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Fondi UE per i professionisti: ecco le prime Regioni che si muovono

Fondi UE per i professionisti: ecco le prime Regioni che si muovono

Acquisita, finalmente, l’ufficialità dell’equiparazione tra PMI e professionisti per l’accesso ai Fondi strutturali europei all’interno della Manovra finanziaria 2016, si aprono orizzonti nuovi e ghiotte opportunità per le Partite IVA e i freelance con o senza iscrizione a albi e ordini professionali di partecipare ai bandi per l’erogazione di risorse finanziarie messe a disposizione nel Fondo sociale europeo.

In concreto, da adesso in avanti i fondi strutturali europei per i professionisti potranno essere ottenuti senza che questi ultimi debbano iscriversi al Registro delle imprese. L’ammontare delle risorse messe sul piatto è di tutto rispetto: stiamo parlando di oltre 50 miliardi: 31 dei quali arrivano dall’Europa e i restanti dalla quota di cofinanziamento nazionale.

La dotazione globale europea per i Fondi Horizon 2020 è di 80 miliardi per i 28 Paesi dell’Unione europea. Ulteriori informazioni e chiarimenti si possono trovare nella Guida ai Fondi strutturali europei 2014-2020 di Mauro Cappello e nell’ebook Horizon 2020: programma quadro per la ricerca e l’innovazione coordinato dall’ing. Domenico Pepe.

Muoversi tra i bandi per l’ottenimento dei fondi strutturali europei non è infatti facilissimo, come hanno confermato anche i vertici della Federazione degli ingegneri della Regione Marche, intervistati sull’argomento dalla nostra Redazione.

Condivide la stessa sensazione degli ingegneri marchigiani anche Simona Vicari, sottosegretario allo sviluppo economico, che ha gestito il “Tavolo delle professioni” lo scorso anno. “Per cogliere queste opportunità”, spiega la rappresentante del MISE, “occorre che i professionisti facciano gioco di squadra”. Per questo motivo, infatti, proprio il Ministero di Via Molise sta predisponendo un bando per favorire l’aggregazione tra professionisti.

Fondi europei 2020: le Regioni si muovono

Nel mentre si registrano già i primi bandi regionali che inseriscono in maniera esplicita i professionisti tra i beneficiari, mentre altri governi territoriali stanno predisponendo nuovi testi per aggiornarli alle novità contenute nella Legge di Stabilità 2016.

A volo d’uccello facciamo una sintesi delle Regioni più virtuose in questo senso, tra cui spicca, senza ombra di dubbio, la Toscana che già da anni offre ai professionisti bandi ad hoc. Nel 2014-2020 si prevedono già finanziamenti rivolti al coworking e altri incentivi per l’occupazione.

La Puglia, invece, già offre due strumenti per i professionisti: il Nidi “Nuove iniziative di impresa” e la pratica del microprestito, mentre nel bando degli attrattori culturali della Regione Lombardia compaiono tra i destinatari anche i liberi professionisti.

Saranno aperti ai tecnici anche alcune prossime iniziative della Regione Piemonte che, pur non avendo ancora pubblicato nessun bando specifico rivolto ai professionisti, conferma la volontà di destinare delle risorse per l’autoimprenditorialità e per l’autoimpiego.

8891611024 Fondi UE per i professionisti: ecco le prime Regioni che si muovono

Guida ai Fondi Strutturali Europei 2014-2020

Mauro Cappello , 2015, Maggioli Editore

La seconda edizione di “Guida ai fondi strutturali europei 2014-2020” arriva nelle librerie italiane, in coincidenza temporale con la concreta attuazione della relativa programmazione comunitaria.
Con l’adozione dell’Accordo di Partenariato, di numerosi Programmi…

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horizon 2020 9788891600912 Fondi UE per i professionisti: ecco le prime Regioni che si muovono

Horizon 2020

Melania Braghin, Cristiano Collesi,Giorgia Mancinelli, Domenico Pepe , 2015, Maggioli Editore

La ricerca e l’innovazione sono le nuove strategie adottate dall’Unione Europea con lo scopo di rafforzare la sua competitività, creare posti di lavoro e favorire il giusto clima per lo sviluppo di nuove idee e scienze. Spesso è proprio dagli investimenti nella…

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Appalti: è necessaria l’indicazione dei costi della sicurezza interni

Appalti

Stop agli appalti senza costi di sicurezza interni: ad affermarlo è il Consiglio di Stato mediante la sentenza n. 5873 del 30 dicembre 2015. A parere dei giudici amministrativi deve infatti essere esclusa dalla gara l’impresa che in sede di offerta economica non abbia indicato gli oneri necessari a evitare gli infortuni, anche qualora un incombente del genere non risulti richiesto esplicitamente dal bando.

Questo perché si tratta di un precetto imperativo per qualsiasi tipo di procedura pubblica, quale che sia la posta in palio: lavori, servizi o forniture. I giudici del Consiglio di Stato hanno evidenziato il principio secondo cui ogni impresa che partecipa a un appalto pubblico deve indicare gli oneri di sicurezza aziendali: si tratta a tutti gli effetti di un obbligo che integra “dall’esterno” la disciplina di gara. “In tutte le gare di appalti di lavori, servizi e forniture – si legge nella sentenza -, le imprese devono indicare in sede di offerta economica gli oneri di sicurezza aziendali (c.d. costi di sicurezza interni); tale obbligo integra un precetto imperativo che etero-integra la legge di gara, ove questa sia silente sul punto o comunque compatibile con esso, nel rispetto del ‘principio di tassatività attenuata’ delle cause di esclusione, sancito dall’art. 46 del codice dei contratti pubblici(..)”.

Pertanto, in caso di mancato adeguamento l’azienda rimane esclusa dalla procedura, anche nel caso in cui il bando non stabilisca l’estromissione in maniera esplicita.

8891613158 Appalti: è necessaria l’indicazione dei costi della sicurezza interni

I costi della sicurezza in edilizia

Bassi Andrea , 2015, Maggioli Editore

Il presente volume contiene una serie di elementi metodologici operativi relativi alla stima dei costi della sicurezza, proposti sulla base di quanto disposto al punto 4 dell’Allegato XV del d.lgs.81/2008, per la redazione di “stime” congrue e analitiche per voci singole. Il…

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ebook defilippo Appalti: è necessaria l’indicazione dei costi della sicurezza interni

Coordinatore per la sicurezza in cantiere – Nuova linea guida

Danilo G.M. De Filippo , 2015, Maggioli Editore

La figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell’opera è certamente una delle figure più dibattute dell’intero scenario dei cantieri temporanei o mobili.
Istituito per effetto del recepimento delle direttive comunitarie in…

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Le distanze tra edifici non devono tenere conto dell’ascensore esterna al condominio

ascensore

Il Tar Liguria (sentenza n. 1002/2015 del 3 dicembre) ha sentenziato che il computo delle distanze tra edifici non può tener conto dell’innovazione rappresentata dalla colonna dell’ascensore esterna a un condominio.

