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Biometano allacciato alle reti di gas naturale: l’AEEG dice sì

Biogas allacciato alle reti di gas naturale: l’AEEG dice sì

Finalmente il biometano, ossia il biogas depurato, potrà essere immesso nella rete di distribuzione del gas naturale. A deciderlo è stata l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico che con la recente delibera n. 46/2015/R/gas ha eliminato i lacci che ancora restavano per l’apertura di questo mercato.

Il documento dell’AEEG contiene infatti  le direttive per le connessioni di impianti a biometano alle reti del gas naturale e delle disposizioni in materia di determinazione delle quantità di biometano ammesse agli incentivi.

Si tratta di un mercato estremamente promettente. L’Italia, infatti, con 1.300 impianti a biogas agricolo è il terzo Paese al mondo produttore di biogas dopo la Cina e la Germania. Stiamo parlando di un volume di investimenti per 4,5 miliardi di euro e un indotto di 12.000 posti di lavoro.

Con questa potenzialità l’Italia può produrre 1,8 miliardi Nmc (Normal metro cubo) di metano ogni anno, la proiezione è di circa 670 milioni di metri cubi di biometano entro il 2020, dice Sofia Mannelli Presidente di Chimica Verde Bionet

Il biometano è l’unico combustibile realmente italiano prodotto da matrice italiana ed è una opportunità importante in quanto, provenendo dal biogas, sfrutta tutti quelle colture di integrazione e tutti quei sottoprodotti o rifiuti, pensiamo ai reflui zootecnici, suinicoli e avicoli che prima erano inutilizzati ed anzi costavano in termini di smaltimento.

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Ma tornando alla delibera dell’AEEG, dal momento della pubblicazione della delibera scattano i 60 giorni di tempo entro cui il Gestore dei servizi energetici deve pubblicare le procedure operative, mentre entro 45 giorni devono uscire i codici di rete da parte dei gestori della rete.

Delibera 46/2015/R/gas: un focus sui contenuti
La delibera n. 46/2015/R/gas definisce le connessioni agli impianti , l’efficienza delle reti e la sicurezza; la responsabilità di garantire la sicurezza e l’efficienza tecnica nella gestione delle reti del gas è attribuita al gestore di rete, che deve verificare la compatibilità dei profili di immissione del biometano.

Si conferma inoltre che è il produttore il soggetto responsabile per l’installazione e la manutenzione dei sistemi di misura, mentre il soggetto obbligato alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure è il gestore di rete. L’attività di certificazione e misurazione della quantità di biometano incentivabile ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 del decreto 5 dicembre 2013 è attribuita al Gestore dei servizi energetici.

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