantistica per il riscaldamento e la produzione energetica da fonti rinnovabili.

3. Costruire con intelligenza. Uno dei fiori all’occhiello della manifestazione è il Congresso Internazionale Costruire con intelligenza, organizzato dall’Agenzia CasaClima in collaborazione con Fiera Bolzano, si svolge nei giorni centrali della Fiera, domani e sabato 31 gennaio. Ospiti d’onore tre key note speakers: l’arch. Mario Cucinella con il suo intervento “Architettura sostenibile: un cambiamento rivoluzionario”, il prof. Wolfgang Feist, precursore internazionale delle Case Passive e l’architetto Chiara Tonelli, professore all’università Roma 3, alla guida del team RhOME for DenCity, progetto vincitore del primo premio nella competizione Solar Decathlon Europe 2014.

4. Hormann, porta di ingresso all’efficienza. Anche le aziende saranno protagoniste di Klimahouse 2015, portando in fiera le loro più recenti novità. Tra queste vanno segnalate la nuova ThermoSafe, con cui Hörmann conferma la propria attenzione all’efficienza energetica. Con un valore di trasmittanza termica fino a 0,8 W/(m²xK), la nuova porta d’ingresso in alluminio soddisfa pienamente i requisiti delle case a basso consumo energetico.

5. Betonrossi presenta Drainbeton. Dopo anni di ricerca e sperimentazioni Betonrossi (stand C21/34) presenta al mercato e ai visitatori di Klimahouse Drainbeton, un calcestruzzo drenante e fonoassorbente a elevate prestazioni, appositamente studiato per il settore delle pavimentazioni stradali. In merito alle caratteristiche di questo nuovo prodotto, rimandiamo a un articolo di approfondimento tecnico pubblicato su Ediltecnico.

6. La App di Eurotherm. Eurotherm sempre più Smart: la manifestazione di Bolzano sarà l’occasione per l’azienda di Frangarto di presentare la nuova Smartcomfort App dedicata agli impianti radianti, che sarà protagonista di alcune simulazioni effettuate direttamente dal personale Eurotherm per tutti i professionisti interessati (stand C21/58).

7. Corsi, seminari, convegni: ANIT si mette in cattedra. Ricchissima l’offerta formativa proposta da ANIT (stand B06-08), l’associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico. Si parte questa mattina alle ore 10, con il seminario “Aggiornamento legislativo e normativo sull’isolamento termico e acustico”. Domani, invece, in programma alle ore 14 il convegno gratuito “Energia e rumore quasi zero”.

8. Materiali sostenibili. Altro incontro interessante è in programma sabato 31 gennaio. Dalle ore 15 presso la Sala Latemar, l’Agenzia CasaClima organizza il seminario dedicato ai protocolli CasaClima per risanare e costruire le case del futuro.

9. Un salto allo stand Maggioli editore per scoprire tutte le novità. Infine non può mancare una visita allo stand Maggioli Editore (stand G24/A) per sfogliare tutte le più recenti novità editoriali dedicate ai professionisti dell’efficienza energetica e ai progettisti.

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Quali novità con il nuovo decreto sulle prestazioni energetiche?

Decreto sulla prestazione energetica degli edifici

È ormai imminente il varo del decreto ministeriale (decreto di attuazione di cui all’art.4 comma 1 del d.lgs. 192/2005 in sostituzione del dPR 59/2009) che definisce le modalità di applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici nonché l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici ed unità immobiliari.

A questo scopo il decreto prevede l’introduzione di nuove metodologie di calcolo e il rafforzamento, sulla base dell’ottimizzazione tra costi e benefici degli interventi, degli standard energetici minimi per la realizzazione di nuovi edifici e la ristrutturazione degli esistenti con l’obbiettivo di portare progressivamente all’aumento degli edifici ad energia quasi zero su tutto il territorio nazionale.

Quali sono le novità più importanti? Tralasciando ovviamente i parametri tecnici e i requisiti minimi per lo più aggiornati a valori più restrittivi rivisti al fine di migliorare la prestazione energetica globale del parco edilizio nazionale (materia tecnica trattata nello specifico dagli allegati), nello sfogliare quello che tuttora è ancora una bozza, a parte le iniziali definizioni di rito, ci si trova subito di fronte al richiamo della normativa tecnica generale per il calcolo della prestazione energetica, conforme alle EN a supporto della direttiva 2010/31/UE , con particolare riferimento alle nuove UNI/TS 11300 parte 1 e 2, che sappiamo ormai tutti esser state aggiornate nell’ottobre del 2014, la parte 4 sull’utilizzo delle fonti rinnovabili e la parte 3 che porta, di fatto, il tanto atteso completamento del calcolo del raffrescamento estivo nella prestazione energetica globale dell’edificio.

