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Permesso di costruire: anche per la chiusura di portico con infisso in alluminio e vetro?

portico-chiuso

La semplice installazione di infisso in alluminio e vetro per riparare dalle intemperie un portico, anche di minime dimensioni, può richiedere il previo assenso da parte dell’autorità competente e il rilascio del permesso di costruire.

Infatti, in un caso analogo, il Responsabile del Servizio urbanistica ed Assetto del Territorio del Comune interessato ha ordinato la demolizione di opere abusivamente realizzate presso un immobile, consistenti nella “chiusura del portico delle dimensioni di metri quadri 12,30 circa con infisso in alluminio e vetro, con aumento della cubatura”.

Il responsabile dell’abuso ha evidenziato che nel caso di specie la sagoma dell’immobile sarebbe rimasta invariata, essendo il portico in origine chiuso su tre lati e coperto dal tetto che copre l’intera abitazione. L’opera realizzata, inoltre, non avrebbe comportato alcun aumento di superficie o di volume, in quanto lo spazio chiuso non sarebbe stato inglobato nell’abitazione, né avrebbe perso l’originaria destinazione.

Nel merito, i Giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che le circostanze di fatto evidenziate dall’appellante (in particolare la circostanza che il portico su cui è stata realizzata la veranda era già chiuso su tre lati e, quindi, non ci sarebbe stato né aumento di volumetria né modifica della sagoma), non consentono comunque l’accoglimento del ricorso.

E’ indubitabile, infatti, che l’opera in questione ha determinato una modifica del prospetto dell’edificio, e già solo per questo, a prescindere dall’aumento di volumetria e dalla modifica della sagoma, richiedeva il permesso di costruire.

In ogni caso la giurisprudenza amministrativa ha precisato che l’installazione di pannelli in vetro e alluminio su locali già chiusi per i restanti lati dai muri perimetrali dell’edificio preesistente determina la realizzazione di un nuovo locale autonomamente realizzabile, l’aumento della superficie utile e la modifica della sagoma dell’edificio stesso e come tale richiede il previo rilascio del permesso di costruire (Consiglio di Stato, sez. V, 8 aprile 1999, n. 394).

 

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Gli oneri per il rilascio del permesso di costruire

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La materia del contributo di costruzione correlato al rilascio del permesso di costruire (ovvero, i cc.dd. oneri concessori)
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Il permesso di costruire dopo il “Decreto Sblocca Italia”

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Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Decreto sblocca Italia”, sono state apportate sostanziali modifiche al Permesso di costruire, di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, e 20 del decreto del…

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SCIA in edilizia (e non solo): come cambia con la Riforma PA

SCIA in edilizia

La scorsa settimana (più precisamente il 20 gennaio) il Consiglio dei Ministri ha approvato le bozze di alcuni decreti legislativi da emanare ai sensi dell’art. 5 della legge n. 124/2015 (il testo che dà il via alla Riforma della Pubblica Amministrazione, c.d.  Legge Madia): all’interno fanno capolino importanti novità anche per il settore dell’edilizia, con specifico riferimento alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Riferendosi in maniera generale alla SCIA va sottolineato che le nuove norme previste dalla riforma introducono moduli standardizzati in tutta Italia, con indicazioni precise per non commettere errori. La SCIA sarà utilizzata in tutti i casi in cui le Amministrazioni possono accertare la regolarità dell’attività senza dover effettuare valutazioni discrezionali.

La semplificazione
La SCIA dovrà essere accompagnata da autocertificazioni e, solo se richiesto dalla legge, dalle asseverazioni dei tecnici abilitati e dagli elaborati tecnici per consentire le verifiche. L’attività potrà iniziare lo stesso giorno in cui si presenta l’istanza, ma nel caso in cui siano necessarie delle autorizzazioni espresse si dovrà indire la conferenza di servizi e attendere il via libera.

Sarà a questo punto possibile presentare presso un unico ufficio, anche in via telematica, un unico modulo standard e valido in tutto il paese. La Pubblica Amministrazione destinataria della SCIA pubblicherà sul proprio sito istituzionale il modello unificato e standardizzato e indicherà l’ufficio unico al quale dovrà recarsi l’interessato. L’eventuale richiesta al cittadino di documenti ulteriori rispetto a quelli previsti sarà considerata inadempienza sanzionabile sotto il profilo disciplinare.