Il caso in esame. L’ immobile preso in considerazione dal TAR Liguria è elevato per cinque piani fuori terra e risulta non avere altre possibilità di installare l’ascensore al servizio dei suoi abitanti. Il fabbricato di proprietà dell’interessato è dietro al condominio. Il ricorrente ha ottenuto la sospensione dei lavori, la cui esecuzione è stata tuttavia legittimata in seguito. Il Tar Liguria ha infatti negato la natura di costruzione all’ascensore all’esterno di un caseggiato, perchè l’aggiunta di tale manufatto non avrebbe potuto essere ammessa dalla conformazione della tromba delle scale o degli altri ambienti interni.

La decisione è arrivata dopo una riflessione che ha portato a delineare la nozione di volume tecnico come quell’opera edilizia, priva di autonomia funzionale anche potenziale, che viene destinata a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa. Si tratta di quegli impianti necessari per l’utilizzo dell’abitazione che tuttavia non possono essere ubicati all’interno di questa, come quelli connessi alla condotta idrica, termica o all’ascensore. L’ascensore è considerato, all’interno della riflessione, un bene indispensabile non solo alla vita delle persone con problemi di deambulazione ma anche di coloro che trovano sempre più difficoltoso salire e scendere numerosi piani di scale.

Secondo il Tar Liguria “L’applicazione dei condivisi principi giurisprudenziali al caso di specie comporta la dichiarazione di infondatezza del motivo in esame, posto che il computo delle distanze tra edifici non può tener conto dell’innovazione rappresentata dalla colonna dell’ascensore in progetto, non dovendosi mutare tale opinione solo perché la rappresentazione grafica del manufatto erigendo prefigura degli spazi destinati allo sbarco degli utenti ai diversi livelli; si tratta infatti degli accessori di un manufatto che non va considerato volume tecnico per le ragioni esposte, sì che anche i piccoli spazi previsti appunto per la salita e la discesa dei passeggeri non possono far mutare l’opinione al riguardo”.

 

8891613417 Le distanze tra edifici non devono tenere conto dell’ascensore esterna al condominio

Il regime delle distanze in edilizia

Romolo Balasso – Pierfrancesco Zen , 2015, Maggioli Editore

Questa V edizione del volume consente di avere uno strumento di lavoro sempre aggiornato sulle tematiche inerenti le distanze in edilizia. In particolare si è tenuto conto dei seguenti aggiornamenti sia normativi che giurisprudenziali:
•  si sono registrati gli…

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Bonus sul recupero edilizio: come è cambiato dopo la Manovra 2016

Bonus sul recupero edilizio: come è cambiato dopo la Manovra 2016

Le agevolazioni fiscali per il recupero edilizio e gli interventi di ristrutturazione sono stati confermati in tutto dalla Manovra finanziaria 2016 contenuta nella legge n. 208 del 28 dicembre 2015, pubblicata sul supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015). Quindi, per riepilogare, viene mantenuto l’incentivo fiscale del 50% sulle spese di ristrutturazione edilizia, manutenzioni straordinarie e interventi di restauro e risanamento conservativo fino a un tetto di 96.000 euro.

La validità del bonus sul recupero edilizio 2016 è stata fissata fino al 31 dicembre di quest’anno. Se non interverranno ulteriori modifiche, dal 1° gennaio 2017 lo sconto fiscale scenderà al 36% per un tetto di spesa massima di 48.000 euro.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni si può fare riferimento al nostro dossier sul bonus del 50% sulle ristrutturazioni edilizie.

Ma con la Legge di Stabilità 2016 sono stati confermati altri aspetti interessanti, che andremo ad analizzare brevemente in questo post: stiamo parlando di tre “capitoli” importanti del bonus sul recupero edilizio: lo sconto per l’acquisto degli immobili ristrutturati, la detrazione per gli immobili colpiti da calamità naturali e gli interventi di miglioramento antisismico.

Miglioramento antisismico: non 50% ma 65%

Per tutto il 2016 gli interventi di miglioramento e adeguamento antisismico delle strutture potranno usufruire di un bonus fiscale più corposo: quello del 65%. Tale super incentivo si applica ad abitazioni e strutture adibite ad attività produttive, purché tali manufatti edilizi si trovino nelle zone 1 o 2 identificate dall’ordinanza del Presidente del Consiglio n. 3274 del 20 marzo 2013, ossia le aree a maggiore pericolosità sismica. Non solo, è opportuno verificare, per l’accesso a tale detrazione, che l’autorizzazione alle misure antisismiche da parte del Comune nei procedimenti edilizi sia stato approvato dopo il 3 agosto 2013.

E in tutti gli altri casi? Nelle zone sismiche diverse da 1 e 2, interventi di miglioramento antisismico sono sempre agevolabili con il classico bonus sulle ristrutturazioni edilizie del 50%.

Edifici colpiti da calamita’ naturali

La detrazione fiscale del 50% viene estesa con la Manovra 2016 anche per interventi di recupero, manutenzione e ristrutturazione su edifici colpiti da calamità naturali quali alluvioni, terremoti e trombe d’aria. In questi casi specifici risultano agevolabili anche i lavori che non rientrano nelle categorie previste per il bonus classico. Unico, e importante, requisito per accedere a tale opportunità è che nella zona dove insiste il fabbricato su cui si interviene sia stata dichiarato lo “stato di emergenza”, anche anteriormente al 1° gennaio 2012.

Acquisto di immobili ristrutturati

Sconto sul 730 anche per chi acquista un immobile che è stato oggetto di ristrutturazione edilizia. Nello specifico, il bonus sul recupero edilizio del 50% si può applicare anche sul 25% del prezzo di acquisto dell’abitazione per un tetto massimo di 48mila euro.