In quest’ottica, non manca il rimando all’altro attesissimo decreto di attuazione del d.lgs. 192/2005, ovvero le nuove “linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, anche quest’ultimo di imminente varo e che comporterà profonde modifiche alla redazione degli attestati di prestazione energetica, sia nella forma che nella sostanza. Ambedue i decreti, lo ricordiamo, sono necessari al completo recepimento della direttiva europea 2010/31/UE per il quale non rispetto l’Italia ha in corso una procedura di infrazione della Commissione Europea ed è molto probabile che entro la metà del corrente anno (si cita l’1 luglio 2015) entreranno già in vigore.

Continuando la lettura del decreto si legge che l’Enea, in collaborazione con il CTI (Comitato Termotecnico Italiano), verrà incaricata di studiare i parametri tecnici dell’edificio standard di riferimento al fine di verificare le caratteristiche delle tecniche costruttive, convenzionali e innovative, e monitorare l’evoluzione dei requisiti energetici ottimali, e, nei casi di edifici non residenziali, comprendendo anche i requisiti energetici degli impianti di illuminazione, con particolare attenzione all’interazione tra luce artificiale e naturale, degli ascensori e delle scale mobili. Sostanzialmente, quindi, i requisiti verranno costantemente aggiornati grazie ad Enea e CTI tenendo conto anche dei progressi tecnologici, ma la vera novità è costituita dall’introduzione di requisiti energetici oltre che per l’illuminazione anche per scale mobili e ascensori.

Altro punto fondamentale è quello relativo alle Regioni e Provincie Autonome. Il decreto promuove, di fatto, il riallineamento alla normativa nazionale di tutte quelle regioni che, nel vacuum legislativo tra l’emanazione del primo d.lgs. 192/2005 e il completamento di tutti i suoi decreti attuativi (quasi 4 anni), avevano legiferato autonomamente. Da subito saranno riallineate le Regioni e Provincie Autonome che non hanno recepito la direttiva 2010/31/CE, a seguire anche quelle che lo hanno già fatto.

È compreso in questo riallineamento quello relativo alla definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto energetico degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici. Riallineamento che, personalmente, ritengo molto importante, visto il proliferare, a cui abbiamo assistito in questi anni, di catasti energetici online diversi in ogni regione che hanno generato confusione e problematiche varie di inoltro degli attestati di prestazione energetica.

Infine viene trattato l’argomento relativo ai software commerciali, per i quali cambia sostanzialmente poco o quasi. Sarà sempre il CTI a certificare, per ogni software rilasciato, uno scostamento massimo del +-5% rispetto allo strumento nazionale di riferimento elaborato sempre dallo stesso CTI, ma viene introdotto finalmente un concetto che fin qui era ingiustificatamente assente:  per garantire il necessario aggiornamento dei sistemi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, gli eventuali aggiornamenti delle normative tecniche si applicano entro e non oltre i 180 giorni dalla loro pubblicazione mentre fino a tale data è concesso l’utilizzo di strumenti che facciano riferimento alle precedenti normative.

Sottolineo l’importanza di tale concetto visto quanto è accaduto all’alba del 2 ottobre 2014, quando, con la pubblicazione delle nuove UNI/TS 11300 parte 1 e 2, tutti i software, commerciali e non, sono diventati inutilizzabili e obsoleti provocando l’impossibilità di redigere nuovi APE fino all’uscita degli aggiornamenti rilasciati dalle case produttrici circa 15/20 giorni dopo. Grazie a questa introduzione legislativa, quindi, ci saranno 6 mesi di tempo per allinearsi alle nuove disposizioni normative.

Aggiungo che il decreto in oggetto contiene, evidentemente, un corposo Allegato 1 con due appendici  di carattere tecnico sui criteri generali e i requisiti delle prestazioni energetiche e un ulteriore allegato sulla normativa tecnica. Non essendo disposizioni su cui è possibile in questa sede fare delle valutazioni soggettive, mi limito a riportarne l’esaustivo sunto contenuto nella relazione tecnica allegata alla bozza di decreto.

Scarica la bozza non ancora in vigore del decreto sulle prestazioni energetiche degli edifici

Per quanto riguarda l’Allegato 1, il primo capitolo contiene un quadro comune che definisce la classificazione degli edifici in base alla destinazione d’uso, i fattori di conversione dei vettori energetici, l’applicazione delle disposizioni in caso di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ampliamento e sopra elevazione, nonché i limiti di applicazione per le ristrutturazioni importanti (differenziando tra ristrutturazioni importanti di primo livello e di secondo livello) e le riqualificazioni, incluse le relative deroghe.