I tempi
L’Amministrazione che, dopo aver ricevuto la SCIA, accerti la presenza di violazioni di legge, eccesso di potere o incompetenza, dovrà adottare entro il termine di 60 giorni un provvedimento di diniego di prosecuzione dell’attività. Il decreto attuativo propone di uniformare i termini per tutte le attività, cancellando il limite specifico di 30 giorni al momento in vigore solo per l’edilizia.

La bozza del decreto modificativo della SCIA è composta da 7 articoli: in esclusiva per i lettori di Ediltecnico alleghiamo l’approfondimento elaborato in merito dalla nostra autrice Antonella Mafrica intitolato Future novità sulla SCIA in edilizia approvate dal consiglio dei ministri il 20 gennaio 2016 (non ancora in vigore).

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Crollo del palazzo a Roma: i droni potevano prevenirlo!

Crollo del Palazzo a Roma: i droni avrebbero potuto prevenirlo

Forse non a tutti è chiaro che quanto è avvenuto a Roma è un caso di una gravità assoluta. Il crollo in piena notte dei tre piani alti di un condominio in una zona centrale dove due ore prima, al teatro sottostante con una capacità di 1.500 posti, si era conclusa la prima di uno spettacolo.  Tanti gli interrogativi oltre il classico: “si poteva prevenire?” ma soprattutto siamo sicuri che è l’unico caso a Roma e in Italia? Quella situazione di instabilità a prescindere dalle singole responsabilità sono davvero un caso isolato? Non ci sono altri pericoli simili a Roma o in altre città?

Quanto accaduto al Flaminio riscriverà probabilmente le regole circa i calcoli statici, la normativa sui rilasci dei permessi comunali per costruire, ristrutturare, modificare e sopraelevare o abbellire con altre strutture e sui relativi controlli. E quelle sul rispetto delle ordinanze? Anche! I PM hanno ascoltato i responsabili della ditta che stava effettuando i lavori di ristrutturazione nell’appartamento al quinto piano, l’amministratore di condominio e quasi tutti gli inquilini del lungotevere Flaminio.

Come giustamente scrive Paolo Conti sul Corriere della Sera: ”Il cedimento del Flaminio, solo per miracolo privo di vittime, ripropone la delicatezza del caso Roma e del suo tessuto urbano. Richiama ai più elementari doveri professionali non solo gli architetti (spesso modestissime archistar de Noantri) e i geometri ma anche, se non soprattutto, gli stessi proprietari, titolari di una responsabilità non da poco: la sicurezza strutturale non solo del loro appartamento ma di un intero edificio. Difficile dimenticare, per esempio, l’esplosione di un pilastro nella futuribile libreria Feltrinelli di via del Corso nell’ottobre 2012: anche allora, la mania di piegare a una contemporaneità nordamericana uno spazio cinquecentesco provocò quasi il crollo di uno stabile storico, evacuato e poi fortunatamente consolidato””.
E ancora:Le regole, edilizie e legali, esistono. E non possono né debbono essere vissute come «lacci e lacciuoli», tipica espressione di una incultura che detesta i paletti indispensabili in qualsiasi società organizzata. Le foto e i filmati del Flaminio dimostrano che basta poco, pochissimo per distruggere ciò che si vorrebbe a tutti i costi «ristrutturare», sottraendosi magari a controlli e verifiche. Ma non è così che si modernizza una città. Al contrario, la si fa regredire in un passato (alla Roma palazzinara) impastato di avida ignoranza, quindi di disamore per la storia di questa città che meriterebbe ben altra attenzione ed etica professionale”.

Ogni anno, solo a Roma, i vigili urbani registrano, in media, circa 1.800 abusi edilizi. Che rappresentano, con tutta evidenza, solo la punta di un ben più colossale iceberg. Ormai si fa, e si vede, di tutto. Palazzi cinquecenteschi sventrati e svuotati, come dimostrano i residui edilizi spesso mostrati per strada. Edifici liberty (per esempio ai Parioli, è un continuo) che mantengono del proprio tempo solo la facciata, disperdendo per sempre il gusto di un’epoca. Volumetrie che lievitano in una notte. Ex stenditoi avviliti ad appartamentini. Per non parlare della mania monoculturale degli open space, quasi che la città dei Papi avesse bisogno di scimmiottare New York o Los Angeles.