Ma fino a quando una casa in vendita si considera “ristrutturata”? Sono 18 i mesi dopo la fine dei lavori entro cui una persona fisica può acquistare una casa usufruendo della detrazione fiscale del 50% sul prezzo di vendita (più precisamente, su una parte del prezzo di vendita).

copertina iva Bonus sul recupero edilizio: come è cambiato dopo la Manovra 2016

Iva in edilizia: come applicarla

Lisa De Simone , 2014, Maggioli Editore

Questo ebook affronta in modo operativo le problematiche relative alla gestione dell’IVA nel mondo dell’edilizia e degli immobili,Oltre al commento delle singole fattispecie è presente, per maggiore supporto pratico, una sezione di casi risolti. L’esposizione viene…

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INAIL, Bando ISI 2015: la procedure per fruire dei finanziamenti quest’anno

Bando ISI 2015 sicurezza INAIL

Al via il nuovo bando INAIL per l’anno 2016, incentivi alle imprese per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Anche quest’anno l’INAIL ha confermato il suo impegno nell’incentivare le imprese che investono nella salute e sicurezza dei propri lavoratori, con la pubblicazione del nuovo Bando ISI 2015 INAIL. L’iniziativa parte con una dotazione di circa 276 milioni di euro, suddivisa in budget regionali.

La novità principale di quest’anno è l’introduzione di una nuova misura, dedicata in maniera specifica ai progetti di bonifica amianto. A questa misura si aggiungono naturalmente le altre misure ormai note dai precedenti bandi, ossia i progetti di investimento e i modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

Ma vediamo in dettaglio i contenuti principali di questa importante agevolazione:
– Possono aderire all’iniziativa tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, che hanno sede in Italia e che rispettano tutti i criteri e i requisiti di ammissibilità indicati al punto 4 del bando.
– Ogni impresa può presentare una sola domanda, in una sola Regione o Provincia Autonoma scegliendo una sola misura fra le tre misure disponibili (investimento, modelli organizzativi, bonifica amianto).
– Il contributo viene concesso in conto capitale ed è pari al 65% dell’investimento ammesso, sino ad un massimo di € 130.000,00 per impresa. E’ stabilito inoltre un contributo minimo, che ammonta ad € 5.000,00. Tale limite non deve essere rispettato per le aziende con massimo 50 dipendenti che richiedono il contributo per l’adozione di modelli organizzativi.

Il contributo in questione rientra nella normativa de minimis, le imprese devono pertanto rispettare le soglie massime di contributi pubblici ottenibili in base al settore di riferimento:
–  € 15.000,00 per il settore agricoltura;
–  € 30.000,00 per il settore pesca e acquacoltura;
– € 100.000,00 per il settore del trasporto su strada;
– € 200.000,00 per tutti gli altri settori.

Tutte le imprese interessate possono presentare domanda, tramite apposite credenziali di accesso, sul portale INAIL a partire dal 1° marzo 2016 e sino alle ore 18 del 5 maggio 2016 e verificare il raggiungimento della soglia minima di punteggio (120 punti). Per completare la procedura di trasmissione della domanda sarà poi necessario scaricare il proprio codice identificativo ed inviare lo stesso con le modalità e le tempistiche che verranno successivamente pubblicate dall’Inail.

Tutta la documentazione inerente il bando, suddivisa in base agli avvisi regionali, è reperibile sul portale INAIL nella sezione dedicata agli incentivi per la sicurezza e raggiungibile a questo indirizzo.

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Tutele Lavoro Autonomo, arrivano entro fine gennaio

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Per le tutele lavoro autonomo ci sono novità in vista: entro la fine del mese di gennaio il Governo presenterà un collegato alla Legge di Stabilità all’interno del quale saranno presenti una serie di garanzie per i lavoratori autonomi. Parola d’ordine: riordino del lavoro autonomo.

I tecnici dell’esecutivo stanno definendo circa 15 articoli, destinati a dare una specifica disciplina al settore, che necessita di un intervento deciso e importante, visto che la categoria ha bisogno di garanzie e tutele. Ricordate la questione sul regime dei minimi? Fu tosta e interessante anche quella. Per quanto riguarda il ddl, sarà il primo testo dedicato a tutti i rapporti di lavoro autonomo: le norme dovrebbero sostenere i professionisti e i titolari di partita Iva senza un albo di riferimento. Chi sono gli esclusi? Le imprese e i piccoli imprenditori artigiani e commercianti iscritti alla camera di commercio.

Ma ecco i contenuti del ddl tutele lavoro autonomo in sintesi.

Bandi pubblici aperti ad autonomi e liberi professionisti. Il ddl conferma l’intento della legge di Stabilità per il 2016 di aprire le porte dei bandi pubblici, sino ad oggi riservati esclusivamente alle aziende, anche ad autonomi e professionisti imponendo alle amministrazioni pubbliche di non circoscrivere la partecipazione ai progetti agli autonomi, ad esempio, richiedendo l’obbligatoria iscrizione alle Camere di Commercio o l’avvenuta affiliazione ad una società.

Clausole abusive. Prevista una stretta contro le clausole abusive per evitare che la disparità di peso contrattuale tra committente e lavoratore autonomo si traduca in clausole vessatorie a danno di quest’ultimo. Per esempio, sarà vietata la rescissione senza preavviso e unilaterale dei contratti senza un adeguato risarcimento; così come si considererà abusivo il patto che riservi al solo committente la facoltà di modificare le condizioni del contratto; nonché il patto che disponga termini di pagamento superiori ai 60 giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

Polizza mancati pagamenti. Liberi professionisti e lavoratori autonomi potranno stipulare polizze assicurative per “recuperare” il mancato pagamento delle proprie parcelle. Il costo della polizza, le cui caratteristiche dovranno essere normate per legge, sarà totalmente detraibile.

Proprietà intellettuale. Salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita, il lavoratore potrà cedere anche a terzi i diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell’esecuzione o nell’adempimento del contratto stesso.

Spese per la formazione. Si potrà detrarre completamente, ma fino a 10 mila euro, le spese sostenute per l’aggiornamento professionale di corsi di aggiornamento (obbligatori o facoltativi), master, convegni, Fad.

Consulenza didattica. Per favorire il lavoro autonomo il ddl prevede che pres­so i centri per l’impiego e gli organismi accreditati (agen­zie per il lavoro) sia installato uno sportello dedicato al lavoro autonomo per la raccol­ta delle offerte e domande di lavoro autonomo, per fornire informazioni a professionisti e imprese, per fornire infor­mazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni, per l’accesso a commesse e appalti pub­blici, nonché sulle opportunità di credito e agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

Inoltre le spese sostenute dal lavoratore per servizi personalizzati di certificazione di competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’auto­ imprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale erogati da organismi accreditati saranno anch’esse deducibili interamente dal reddito entro il limite annuo di 5 mila euro.