Il secondo capitolo definisce le prescrizioni comuni per gli edifici di nuova costruzione, gli edifici oggetto di ristrutturazioni importanti o gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica.

Il terzo capitolo concerne i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di primo livello nonché i requisiti degli edifici ad energia quasi zero.

Il quarto capitolo riguarda i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici soggetti a ristrutturazioni importanti di secondo livello.

Il quinto capitolo definisce i requisiti e le prescrizioni specifici per gli edifici sottoposti a riqualificazione energetica.

Il sesto capitolo, infine, riporta un quadro di sintesi delle prescrizioni da osservare in ogni singolo caso.

L’Appendice A all’Allegato 1 riporta una descrizione dell’edificio di riferimento e quantifica, per ogni parametro di verifica (sia per il fabbricato che per gli impianti tecnici) da utilizzare in caso di edifici di nuova costrizione e quelli sottoposti a ristrutturazione importante.

L’Appendice B all’Allegato 2 quantifica i valori dei parametri caratteristici degli elementi edilizi e impianti tecnici da rispettare negli edifici esistenti sottoposti a riqualificazione energetica.

L’Allegato 2, infine, riporta le norme tecniche di riferimento, aggiuntive rispetto a quelle generali, per il calcolo della prestazione energetica degli edifici.

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LE NORME UNI/TS 11300 PARTI 1 E 2

W. Grassi, P. Conti, D. Della Vista, F. Leccese, E. Menchetti, E. Schito, D. Testi , 2014, Maggioli Editore

Questo e-book ha lo scopo di rendere immediatamente disponibile, in modo schematico, l’insieme di novità introdotte con gli ultimi cambiamenti apportati alle norme sullaCertificazione Energetica. Ci si riferisce alle norme UNI/TS 11300, parti 1 e 2, pubblicate…

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Comunicazione inizio lavori per piccole opere: tre regimi giuridici, in base a quello che devi fare

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La comunicazione inizio lavori è stata inserita nel testo unico per l’edilizia per la realizzazione di piccole opere di edilizia, cd. Libera e, come tale, non viene considerata neppure titolo abilitativo, benché con essa si possono realizzare molteplici interventi sul patrimonio edilizio esistente.

Da un primo esame delle norme che regolano la comunicazione inizio lavori, si evidenziano i differenti regimi giuridici che la distinguono, in base:
– agli interventi che si possono realizzare;
– alle procedure per la comunicazione inizio lavori;
– alle figure coinvolte;
– alle differenti responsabilità;
– alle sanzioni applicabili;
– al contributo di costruzione.

Infatti, sulla base di tali elementi, si distinguono tre diversi regimi giuridici:

  1. Opere soggette a semplice comunicazione (di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”);
  2. Opere soggette a comunicazione inizio lavori da parte dell’interessato (di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b), c), d) ed e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”);
  3. Opere soggette a comunicazione inizio lavori asseverata da un tecnico abilitato con elaborato progettuale (di cui all’articolo 6, comma 2, lett. a) ed e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico per l’edilizia”).

Sommariamente, le opere che rientrano nei citati regimi giuridici e che quindi richiedono la comunicazione inizio lavori si possono suddividere nel modo seguente:

Primo Regime giuridico:
– manutenzione ordinaria;
– eliminazione barriere architettoniche;
– opere temporanee di ricerca nel sottosuolo;
– movimenti terra;
– serre mobili stagionali;
– depositi di gas di petrolio liquefatto.

Secondo Regime giuridico:
– opere temporanee, per un periodo massimo di 90 giorni;
– opere di finiture spazi esterni, intercapedini interrate, vasche di raccolta acque, locali tombati;
– pannelli solari, fotovoltaici, a servizio di edifici, al di fuori delle zone A del decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
– aree ludiche senza fini di lucro;
– elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

Terzo Regime giuridico:
– manutenzione straordinaria, ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne che non riguardino parti strutturali dell’edificio;
– modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che non riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche di destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

8891609533 Comunicazione inizio lavori per piccole opere: tre regimi giuridici, in base a quello che devi fare

La comunicazione ?inizio lavori

Mario Di Nicola , 2015, Maggioli Editore

Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Decreto sblocca Italia”, sono state apportate sostanziali modifiche all’attività edilizia libera, di cui all’articolo 6 del decreto del…

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Rent to buy, ecco cos’è e quali tasse devi pagare

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Il Rent to buy è un nuovo tipo di contratto previsto dal Decreto Sblocca Italia in cui si fondono un contratto di locazione e un preliminare di vendita di un immobile: il proprietario consegna fin da subito l’immobile al conduttore-futuro acquirente, il quale paga il canone; dopo un certo periodo di tempo il conduttore può decidere se acquistare il bene, detraendo dal prezzo una parte dei canoni pagati.