Eppure gli strumenti di controllo ci sono e dal punto di vista tecnologico sono sempre più avanzati. Anzi il limite è davvero la fantasia. E fantasia per fantasia allora perché non proponiamo agli Uffici Tecnici dei Comuni ed ai vari Enti ed Uffici competenti di organizzare delle ricognizioni in volo con dei semplicissimi droni appositamente attrezzati? Non c’è bisogno di aspettare le immagini dei satelliti ancorchè prive di alcune fondamentali indicazioni e dettagli e nemmeno di montare strampalate impalcature o sorvolare con elicotteri. Basterebbe un drone attrezzato con termocamera ed altri strumenti di misurazione. Un solo volo al mese permetterebbe di prevenire tante situazioni pericolose e di effettuare in tempi rapidi e secondo i canoni dell’economicità dei controlli su prescrizioni, divieti ecc.

Un drone dotato di attrezzatura in grado di scansionare i muri, di fare una vera  e propria ecografia ai muri con tanto di rilievo termometrico permetterebbe di accorgersi subito di usi, abusi, speculazioni e anche semplici ma pericolosi guasti o dissesti. Non solo.. è proprio di queste ore la polemica circa la messa in sicurezza di un’area sottoposta a sequestro della magistratura con conseguente impossibilità di effettuare rilievi immediati e ricognizioni per comprendere se possono esserci nuovi crolli.

La domanda è: “Perché? Se il condominio non fosse sotto sequestro qualcuno salirebbe le scale interne dell’edificio ed andrebbe a fare controlli più approfonditi? …e il pericolo?” Allora nuovamente il DRONE! Questo simpatico robot volante più o meno performante, che però appositamente dotato di sensori, ci permette di effettuare rilievi di altissima precisione senza incorrere in rischi gravi. Idem ai fini assicurativi e peritali. Sono numerose le attività che possono essere implementate attraverso i droni nel settore dell’edilizia: ad esplicitarle è stato Gabriele Santiccioli, membro del Collegio Geometri di Roma: “È possibile effettuare la cosiddetta aereofotogrammetria che permette di rilevare la condizione del territorio, di realizzare indagini termiche sul fotovoltaico o su edifici per capire a quali classi energetiche appartengano e poi ancora: indagini multispettrali per capire se ci siano edifici deteriorati”

Tutte funzioni che rivestono un ampio raggio di utilità, soprattutto quando si tratta di perizie giudiziarie o assicurative: un drone infatti riesce ad accedere a luoghi e quote precedentemente inaccessibili e può contribuire a permettere di scovare abusi altrimenti nascosti.

Ecco dunque l’importanza della proposta che sosteniamo di dotare i Comuni, gli Enti preposti, i professionisti, gli organi di Comando e Controllo come la Polizia Locale di droni attrezzati con termocamera, raggio laser per le misurazioni e la più evoluta sensoristica in modo da restituire periodicamente una mappa, completa e finita, già automaticamente aggiornata delle differenze e degli scostamenti in termini numerici e non, rilevati. E già che siamo in volo se, nella stessa missione semplicemente aggiungendo qualche sensore, mentre mappiamo territorio ed edifici,  acquisissimo una serie di dati tipo la qualità dell’aria, l’inquinamento atmosferico ed acustico, i vapori, i fumi, facessimo un’analisi delle falde acquifere, dei rilievi idrogeologici, misurassimo i campi magnetici e…, e mappassimo le condizioni delle strade in modo da realizzare poi un programma strutturato di interventi di manutenzione?

droni Crollo del palazzo a Roma: i droni potevano prevenirlo!

Commento al nuovo regolamento Enac per l’utilizzo dei droni

F. D’Alessandro , 2015, Maggioli Editore

L’idea di commentare una legge o un regolamento è sempre affascinante per il lettore che può trarne diversi
vantaggi e spunti di riflessione in funzione dei casi concreti che si trova a vivere. Un po’ meno per chi
scrive come “tecnico”…

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Impianti idrotermosanitari: Ecoshower di NICOLL recupera calore per acque reflue

Il consumo di energia dovuto al riscaldamento dell’acqua sanitaria è molto elevato. In alcuni casi di utilizzo collettivo (palestre, piscine, centri sportivi, centri benessere, alberghi ecc.) il calore utilizzato per il riscaldamento dell’acqua per uso sanitario è superiore a quello dedicato al riscaldamento degli ambienti. Perciò, recuperare buona parte di questa energia, che viene dispersa attraverso gli scarichi delle acque reflue, rappresenta un notevole risparmio energetico, e quindi economico, sia per il singolo utente che, in larga scala, per l’intera comunità.