Malattia, maternità e congedi. Un pacchetto di modifiche significative riguarda poi la malattia, la maternità ed i congedi parentali. In caso di malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento della profes­sione per più di 60 giorni, si prevede la sospensione del versamento degli oneri previdenziali per l’inte­ra durata della malattia fino a un massimo di due anni. Il periodo contributivo tuttavia non va perduto; infatti, al termine della malattia, il lavoratore potrà pagare il debito previdenziale relativo al periodo di sospensione in rate mensili nell’arco di un periodo pari a tre volte quello di sospensione.
Altra novità concerne l’indennità di maternità che, con una modifica al ddl al T.u. maternità (il dlgs n. 151/2001), diventa di diritto erogabile alla lavoratrice, in­dipendentemente cioè da una effettiva astensione dall’atti­vità di lavoro. Basterà una domanda all’Inps per ricevere la liquidazione dell’indennità di maternità. Relativamente al congedo parentale, inoltre, il ddl eleva (da tre) a sei mesi il periodo di tutela e allunga il periodo di frui­zione (da un anno) fino a tre anni di vita del bambino equiparando di fatto gli autonomi ai lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che già a ottobre 2015 era stato dato il via al Job Act autonomi, riguardante partite IVA e professionisti iscritti ad albi. Già da allora, le novità in materia dovevano confluire non all’interno della Legge di Stabilità ma in un provvedimento che si muove alla stregua di un affluente parallelo al testo della Manovra 2016. Appunto il collegato che il Governo dovrà presentare entro la fine del mese di gennaio.

copertina regime forfetario Tutele Lavoro Autonomo, arrivano entro fine gennaio

Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità

Lisa de Simone , 2015, Maggioli Editore

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8891611512 Tutele Lavoro Autonomo, arrivano entro fine gennaio

Codice del Lavoro

a cura di Diego Solenne , 2015, Maggioli Editore

Il volume è aggiornato con:

  • L. 10 dicembre 2014, n. 183, delega al Governo per la riforma del mercato del lavoro (Jobs Act)  
  • D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, riordino degli ammortizzatori…

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Installazione tende da sole: c’è bisogno di un titolo abilitativo?

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Quando si procede all’ installazione tende da sole si pensa sempre a un’operazione semplice, che non necessita di alcune autorizzazione. Ma facciamo il punto della situazione per chiarire i diversi aspetti della problematica.

La giurisprudenza, con riguardo alle tende da sole rileva che possono registrarsi tre diverse posizioni:
– secondo un primo orientamento, si tratterebbe di un intervento privo di rilevanza edilizia, che non richiederebbe, in quanto tale, alcun titolo concessorio (T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 31 luglio 2006, n. 1890);
– con un’opposta opinione, le tende da sole sarebbero finalizzate alla migliore fruizione di un immobile e risulterebbero destinate a essere utilizzate in modo permanente e non a titolo precario e pertanto necessiterebbero del Permesso di costruire (T.A.R. Basilicata, sez. I, 27 giugno 2008, n. 337);
– infine, con una posizione intermedia, l’ installazione tende da sole rientrerebbe nel novero degli interventi di manutenzione straordinaria, in quanto non determinerebbe alcun volume autonomo né una modifica permanente dello stato dei luoghi, con la conseguenza che il titolo edilizio a tal fine necessario sarebbe costituito dalla denuncia di inizio attività, ai sensi del combinato disposto degli articoli 6, 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001.

Nella maggior parte dei casi viene condivisa quest’ultima configurazione della natura giuridica degli interventi in questione come interventi di manutenzione straordinaria, che trova il proprio aggancio normativo nell’art. 3, comma primo, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, poiché le tende da sole, pur alterando lo stato dei luoghi nei quali vengono installate (per cui non possono definirsi interventi di manutenzione ordinaria), hanno tuttavia semplice funzione (accessoria e pertinenziale) di arredo dello spazio esterno, limitata nel tempo e nello spazio, in quanto si tratta di strutture generalmente utilizzate nella sola stagione estiva e che non determinano alcuna variazione plano-volumetrica, per cui non integrano né una nuova costruzione né una ristrutturazione edilizia (T.A.R. Molise, sez I, 4 maggio 2015, n. 181).

Con particolare riferimento all’ installazione tende da sole (che, aggiungiamo per completezza, non scampano al regime delle distanze), la giurisprudenza amministrativa ha infatti rilevato che: hanno carattere pertinenziale e, come tali, non devono essere assistite da permesso di costruire, le opere che hanno finito per sostituire una preesistente tenda parasole di un esercizio commerciale con una struttura in legno infissa alla facciata dell’edificio tramite una trave e ancorata alla facciata medesima e, in proiezione anteriore, al muretto antistante l’accesso dell’esercizio. La struttura realizzata, pur essendo indubbiamente più stabile e “pesante” rispetto alla tenda da sole di cui ha preso il posto, è palesemente destinata ad assolvere alla stessa funzione della vecchia tenda, non essendo, per entità e caratteristiche, idonea a integrare la nozione di “porticato” o di “veranda”.

In particolare, la struttura realizzata  non costituisce un volume autonomo e aggiuntivo rispetto all’esercizio commerciale cui accede. Per questo motivo, l’opera in questione va qualificata come mera pertinenza rispetto all’edificio, in quanto tale non necessita del previo rilascio di titolo abilitativo edilizio. (Consiglio di Stato, sez. IV, 17 maggio 2010, n. 3127).

 

8891610539 Installazione tende da sole: cè bisogno di un titolo abilitativo?

Il permesso di costruire dopo il “Decreto Sblocca Italia”

Di Nicola Mario , 2015, Maggioli Editore

Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Decreto sblocca Italia”, sono state apportate sostanziali modifiche al Permesso di costruire, di cui agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, e 20 del decreto del…

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La formaldeide è cancerogena: come intervenire in edilizia

La formaldeide è cancerogena: come intervenire in edilizia

 

Nello scenario europeo, l’importanza del benessere e della salute degli occupanti negli ambienti chiusi dove si svolge ogni tipo di attività, da quella lavorativa, a quella abitativa, ricreativa, ecc è stata sottolineata nel documento Verso una strategia per un ambiente urbano sostenibile (COM 2004-60). In esso si sottolinea, tra le priorità per migliorare la qualità dell’ambiente umano:

– la qualità dell’aria all’interno degli edifici;

– l’accessibilità;

– i livelli di rumore;

– il comfort;

– la qualità ambientale dei materiali e i costi del ciclo di vita dell’edificio;

– la resistenza dell’edificio ai rischi ambientali.

La sensibilità verso le tematiche dell’inquinamento indoor in questi ultimi anni è andata via via crescendo, anche forte degli studi scientifici sempre più numerosi che confermano la relazione tra lo sviluppo di patologie negli individui e la permanenza di questi in ambienti con sostanze nocive. La tutela della salute è sia uno dei valori fondanti della nostra civiltà, sia un volano per più ampi benefici economici e sociali. Una delle minacce più consistenti alla salute di chi vive negli ambienti confinati è data dalla presenza di elevate concentrazioni di “formaldeide”.