Il rent to buy può avere a oggetto qualsiasi immobile: appartamenti, autorimesse, cantine, negozi, uffici, capannoni, negozi, terreni, immobili in costruzione. Solo una precisazione: se il bene è allo stato grezzo è necessario cancellare l’ipoteca che grava sul bene; è però possibile prevedere l’accollo del mutuo.

Le parti in causa sono dunque: il conduttore (colui che entra nell’immobile, lo va a utilizzare come affittuario e che forse lo comprerà) e il proprietario dell’immobile (chi concede il godimento, impresa o privato).

Dopo il periodo di affitto, il conduttore non è obbligato ad acquistare: la legge prevede che il conduttore abbia la facoltà ad acquistarlo, ma non l’obbligo. Le parti possono concordare che il conduttore sia obbligato ad acquistare, ma allora il contratto è diverso dal rent to buy. Il termine entro il quale il conduttore potrà decidere di acquistare la casa è stabilito dalle parti stesse, comunque entro i dieci anni.

Leggi anche Rent to buy: le novità nello Sblocca Italia per l’acquisto di immobili

 

Rento to buy: ecco quali tasse si pagano per farlo

Bisogna distinguere se chi concede il godimento in vista della futura vendita è un privato o un’impresa, e bisogna distinguere anche tra imposte dirette (a carico del proprietario/venditore) e indirette (a carico del conduttore/acquirente).

Si deve, inoltre, tenere conto che non c’è ancora una disciplina specifica sul piano tributario.

In ogni caso, per valutare i vantaggi (o gli svantaggi) fiscali è necessario valutare la specifica posizione fiscale del venditore, facendo un’analisi economica e fiscale del singolo caso concreto. Anche per questo motivo il cliente ha bisogno fin dall’inizio della collaborazione di un professionista. I notai sono competenti a valutare l’operazione nel complesso e a consigliare il cliente. La consulenza notarile consente di affrontare con completezza, serietà e professionalità, ogni singola questione fin dal momento iniziale così da evitare danni futuri.

Va precisato che nel periodo del godimento (paragonabile alla locazione), le imposte legate al possesso dell’immobile sono a carico del proprietario, come in qualsiasi contratto di affitto.
Le spese di trascrizione del contratto nei registri immobiliari sono, invece, a carico dell’acquirente, come le spese ed imposte dovute per l’atto di compravendita dell’immobile.

 

Rent to buy: vantaggi e svantaggi per proprietario e conduttore

Per le imprese di costruzione il Rent to buy potrebbe rappresentare un valido strumento per pagare le rate del mutuo originariamente contratto per la costruzione.

Per chi vende, il vantaggio principale è la possibilità di trovare un numero più elevato di potenziali acquirenti. I rischi sono due:
– che il conduttore decida di non comprare la casa. In tal caso, però, il proprietario può trattenere tutto o parte quanto è stato pagato (e sarà comunque una somma maggiore rispetto a un normale canone di locazione);
– di trovarsi l’immobile occupato dal conduttore divenuto inadempiente e di dover fare ricorso al giudice per liberare il bene e venderlo ad altri.

Una tutela che il proprietario deve adottare è quella di fissare un canone più elevato rispetto a un normale canone di locazione e che la parte dei canoni che il proprietario potrà trattenere nel caso in cui non si arrivi alla vendita siano concordati in modo che il proprietario venga adeguatamente indennizzato per la mancata conclusione di altri affari.

E il conduttore? Che tutele ha? La legge prevede la trascrizione nei registri immobiliari del contratto di rent to buy, che consentirà al conduttore di acquistare il bene libero da ipoteche, pignoramenti, o altre pregiudizievoli, che emergano dopo la trascrizione del Rent to buy. La trascrizione ha una durata massima di 10 anni. Questa tutela permane anche in caso di fallimento del venditore.

 

Rent to buy: documenti utili

(Entrambi i documenti sono disponibili anche su Notariato.it, il sito del Consiglio Nazionale del Notariato).

Schema contrattuale

Il decalogo: tutto quello che c’è da sapere sul Rent to buy

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