NICOLL presenta un rivoluzionario dispositivo di estrema efficacia che cambierà il modo di realizzare gli impianti idrotermosanitari. Ecoshower di NICOLL è il recuperatore di calore per acque reflue che riutilizza una notevole quantità di calore altrimenti dispersa in ambiente, attraverso lo scambio di calore tra l’acqua di scarico e l’acqua di alimentazione dei generatori termici o direttamente del miscelatore finale.

disegno 400x290 Impianti idrotermosanitari: Ecoshower di NICOLL recupera calore per acque reflue

Il funzionamento di Ecoshower è semplice: l’acqua di scarico scorre sopra una serpentina stampata costituita da due lamiere appositamente sagomate e saldate tra loro. All’interno della serpentina, nel senso inverso rispetto all’acqua di scarico, scorre l’acqua pulita che si preriscalda sottraendo calore all’acqua di scarico.

Nel miscelatore o nello scaldabagno non entra quindi acqua alla temperatura dell’acquedotto, ma con una temperatura più alta, riducendo così l’energia necessaria.

Due gli schemi di installazione possibili

Schema A
L’acqua d’acquedotto, in uscita dallo scambiatore, viene inviata al miscelatore e al boiler, ottimizzando al massimo l’efficienza del sistema. Questa disposizione d’impianto rappresenta la miglior configurazione possibile consentendo il massimo risparmio energetico.

NICOLL ecoshower 4 Impianti idrotermosanitari: Ecoshower di NICOLL recupera calore per acque reflue

Schema A

Schema B
L’acqua d’acquedotto, in uscita dallo scambiatore, viene miscelata con l’acqua calda proveniente dal boiler per regolare la temperatura di utilizzazione. Questo schema è adatto ad un recupero di potenza termica da una singola utilizzazione (caso tipico, una doccia) e, in tal caso non cambia la temperatura della rete domestica “fredda”.

NICOLL ecoshower 5 Impianti idrotermosanitari: Ecoshower di NICOLL recupera calore per acque reflue

Schema B

PERCHE’ CONVIENE?
Il costo contenuto, sia di acquisto che di installazione, consente un rapido ammortamento dell’investimento (da 5 a 10 mesi per utilizzi di acqua calda sanitaria intensivi, ad un massimo di 2-3 anni per utilizzi molto contenuti). Il recupero di calore che si ottiene con questo dispositivo arriva fino al 40% e dipende dalla configurazione prescelta (si possono utilizzare anche più scambiatori in serie o in parallelo), dalle portate d’acqua nonché dalle temperature in gioco.

redi.it

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Crollo a Roma: c’era una volta il fascicolo del fabbricato

Crollo a Roma: c’era una volta il fascicolo del fabbricato

Da Foggia nel 1999 a Barletta nel 2011 e a Roma più volte. I crolli di palazzine nelle nostre città si susseguono con una cadenza impressionante e solo per pura fortuna, il collasso del palazzo sul Lungotevere a Roma non ha incrementato la contabilità dei morti. “Non c’entrano ne fughe di gas né incendi”, scrive su La Stampa il geologo Mario Tozzi, dicendo chiaramente che non si può parlare di fatti sporadici. La vetustà del patrimonio edilizio italiano è sotto gli occhi di tutti e il disastro di Roma fa emergere, di nuovo, la necessità che ogni struttura si doti di un fascicolo del fabbricato.

“L’abolizione dell’obbligatorietà del fascicolo di fabbricato non si è certamente rivelato un provvedimento lungimirante”, ha detto Sandro Simoncini, ingegnere e docente a contratto di Urbanistica e Legislazione ambientale alla Sapienza di Roma.

“Per comprendere le cause del crollo a Roma”, continua Simoncini, “sarebbe servito avere a disposizione un libretto che riportasse lo storico di tutti gli interventi effettuati sul fabbricato”.

Secondo Simoncini, infatti, “non è detto che siano stati esclusivamente i lavori di ristrutturazione attualmente in corso ad aver causato il cedimento: anche un’operazione banale e lecita come l’abbattimento o la riduzione di un tramezzo, che di per sé non comporta alcun cedimento, può risultare fatale per la stabilità di una struttura se in precedenza si è operato con superficialità o addirittura con dolo”.