Essa è conosciuta dalla Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) come metanale. È altresì nota con i nomi di formalina, aldeide formica, ossido di metilene, ossimetilene metilaldeide. La formaldeide a temperatura ambiente è allo stato gassoso, incolore e dall’odore penetrante (soglia di percezione 0,1 mg/m3), è solubile nell’acqua. Viene catalogata come composto organico volatile (COV) in virtù della sua volatilità a temperatura ambiente e della presenza di carbonio nella sua molecola. A causa di questa volatilità, i prodotti che la contengono la rilasciano con molta facilità nell’aria circostante. Per la forte reattività chimica è apprezzata come sostanza di base dall’industria chimica. Essa per la reazione con il fenolo polimerizza dando origine alla bachelite, che è una resina termo-indurente. In maniera analoga reagisce con l’urea e la melammina, le cui resine trovano uso come laminati plastici, adesivi, isolanti termici e acustici, schiume.

La formaldeide in reazione con l’urea è impiegata come vernice collante di pannelli in legno di truciolato, nobilitato o Medium-density fibreboard, è contenuta nei pannelli fonoassorbenti dei controsoffitti, nelle pareti divisorie degli uffici open space.

Immagine1 La formaldeide è cancerogena: come intervenire in edilizia

La formaldeide si può trovare in molti prodotti per l’edilizia, tra cui adesive e vernici

La formaldeide è utilizzata, in aggiunta ad altre sostanze chimiche, nei prodotti di manifattura, ma anche come apprettante, come componente di colle o adesivi, in alcune vernici o prodotti di copertura (schiume isolanti a base di urea-formaldeide), nei prodotti di pulizia, in alcuni farmaci e nei prodotti cosmetici e come conservante anche negli alimenti. È anche un prodotto secondario della combustione, generata da processi incompleti, quali ad esempio, il fumo di prodotti del tabacco, di bastoncini fumiganti, stufe a cherosene e stufe a gas, la formaldeide si può sviluppare a seguito della degradazione dei materiali da costruzione. Spesso le concentrazioni di formaldeide dovute ai materiali da costruzione ed i prodotti di manifattura, anche se ridotte e nei limiti accettabili, diventano pregiudizievoli se associate a quelle dei prodotti per la pulizia degli ambienti, degli alimenti, dei medicinali ed a quelle presenti nei nuovi arredi.

A solo titolo informativo, va ricordato che la formaldeide è presente nel settore alimentare, farmaceutico e nella cosmetica. Ad esempio nella conservazione degli alimenti può raggiungere concentrazioni anche elevate: fino a 1000 ppm nel pesce affumicato, sino a 100 ppm nei crostacei. La si ritrova anche in cibi più tradizionali, come i formaggi e le mele (dove la formaldeide può arrivare a 20 ppm). Ancora oggi è ammessa come additivo alimentare (conservante) con la sigla E240. Nella cosmesi è diffusa in molti detergenti e saponi, nel detersivo per piatti, negli ammorbidenti, nei lucidi per scarpe, negli indurenti per unghie, nelle lozioni per capelli, nel fondo tinta, nelle creme, nei collutori, nel mascara. Riguardo il settore farmaceutico conosciamo tutti  quei medicinali ormai scomparsi o riformulati perché ritenuti addirittura dannosi alla salute. Tutti ricordavamo le famose pastiglie Formitrol di cui siamo stati dei consumatori. Al primo raffreddamento erano loro a cui ricorrevo per scongiurare l’arrivo del mal di gola.

Nel 2004 l’AIRC (Agenzia Internazionale di Ricerca sul Cancro) ha deciso di includere la formaldeide nell’elenco delle sostanze cancerogene per la specie umana ed anche il Formitrol si è dovuto adattare: infatti le pastiglie per la gola esistono ancora, ma non c’è più traccia di formaldeide. Oggi una maggiore coscienza e conoscenza, permette di limitare molti danni alla salute ed anche il settore dell’edilizia si è dovuto aggiornare alla luce degli studi scientifici.

Nella tabella 1 sono riportati i materiali ed i maggiori prodotti contenenti la formaldeide.

Prodotti Impiego
Materiali da costruzione Schiume, isolanti, resine
Legno pressato Tavole di compensato, materiale a media densità (MDF) per arredi, mobilio, parquèt, pavimentazione
Prodotti di manifattura Collanti, adesivi, carte da parati, tinte per pareti, vernici
Prodotti cosmetici Indurente per unghie, solvente per smalto
Prodotti per la casa Coloranti, disinfettanti, detergenti
Fumo di tabacco Sigarette e sigari
Apparecchi a combustione Stufe a legno, a gas, a cherosene

Effetti sulla salute umana della Formaldeide

Gli effetti sulla salute umana dipendono principalmente da tre fattori: il livello di concentrazione aerodispersa, il tempo di esposizione, la suscettibilità individuale.

La formaldeide presente nell’aria ambiente irrita le mucose provocando bruciore agli occhi, al naso e alla gola e lacrimazione. Se l’irritazione persiste possono manifestarsi le cefalee sia leggere che emicranie significative, stanchezza e malessere. Una esposizione breve è senza conseguenze, ma se l’esposizione a un elevato tasso di formaldeide si protrae per diversi mesi o addirittura anni possono essere inoltre pregiudicate le funzioni polmonari e aggravato il rischio di malattie alle vie respiratorie. In caso di danneggiamento permanente delle mucose (usualmente come conseguenza di impiego professionale di questa sostanza), la formaldeide favorisce lo sviluppo di tumori nella regione rino-faringea. Se la pelle entra in contatto con soluzioni contenenti formaldeide può svilupparsi un’allergia cutanea e si riconosce anche una predisposizione all’asma bronchiale come conseguenza della esposizione a questo COV. E’ bene ricordare che i soggetti suscettibili o immunologicamente sensibilizzati alla formaldeide possono avere reazioni avverse anche a concentrazioni molto basse.

L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC International Agency for Research on Cancer) ha classificato la formaldeide nel Gruppo 1 “cancerogeno per l’uomo”, in quanto causa tumori naso-faringei e di una forma di leucemia.