In tempi non sospetti anche su queste pagine avevamo espresso l’opinione che l’istituzione del fascicolo del fabbricato fosse una misura da perseguire. “Questo documento è stato criticato per la possibile onerosità che può avere per i proprietari e le amministrazioni ed addirittura anche per le possibili perdite di valore che potrebbero coinvolgere l’immobile “schedato”, scrisse l’ing. Mecatti nel lontano 2012 … ma siamo così convinti che non sia più oneroso essere costretti a ricercare le informazioni solo in uno stato di emergenza?”

Ma cos’è un fascicolo del fabbricato? Anche qui ci vengono in soccorso Simoncini e Mecatti. Il primo: “Si tratta di una vera e propria di carta d’identità approfondita dello stabile, in cui compaiono le caratteristiche strutturali, manutentive e urbanistiche dello stesso: un punto di riferimento fondamentale per quanti si trovano a intervenire su una determinata struttura”.

L’ing. Mecatti pone l’accento sull’importanza del documento in un’ottica manutentiva: “Non si tratta di un semplice archivio di documenti”, precisa, “ma di uno strumento per pianificare modalità di indagine, approfondimenti, ricerche e valutazioni che possano fornire un quanto più chiaro quadro conoscitivo del costruito”.

E mentre ci chiediamo che fine abbia fatto la misura che prevedeva l’obbligo di istituire il libretto, Tozzi sul quotidiano torinese si domanda provocatoriamente perché la risposta sembra essere sempre la stessa: “Allentamento delle regole, nuovi Piani Casa, incrementi di volumetrie e nuove sopraelevazioni”, quando invece occorrerebbe realizzare “l’unica grande opera che ci vorrebbe, la ristrutturazione dei centri storici di buona parte delle città italiane”.

8891611345 Crollo a Roma: c’era una volta il fascicolo del fabbricato

Ristrutturare a basso impatto ambientale

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In edilizia sta diventando sempre più radicata l’opinione che senza un contenimento non solo dei consumi energetici ma anche dell’impatto del costruito sull’ambiente non sia possibile frenare l’ormai inarrestabile processo di declino della terra.<br…

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La previdenza per i professionisti tecnici: come fare per risparmiare

La previdenza per i professionisti tecnici

Professionisti tecnici: il peso dei versamenti contributivi è certamente una delle principali fonti di preoccupazione quando si decide di aprire l’attività. Inoltre, secondo i dati emersi in queste settimane ingegneri ed architetti, alle prese con la più grande crisi edilizia dal dopoguerra, hanno perso il 22% del loro reddito tra il 2005 e il 2014. Studi del CRESME e dell’Ordine di Torino relativi al 2014 affermano che tra gli iscritti all’ordine il tasso di disoccupazione è del 30%, con il reddito di ingresso che giunge a malapena agli 800 euro: farsi pagare dai committenti è ormai un problema, con i tempi medi di attesa che ammontano a 217 giorni se il cliente è pubblico (172 nel caso di privati).

La professione ai tempi della crisi
E in questi casi spesso il pagamento dei contributi minimi richiesti da Inarcassa diviene un problema: cifre non proibitive che però, sommate tutte le altre spese legate all’esercizio della professione, divengono oneri perniciosi nell’attuale situazione economica.

Tuttavia, per i professionisti tecnici che si trovano agli inizi del loro percorso professionale, le Casse professionali prevedono la possibilità di versare i contributi con aliquota ridotta, un’opportunità prevista, dal 2016, anche per gli iscritti alla gestione degli artigiani e dei commercianti, ossia, sostanzialmente, a tutti coloro che svolgono attività d’impresa.

Con riferimento a tale aspetto dell’odierno mondo del lavoro può essere utile aprire un rapido focus sulla categoria professionale di architetti ed ingegneri: tali soggetti, nel momento in cui intendono esercitare attività professionale nel loro settore (e sono iscritti al relativo Albo professionale e non sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria) in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività esercitata, sono tenuti all’iscrizione e al versamento dei contributi presso Inarcassa.

Contributi previdenziali
I contributi previdenziali da versare presso questa cassa professionale sono legati in maniera indissolubile all’esercizio della libera professione. Esistono 3 tipologie di contributi a tal riguardo: un contributo c.d. soggettivo, un contributo integrativo ed un contributo facoltativo.
Contributo soggettivo: è obbligatorio ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale imponibile per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno;
contributo integrativo: è obbligatorio ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale, che va addebitato in fattura al cliente;
contributivo facoltativo: è volontario e viene calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito.

L’obbligo di pagare i contributi soggettivo ed integrativo riguarda i professionisti che nell’anno di riferimento della comunicazione dei redditi sono stati iscritti a Inarcassa, anche se per breve periodo.

Sono obbligati anche i professionisti cancellati o di cui sia in corso la cancellazione che per l’anno di riferimento. Architetti e ingegneri, iscritti all’Ordine, ma che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo per le quali non è richiesta l’iscrizione all’Albo professionale sono invece tenuti a versare i contributi alla Gestione Separata INPS.

Il focus dell’esperto
Per ampliare in maniera sintetica ed immediata questo importante tema per tutti i professionisti tecnici Ediltecnico suggerisce il pratico e-book Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità, firmato dalla esperta autrice Lisa De Simone (la quale collabora da anni con Maggioli Editore, seguendo in particolare il settore edilizio dal punto di vista fiscale,e le tematiche condominiali).

La Guida si concentra nella prima parte sulle novità del regime forfetario, introdotte dalla Legge di Stabilità approvata ora dal Senato, in particolare riguardo il più elevato livello di compensi o ricavi per utilizzarlo, e l’aliquota per la tassazione separata ridotta al 5% per le nuove attività per i primi cinque anni di apertura della partita Iva, mentre nella seconda effettua un focus operativo sui regimi previdenziali delineati per ogni categoria professionale (architetti, ingegneri, geometri, imprenditori edili ed artigiani).

copertina regime forfetario La previdenza per i professionisti tecnici:  come fare per risparmiare

Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità

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Progettare CON luce e colore, qual è il ruolo del progettista?

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Nella progettazione dello spazio ci sono due elementi fondamentali, spesso considerati secondari: la luce e il colore. Spesso in architettura (sbagliando) il colore viene considerato semplicemente un “di più”, una caratteristica solo estetica, di inferiore importanza rispetto ad altri elementi. Ma non è così perchè il colore ha uno specifico ruolo compositivo che sta insieme alla struttura architettonica e, in fase progettuale, va coordinato. Con che cosa in particolare il colore deve essere coordinato? Con i materiali. Entrambi interagiscono in maniera simile nella creazione del comfort ambientale.

Spingendoci oltre, in modo un po’ poetico ma realistico, possiamo dire, che l’intonaco diventa la lavagna per la proiezione del colore, e che il colore si trasforma ed è differente nelle diverse fasi della giornata, con l’illuminazione diurna naturale e quella (notturna) artificiale. Ecco dove si incontrano luce e colore.

Nel libro luce e colore vengono analizzati valutando il comfort ambientale, la percezione visiva dell’ambiente e il benessere psicofisico raggiungibili attraverso corrette scelte di progettazione. L’uso del colore quale elemento di progettazione architettonica e non come elemento decorativo di secondo piano viene preso in considerazione sia rispetto all’illuminazione naturale (e su come captarla di giorno), sia relativamente alla luce artificiale, nelle molteplici tipologie e possibilità di installazione e utilizzo.

Sono descritte le scelte ottimali per la valorizzazione degli interni sia dal punto di vista del colore sia dell’illuminazione: analizzando diversi obiettivi progettuali e differenti tipologie di ambiente e funzioni, si risponde alla domanda: quale colore è migliore in questo ambiente? E ancora: come deve entrare la luce qui dentro? Come va regolata la luce artificiale. Le risposte le trovate dentro a questo libro. Al centro dell’analisi molte possibilità di illuminazione e colorazione di ambienti interni o esterni, pubblici o privati.

Da tutto ciò è chiaro che il ruolo del progettista è un ruolo chiave. Anche se non esiste nessuna normativa che stabilisce gli standard di “colorazione” per gli ambienti domestici e non, come per l’illuminazione, il progettista è promotore della progettazione di un ambiente che non deve soddisfare solo esigenze funzionali ed estetiche, ma anche di comfort psicofisico. Il progettista deve – sin dal progetto iniziale tenere in considerazione luce e colore.

Per entrare nella materia, viene presentata una serie di progetti in cui si fa uso di illuminazione e colore in molti campi architettonici. Nel libro, infatti, troverete, disegni, prospetti, immagini a colori, realizzati per ambienti con differenti finalità di fruizione: la casa, la scuola, la struttura ricettiva, fino ai cimiteri.

Progettare con la luce e il colore significa questo: fare il progetto di un ambiente CON la luce e il colore, che non sono più “comparse” ma attori principali della progettazione, attori che cambiano la storia di un ambiente e l’ambiente stesso. Il progettista, lo abbiamo capito, è il regista.