Mentre il rischio che deriva dall’esposizione professionale è molto grave ma tutto sommato raro, gli effetti nocivi dell’esposizione a basse concentrazioni sono meno drammatici ma molto più trasversali, cioè colpiscono una fetta di popolazione molto più vasta. In quest’ambito, una particolare attenzione va rivolta agli edifici scolastici, in quanto nei Paesi Europei i bambini vi trascorrono circa un terzo della loro giornata e la scadente qualità dell’aria nelle scuole si ripercuote su organismi che, come è noto, sono più sensibili degli adulti alle conseguenze dell’inquinamento.

Alcuni studi condotti in Nord Europa hanno dimostrato come l’asma in bambini ed adolescenti sia risultata positivamente associata a numerosi fattori presenti nell’ambiente scolastico, tra cui la formaldeide. Anche nelle scuole italiane ed europee non si respira una buona aria. Complici i doppi vetri uniti all’assenza di ventilazione, aule densamente popolate, la vicinanza a strade trafficate e problemi di pulizia, i bimbi di asili e elementari sono a contatto con micropolveri sottili (Pm 2.5), radon, ma anche benzene, anidride carbonica e formaldeide. A scattare la fotografia della qualità dell’aria in 114 scuole frequentate da 5.175 bambini (264 dell’asilo) e 1.223 insegnanti in 54 città di 23 Paesi europei sono i risultati dello studio Sinphonie (1), una ricerca finanziata dall’UE. In Italia lo studio ha interessato sei istituti: due in Sicilia (Palermo), due in Toscana (Pisa) e due in Lombardia (Milano). Lo studio ha rilevato che l’85% degli  scolari europei è esposto a micropolveri sottili in concentrazioni superiori a 10 microgrammi per metro cubo, valore guida medio annuo raccomandato dall’OMS, la metà è esposto a quantità eccessive di radon e un quarto a troppo benzene, sempre facendo riferimento ai parametri UE e OMS. Una conferma a livello nazionale di questa situazione viene da un’altra fonte come le agenzie regionali per la protezione ambientale, le Arpa: oltre il 60% dei bambini è esposto a valori elevati di formaldeide, come riportati nella tabella 2 (concentrazione di formaldeide nelle Regioni coinvolte nelle rilevazioni).

Regioni coinvolte nell’indagine Benzene (μg/m3) Toluene (μg/m3) Formaldeide (μg/m3)
Sardegna 1,1 4,8 61,2
Sicilia 2,3 3,8 41,5
Piemonte 1,8 5,0 9,5
Lazio 0,9 2,6 8,3
Lombardia 3,6 7,0 7,3
Emilia-Romagna 2,6 6,9 6,5

Cosa fare in caso di ristrutturazione edilizia?

Di seguito alcuni consigli pratici per affrontare il tema della formaldeide in edilizia nel caso di interventi di ristrutturazione e recupero edilizio.

Attenzione ad alcuni prodotti in legno

Evitare l’uso di prodotti di legno contenenti resine urea-formaldeide (UF), quali:

  • compensato di legno massiccio utilizzato per pannelli, accessori e altri prodotti;
  • tavole di legno compensato usate per rivestimenti, armadi, ripiani, pavimentazione in legno laminato;
  • tavole di legno a fibra di media densità (MDF) usato per ripiani, accessori, porte, pavimentazione in legno laminato.
  • armadi e pavimentazioni in laminato in quanto, se nuovi, contengono elevate quantità di formaldeide. L’attuale norma europea distingue i pannelli di legno in tre diverse classi: E1, E2, E3 identificando con E1 la categoria a minore emissione. Pertanto un tecnico e il consumatore devono, ove non fosse fornita, richiedere la certificazione del pannello o mobile acquistato e preferire solo quelli della categoria E1 (bassa concentrazione di formaldeide) indicata nell’etichettatura.

Niente resine

Sostituire i vecchi materiali con quelli privi di resine come il legno massello, cartongesso, acciaio inossidabile, mattoncini forati, piastrelle e altri materiali di muratura.

Isolanti a bassa emissione di formaldeide

Favorire materiali d’isolamento che non emettano o siano a bassa emissione di formaldeide, quali i pressati di legno contenenti resine fenolo-formaldeide (PF) o resine metilen-diisocianati (MDI). Gli isolanti migliori sono quelli naturali, igroscopici e traspiranti. Evitare tinteggiature e vernici acriliche.

Verniciare e aerare

Aerare bene i locali durante e dopo l’applicazione di vernici, rivestimenti liquidi e carta da parati, anche utilizzando dei ventilatori. In caso di presenza di concentrazioni di formaldeide, rivolgersi ad un tecnico competente per la rilevazione come gli Esperti in Edificio Salubre presenti in ogni zona d’Italia.

Sistemi di ventilazione

In caso di nuove costruzioni oppure in occasione di una ristrutturazione rilevante è bene valutare l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata. Serve per risparmiare energia e contenere l’inquinamento indoor.

(1) Il progetto SINPHONIE (Scuole Inquinamento Indoor e salute: Osservatorio in rete in Europa) è un progetto di ricerca complesso che copre i settori della salute, dell’ambiente, dei trasporti, il cambiamento climatico e la vocazione al miglioramento della qualità dell’aria nelle scuole e negli asili. Il progetto è realizzato nell’ambito di un contratto di servizi della Commissione Europea.

Per salvaguardare la salute, soprattutto quella dei bambini, che risultano i più predisposti unitamente agli anziani nello sviluppare asma, difficoltà respiratorie e reazioni allergiche, anche Legambiente è intervenuta con un insieme di raccomandazioni di cui si riportano le più significative.

1. Non fumare in casa e ricordarsi di ventilare ogni giorno i locali, a cominciare dalla cucina e dal bagno. Mantenere l’umidità tra il 40 e il 60%.

2. Evitare l’acquisto di materiali edili, detergenti, deodoranti, cosmetici e colle privi di etichetta, anche se più economici, e fare attenzione alla loro composizione. Preferire i prodotti che rechino il marchio dell’Ecolabel europeo (vedi sotto).

Immagine2 La formaldeide è cancerogena: come intervenire in edilizia

3. In camera da letto e nei locali più frequentati, evitare mobili in truciolato o compensati preferendo quelli in legno massello, meglio se in classe FF (senza formaldeide), chiedendo la garanzia all’atto dell’acquisto. Indirizzare ogni scelta  verso  materiali ecologici e vernici atossiche con assenza di colle chimiche.

4. Nel caso dell’acquisto di un mobile in truciolato o compensato, esporlo all’aria aperta prima di sistemarlo dentro casa oppure ventilare le stanze per alcune settimane.