 

13981 ok Progettare CON luce e colore, qual è il ruolo del progettista?

Progettare con la luce e il colore

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Il volume offre un quadro di riferimento dell’utilizzo della luce in campo architettonico unitamente ad un elemento assai sottovalutato nella progettazione dello spazio: il colore.
Troppo spesso in architettura il colore viene considerato semplicemente come aggiunta a livello…

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Quanto costa ristrutturare casa? Ecco la situazione in Italia

Quanto costa ristrutturare casa? Ecco la situazione in Italia

Quanto costa ristrutturare casa in Italia? Se lo sono chiesti i siti Prontopro.it e Immobiliare.it. Prendendo come modello di riferimento un appartamento da 70 metri quadri in zona semi centrale, gli esperti online del mercato immobiliare hanno esaminato il costo medio nazionale e quello nei 20 principali capoluoghi di Provincia.

Se la media si attesta sui 34mila euro, la situazione nelle città italiane è decisamente variabile con Roma in testa alla poco invidiabile classifica dei centri urbani più cari per effettuare una ristrutturazione con 38.900 euro. In seconda posizione troviamo Milano (37.500 euro) e sul gradino più basso del podio Trento con 35.850 euro. I lavori tipo presi in considerazione per calcolare il costo medio della ristrutturazione sono stati:

– demolizione, rimozione e costruzione dei tramezzi,

– intonaci e rasature,

– rifacimento pavimenti e rivestimenti,

– opere di tinteggiatura e cartongesso,

– opere da idraulico,

– rifacimento impianto di riscaldamento,

-rifacimento impianto elettrico,

– assistenze murarie,

– condizionamento dell’aria e infissi

– fornitura materiali

Ne è venuta fuori una vera e propria mappa dei costi di ristrutturazione edilizia in Italia, riassunta nella tabella sottostante, che prende in considerazione anche il valore di mercato dell’immobile tipo nelle diverse città.

Città Costo medio € bilocale 70 mq da ristrutturare Costo medio € ristrutturazione
Ancona 124.000 31.500
Aosta 121.700 32.000
Bari 123.500 31.700
Bologna 147.750 33.050
Cagliari 129.450 31.350
Campobasso 68.100 30.050
Catanzaro 71.450 28.850
Firenze 214.000 34.600
Genova 122.850 34.500
L’Aquila 80.000 32.050
Milano 226.650 37.500
Napoli 208.300 30.800
Palermo 99.350 29.700
Perugia 81.850 34.100
Potenza 89.600 30.500
Roma 235.750 38.900
Torino 127.050 33.300
Trento 144.700 35.850
Trieste 79.400 30.950
Venezia/Mestre 103.600 35.050

Molise, Calabria e Sicilia sono invece le Regioni dove gli interventi di ristrutturazione risultano meno cari. La città più conveniente è Catanzaro, dove rimettere mano a pareti, impianti e strutture costa meno di 29mila euro. Praticamente simile è la spesa nelle città di Campobasso (30.050 euro) e Palermo (29.700 euro) con una differenza di appena 350 euro.

“La proroga a tutto il 2016 delle agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica e il recupero edilizio rappresenta un’opportunità di business notevole per artigiani e professionisti”, spiega Marco Ogliengo, CEO di Prontopro.it startup che mette in contatto domanda e offerta di lavoro professionale e artigiano. “I lavori in casa”, prosegue Ogliengo, “interessano un bacino di utenza ampio e variegato”, dai contribuenti ai professionisti, passando per i rivenditori. Proprio per aiutare questi soggetti a muoversi nel campo delle detrazioni fiscali, è appena uscito il nuovissimo Prontuario operativo sulle detrazioni fiscali per la casa 2016 a opera di Fabio Fusano con 18 casi pratici risolti riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia e quelli di efficientamento energetico.

copertina fusano Quanto costa ristrutturare casa? Ecco la situazione in Italia

Le detrazioni fiscali per la casa 2016

Fabio Fusano , 2016, Maggioli Editore

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Collegato ambientale, le regole per rifiuti urbani e verde pubblico

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All’interno della legge 221/2015 sulla Green economy e gli Appalti verdi, cioè nel Collegato ambientale ci sono regole stringenti per i rifiuti urbani, la gestione del verde pubblico e gli arredi per l’ufficio. La legge ha lo scopo principe di agevolare il ricorso agli appalti verdi e l’applicazione di criteri ambientali minimi nei contratti pubblici. Questo vale per il 100% degli acquisti di beni e servizi che impattano sui comuni energetici e le emissioni di CO2 (come attrezzature elettroniche, servizi energetici e appunto illuminazione pubblica).