5. Scegliere piante che aiutino a ridurre la concentrazione da formaldeide come ad esempio la felce di Boston, l’areca palmata, il ficus, lo spatifillo, la dracena. I tecnici delle costruzioni dovrebbero invitare la committenza all’uso di piante specifiche per contrastare l’inquinamento indoor. Esse oltre a filtrare l’aria, aumentano il tasso di ossigeno nell’ambiente, regolano la percentuale di umidità e la concentrazione di ioni nell’aria e sono dei regolatori della psiche umana favorendo serenità e benessere. Per avere un’idea dell’efficacia delle piante nel contrastare la formaldeide, basta consultare la tabella 3 (Valori della formaldeide in presenza di piante depuratrici).

Specie (1 pianta per stanza) Rimozione di formaldeide nell’aria da parte di piante depuratrici inserite all’interno di una stanza di media grandezza
Quantità presente Dopo 6 ore Dopo 24 ore
7 – Dracena 10,30 μg/m3 7,87 μg/m3 5,97 μg/m3
11 – Spatifillo 10,29 μg/m3 6,65 μg/m3 5,38 μg/m3
13 – Filodendro 11,57 μg/m3 4,66 μg/m3 3,45 μg/m3

Un ulteriore consiglio da aggiungere è quello di posizionare dei misuratori negli ambienti chiusi dove si sosta abitualmente. Oggi sul mercato ce ne sono di tutti i tipi e possono essere acquistati a poco costo. Quando il tasso di concentrazione è sostanzioso, basta aprire le finestre e le porte per superare quello stato di malessere e sonnolenza dovuti all’aria inquinata, favorendo il benessere e la voglia di fare.

Normativa

L’OMS, nel 1987, ha fissato un valore limite di qualità dell’aria di 0,1 mg/m3, ovvero la concentrazione oltre la quale si possono verificare fenomeni di irritazione. Inoltre, ha stabilito l’esposizione media di una giornata tipo, considerando la percentuale di tempo trascorso in casa, al lavoro e all’aria aperta, il volume d’aria respirato e calcolando i range di concentrazione e di esposizione. In una abitazione, ad esempio la concentrazione dell’aria respirata non dovrebbe mai superare i 0,03-0,06 mg/m3. Ricordando che la soglia di percezione è 0,06, ne deriva che mai si dovrebbe considerare sano un ambiente in cui si percepisce il suo odore.

Attualmente, la normativa europea prevede il controllo dell’emissione della formaldeide dai pannelli a base di legno con il metodo di riferimento EN 717-1 (metodo della camera di emissione) e su prove successive effettuate periodicamente con i metodi EN 120 (metodo di estrazione con perforatore, per pannelli grezzi di particelle, MDF o OSB) ed EN 717-2 (metodo dell’analisi del gas, per compensati, pannelli in legno massiccio, LVL, pannelli rivestiti). La classificazione dei pannelli in legno e loro specifiche e requisiti generali (tra cui l’emissione di formaldeide), è regolata secondo le norme europee EN 312 (pannelli di particelle), EN 622-1 (pannelli di fibra di legno), EN 1084 (pannelli di legno compensato) e la UNI EN 13986 (pannelli a base di legno per l’utilizzo nelle costruzioni – caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura), in cui si recepisce la classe di emissione E1. Le norme UNI EN sono state nel tempo oggetto di modifiche, in modo da poter avere validità per tutti gli stati membri e convertite in norme ISO, per avere un valore internazionale. Si hanno infatti le norme ISO 12460-1 (derivata dalla EN 717-1), 12460-2 (derivata dalla ASTM D 6007), 12460-3 (derivata dalla EN 717-2), 12460-4 (derivata dalla JANS 16) e 12460-5 (derivata dalla EN 120). In Italia il recepimento nella normativa è iniziato con il DPR n. 904 del 10 settembre 1982 “Attuazione della direttiva 76/769/CEE relativa alla immissione sul mercato ed all’uso di talune sostanze e preparati pericolosi”. Successivamente, la Circolare n. 57 del Ministero della Sanità del 22 giugno 1983, ha assunto come limite massimo di esposizione negli ambienti di vita il valore di 0,1 ppm (0,124 mg/m3). In seguito, il DM del 15 aprile 1994 ha recepito la norma UNI EN 712-2, inserendo la formaldeide tra gli inquinanti di interesse prioritario. Nel successivo Decreto Legislativo 351/99 la formaldeide è stata inserita negli inquinanti che sono disciplinati dalle direttive dell’Unione Europea. In Italia con l’approvazione del DM 10 ottobre 2008 il limite di emissione della formaldeide nei manufatti in legno è stato fissato a 0,1 ppm ed è stato fatto divieto di importare pannelli, semilavorati e prodotti finiti a base di legno con emissioni superiori alla certificazione E1, esponendo ad onerose sanzioni. Il Ministero, nel 2009, ha poi prodotto una circolare esplicativa, indirizzata alle autorità competenti a livello regionale, per fornire chiarimenti riguardo i procedimenti di prova, tipo e frequenza dei controlli, le dichiarazioni di conformità e i ruoli di responsabilità della catena produttiva e commerciale.

Dal 1° Aprile 2015 (posticipato al 1° Gennaio 2016), con l’applicazione del Regolamento (UE) 605/2014, che ha modificato il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), la classificazione della Formaldeide è stata rivista e da un sospetto cancerogeno di categoria 2″ è stata catalogata come “Carcinogeno di categoria 1B“, che cioè può provocare il cancro, introducendo così anche una novità in materia di valutazione del rischio chimico. Infatti la nuova classificazione della Formaldeide, ai fini della vigente normativa in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, fa scattare, nel caso di utilizzo di tale sostanza in ambito aziendale, l’applicabilità del Titolo IX Capo II Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ovvero le disposizioni relative alla “protezione da agenti cancerogeni e mutageni”.

In pratica, risulta necessario revisionare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), sulla base degli “obblighi del datore di lavoro” di cui agli articoli 235 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, con in evidenza l’obbligo di “evitare o ridurre”, l’utilizzo dell’agente cancerogeno (articolo 235 comma 1). Qualora non sia possibile evitare l’utilizzo dell’agente cancerogeno, dovrà essere previsto l’utilizzo, per quanto tecnicamente possibile, di “sistemi chiusi” (articolo 235 comma 2). Solo se “il ricorso ad un sistema chiuso non è sotto l’aspetto tecnico possibile il datore di lavoro deve provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile” (articolo 235 comma 3). Naturalmente, deve essere adeguata e aggiornata anche la sorveglianza sanitaria, sulla base delle prescrizioni dell’articolo 242 e seguenti Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Riguardo ai tempi di revisione del DVR, e di attuazione delle nuove misure di prevenzione e di protezione, va citato l’articolo 29 comma 3 del citato Decreto 81/2008, modificato in forma più rigida: “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata (…). A seguito di tale perfezionamento, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. (…) Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni”, ma “il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione”.