L’articolo 18 del Collecato ambientale dice: negli atti di gara, per almeno il 50 per cento del valore delle gare d’appalto stesse, è prevista l’applicazione dei criteri ambientali minimi e delle specifiche tecniche e delle clausole di contratto contenute nei decreti attuativi per quaesti servizi:

– affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (allegato 1 al decreto del Ministero dell’ambiente 13 febbraio 2014)

– affidamento del servizio di gestione del verde pubblico, per l’acquisto di piante ornamentali e impianti di irrigazione (decreto del Ministero dell’ambiente del 13 dicembre 2013)

Nello stesso Collegato ambientale, l’obbligo di rispettare le specifiche tecniche del decreto attuativo per almeno il 50 per cento del valore delle gare d’appalto vale anche per gli arredi per ufficio (allegato 2 al decreto del Ministero dell’ambiente del 22 febbraio 2011).

Quello che riguarda la gestione dei rifiuti urbani, del verde pubblico e gli arredi per gli uffici non è un elenco chiuso, ma aperto e aggiornabile. Come abbiamo visto il Collegato ambientale fissa regole anche per l’ illuminazione pubblica.

L’articolo 19 del Collegato ambientale contiene le disposizioni utili a garantire l’effettiva attuazione degli obblighi dei criteri ambientali minimi. La sezione centrale dell’ Osservatorio sui contratti pubblici deve occuparsi di monitorare il raggiungimento degli obiettivi fissati per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione. Inoltre si prevede che i bandi-tipo contengan0 indicazioni per l’integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi.

 

60be3bd19a09f7978f68beedd7d72f83 sh Collegato ambientale, le regole per rifiuti urbani e verde pubblico

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Nasce nel 2011 dall’ideazione dell’Osservatorio “Green Economy on capital markets”, report annuale sulle aziende green quotate nei…

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Le nuove detrazioni fiscali per la casa 2016: ecco i casi pratici risolti

Le nuove detrazioni fiscali per la casa 2016: ecco i casi pratici risolti

Finalmente! Con grande orgoglio la Redazione di Ediltecnico presenta ai propri lettori il primo Prontuario operativo sulle agevolazioni fiscali per l’efficienza energetica e le ristrutturazioni edilizie realizzato con la collaborazione di Fabio Fusano, consulente d’azienda e titolare dello Studio Biz Consulting di Orbassano (Torino).

In cosa differisce questa guida alle detrazioni fiscali sulla casa 2016 rispetto all’offerta smisurata di guide e vademecum, articoli e approfondimenti che si possono reperire online gratuitamente? La risposta si trova nella filosofia che è stata seguita per la redazione di questo ebook e che è cifra stilistica di tutta la produzione editoriale della collana di libri digitali del nostro quotidiano: “Dobbiamo risolvere i problemi del lettore, rispondere alle sue domande e dargli risposte esaurienti, specifiche e risolutive”.

E allora ecco questo ebook con 18 casi pratici articolati e spiegati passo per passo con un linguaggio semplice ma rigoroso e con l’indicazione degli articoli di legge, della prassi e delle circolari che supportano in maniera ufficiale le risposte ai quesiti presentati. Non solo: scorrendo l’ebook sarà possibile consultare tramite link ipertestuali i documenti ufficiali, senza dovere perdere tempo a cercarli autonomamente.

L’ebook sulle nuove detrazioni fiscali per la casa 2016 assume la forma del “How To”, ossia del “Come fare per”: formula di successo che offre immediatamente al lettore (professionista, rivenditore, consulente e privato cittadino) la risposta al proprio problema.

Come detto, ogni caso e ogni quesito è corredato da spiegazioni pratiche, riferimenti di legge e, soprattutto, dall’esperienza di chi ha lavorato sul campo e ha affrontato decine e decine di problematiche differenti. Proprio per questo l’ebook sarà utile tanto al contribuente che cerca consigli da applicare alla sua situazione, quanto ai professionisti tecnici e fiscali, agli artigiani e ai rivenditori di beni e servizi detraibili, che troveranno i giusti suggerimenti da dare ai loro clienti.

copertina fusano Le nuove detrazioni fiscali per la casa 2016: ecco i casi pratici risolti

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