In pratica, tutte le misure di prevenzione e tutela derivanti dall’aggiornamento della valutazione del rischio, devono essere predisposte, documentabili, attuate e operative alla data del primo aprile 2015, poi posticipate al 1° gennaio 2016.

f51f7b77bf224406fc46010d9104858b mg La formaldeide è cancerogena: come intervenire in edilizia

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Progettare nel tempo: Paolo Zermani e il viaggio dell’architettura

Progettare nel tempo

Si terrà a Padova il prossimo 11 febbraio il seminario a partecipazione gratuita targato Maggioli Editore intitolato “Progettare nel tempo”: un’indagine del rapporto tra temporalità e architettura, una ricerca del legame concreto tra mondo del lavoro e professione della progettazione, legame che si nutre di teoria e di pratica.

L’evento formativo è accreditato presso l’Ordine degli Ingegneri di Padova (4 CFP) ed è in fase di accreditamento presso l’Ordine degli Architetti di Padova e vede come curatore scientifico il professor Fabrizio Arrigoni, Professore Associato di Composizione Architettonica e Urbana presso il DIDA Dipartimento di Architettura all’Università di Firenze.

L’architettura – spiega infatti il Direttore scientifico del convegno, Fabrizio Arrigoni – è congegno temporale secondo due direzioni. Una prima fa cenno a quell’insieme di conoscenze ed espressività, bisogni e desideri che hanno dato origine alla costruzione e che essa – nel suo trascorrere – consegna ed affida alle generazioni successive. L’architettura è, nella generalità dei casi, destinata all’anacronismo ed alla sopravvivenza tenace e dunque a un meccanismo di condensazione dei portati disciplinari e culturali – in guisa di un palinsesto che nel suo lento stratificarsi acquista senso e densità concettuale – in ciò la breve eternità delle opere d’arte. Vorrei suggerire anche l’enigmaticità inerente a tale processo di emancipazione dai vincoli storici, o di epoca, che hanno prodotto l’opera e che sovente viene del tutto non interrogata a favore di una ermeneutica eccessivamente positiva quando non schiettamente ingenua”.

Nel corso del seminario (della durata di mezza giornata, dalle ore 9 alle 13,30) si alterneranno 3 “lectures” svolte secondo un comune canovaccio costituito da una introduzione di carattere generale a cui seguirà la presentazione di uno o più casi studio specifici: “Un teatro fatto di historiae e attese”, a cura del Prof. Arch. Fabrizio Arrigoni, “Architettura: luogo, tempo, terra, luce, silenzio”, a cura del Prof. Arch. Paolo Zermani, e Campane a sera nella campagna senese, dell’Arch. Pietro Torricini.

Alle “lectures” seguirà la descrizione di alcuni casi di studio in materia (tra cui va citato quello intitolato “Recuperare innovando, Villa storica sulle colline del Prosecco” dello Studio Zara + Zardet) e la definizione di alcuni elementi di approfondimento tecnico elaborati da esperti architetti ed ingegneri.

L’evento si svolgerà giovedì 11 febbraio dalle ore 9 alle ore 13,30 presso il Centro conferenze “Alla Stanga”, in Piazza Zanellato 21, Padova. La partecipazione gratuita garantita fino ad esaurimento posti. Per maggiori info consulta il sito di Maggioli Formazione.

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Tetti puliti: sperimentazione a Roma, poi in tutta Italia

antenne

L’operazione Tetti puliti a Roma punta a liberare la città dalle tantissime antenne presenti su tetti. Dopo la delibera approvata a luglio dall’Assemblea del Comune –  n. 39/2015 adottata il 21 luglio, sono stati fatti passi avanti, subito dopo l’affaire Marino. Già a fine ottobre 2015 si  andava verso l’eliminazione delle antenne televisive sui tetti di Roma e verso una campagna di lavori per ripulire le facciate dei palazzi: la Giunta capitolina aveva approvato il regolamento attuativo della delibera di luglio e CNA-PMI (Confederazione Nazionale Artigianato e delle Piccole e Medie Imprese), sezione di Roma, avevano costruito un vero e proprio network di imprese qualificate, esperti e consulenti a cui i condomìni possono rivolgersi per iniziare i lavori.

Oggi il regolamento, anche se l’attenzione è un po’ scemata, è ancora in vigore e chi vuole approfittare dei vantaggi deve sbrigarsi: si può fare fino al 31 dicembre 2017.

 

Tetti puliti Roma: i contenuti del regolamento attuativo approvato

Con il regolamento attuativo arriva – per chi passa all’antenna centralizzata e pulisce le facciate – l’esenzione dalla Cosap che andrebbe versata per l’occupazione di aree pubbliche da parte dei cantieri, un bonus che si traduce in un risparmio fino a oltre il 20% sul costo dei lavori, almeno secondo le stime della CNA. L’esenzione è possibile fino al 31 dicembre 2017: il tempo c’è ma i condomìni devono iniziare a programmare gli interventi.

È previsto anche un incentivo del -10% sul canone per chi mette maxi-pubblicità sui ponteggi .

La CNA di Roma e il Campidoglio sostengono (continuano a sostenere) l’operazione mobilitando le imprese qualificate del settore: su www.cnapmi.org c’è una lista di più di 250 imprese che si occupano di costruzione e installazione impianti, montaggio ponteggi e un elenco di consulenti amministratori di condominio, in collaborazione con l’Anaci.

Vediamo un po’ di numeri riguardanti la Capitale.

Un milione e 300mila
In totale sono circa un milione e 300mila antenne, la metà delle quali inattiva.

400mila parabole
Alle antenne bisogna aggiungere le 400mila parabole.

1/10
Negli ultimi dieci anni un condominio su dieci ha centralizzato l’impianto.

40 anni di età
Il 60% degli edifici della Capitale (80mila circa) ha più di quarant’anni e il 20% (25.500 palazzi) è in stato di manutenzione mediocre o pessimo.

242.000
Le abitazioni potenzialmente interessate sono oltre 242mila (dati CNA e Campidoglio).

L’operazione romana scade il 31/12/2017.

Ma Roma è solo il primo banco di prova per Tetti puliti: “vediamo come va e poi se funziona lo applichiamo a tutta Italia”, questo è lo spirito. La CNA nazionale, con i suoi impiantisti, ha scelto Roma come città pilota per l’operazione , con il supporto tecnico di FAIT, azienda leader nel settore delle telecomunicazioni sul mercato romano e degli amministratori di condominio, che dovranno sensibilizzare i cittadini.

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