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Regime forfettario 2016: i dubbi risolti per i professionisti tecnici

Regime forfettario 2016

Nuove regole per i professionisti in materia di regime forfettario: la Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) modifica infatti in maniera rilevante la disciplina fiscale per tutti coloro che esercitano una professione autonoma.

Il regime forfettario per l’anno appena iniziato (2016) prevede la importante novità dell’applicazione dell’imposta sostitutiva al 5% (che sostituisce la precedente al 15%) sul reddito determinato in forma forfettaria: pertanto si applica la percentuale di redditività ai compensi o ricavi incassati.

Tale regime agevolato si applica a per 5 anni a coloro che iniziano l’attività nel corso del 2016, mentre per coloro che hanno dato il via alla loro attività l’anno scorso l’imposta sostitutiva ridotta al 5% sarà utilizzata nei 4 anni residui (ovverosia dal 2016 al 2019).

L’applicazione dell’aliquota ridotta è subordinata alle medesime condizioni che hanno permesso lo scorso anno ai professionisti di avvalersi del vecchio regime agevolato (che permetteva la riduzione del 33% dell’imponibile forfettariamente determinato), ovvero:
– nel triennio precedente (2013-2015) non deve essere stata svolta dal contribuente attività di impresa o di lavoro autonomo;
– la nuova attività non deve essere mera prosecuzione di quella svolta in precedenza (come lavora dipendente o autonomo);
– nel caos in cui il contribuente abbia rilevato una attività già esistente, nel periodo precedente il 2016, il cedente deve aver conseguito ricavi non superiori a quelli indicati quale sogli insuperabile per applicare il regime forfettario.

Per tutte le novità in materia di edilizia presenti all’interno della Legge di Stabilità 2016 leggi qui.

Ma segnaliamo ora un paio di esempi concreti in materia riferiti in maniera specifica al settore dell’edilizia: nel caso in cui un impresa edilizia venga chiusa, può un ex dipendente rilevare la stessa ed usufruire del regime forfettario con aliquota ridotta al 5%? A rispondere ci pensa la nostra esperta in materia legislativa, la dott.ssa Lisa De Simone: “È possibile rilevare l’attività altrui e usufruire dell’aliquota ridotta, dato che con la cessione d’azienda il rapporto di lavoro si conclude non per volontà del lavoratore ma per decisione di chi intende, appunto, cessare l’attività”.

Un’altra fattispecie concreta di rilievo è invece la seguente: un collaboratore di uno studio professionale di geometra presenta le dimissioni. Dopo sei mesi lo studio chiude. Se l’ex dipendente lo rileva, può usufruire anche in questo caso dell’aliquota ridotta al 5%? “No – spiega l’esperta – in questo caso l’agevolazione per le nuove attività non è prevista in quanto si ha continuità con il lavoro precedente, dato che questo non è cessato a causa del datore di lavoro ma del dipendente. L’agevolazione è ammessa solo quando la perdita del posto è indipendente dalla propria volontà”.

Per saperne di più e per consultare altri 70 quesiti risolti in materia di regimi fiscali elaborati appositamente per i professionisti tecnici Ediltecnico consiglia il nuovissimo e-book intitolato: Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità, firmato proprio dall’esperta autrice Lisa de Simone. Una guida alla portata del professionista che illustra con chiarezza tutte le novità contenute nella Legge di Stabilità in materia, effettuando l’identikit del regime forfettario.

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Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità

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Case in edilizia convenzionata: un focus per capire cosa sono

Il cantiere di un complesso di case in edilizia convenzionata

L’edilizia convenzionata si riferisce a forme di accordi, tra pubblico e privato, che si innescano al fine di soddisfare le esigenze di determinate fasce sociali. Ed è bene non confonderla con l’edilizia agevolata e sovvenzionata, di cui daremo un sintetico accenno per farvi capire meglio le differenze.

Edilizia convenzionata e requisiti necessari

L’edilizia convenzionata viene attivata da imprese di costruzioni o cooperative, che operano una convenzione con il Comune nel quale dovranno essere realizzati i lavori. Quest’ultimo poi individua delle aree finalizzate allo sviluppo urbanistico, che vengono espropriate e assegnate, attraverso un bando di concorso. Mentre le imprese di costruzioni sono tenute a rimborsare l’ente pubblico per i costi sostenuti per l’esproprio.

Per poter usufruire di queste agevolazioni esistono però come sempre delle condizioni da dover rispettare,  che riguardano l’acquirente, il quale non deve possedere un altro appartamento all’interno del territorio comunale; deve essere residente o domiciliato nel Comune; e deve essere un cittadino italiano, della Comunità Europea, o comunque possedere un permesso di soggiorno valido.

Una volta che l’agevolazione è stata approvata, colui che ha proceduto all’acquisto ha ulteriori obblighi da rispettare, nel corso dei primi anni:

– non poter vendere o affittare l’abitazione per un periodo di 5 anni;

– trascorsi i cinque anni l’acquirente può affittare o vendere tenendo però presenti i termini di condizione dettati dalla convenzione.

È bene anche non confondere l’edilizia convenzionata con quella a “prezzi convenzionati”, che invece permette di diventare proprietario esclusivo dell’abitazione, con l’impossibilità di sviluppare attività speculativa per 20 anni successivi al momento dell’acquisto.

Differenze tra edilizia sovvenzionata e agevolata

Nell’edilizia sovvenzionata sono gli enti territoriali o lo Stato che si fanno totalmente carico delle costruzioni. In questo caso gli alloggi vengono assegnati alle famiglie più bisognose, praticando dei canoni di locazione in base alle condizioni economiche della famiglia e il numero di componenti che ve ne fanno parte. Le case possono essere sia di nuova costruzione, che acquistate e recuperate, al fine di poter poi stabilire delle graduatorie comunali,  determinate in base a dei bandi di concorsi pubblici.

Mentre nell’edilizia agevolata è lo Stato che interviene al fine di favorire la costruzione di alloggi da destinare a prima casa, mettendo a disposizione dei contributi a fondo perduto. Così da concedere un mutuo agevolato, con una quota di interessi coperta dallo Stato stesso. Per questo tipo di intervento sono le stesse imprese di costruzione che si rivolgono agli enti territoriali o alle Regioni, per poter ottenere i finanziamenti necessari.

Infine, gli acquirenti per poter beneficiare dell’edilizia agevolata  devono possedere la cittadinanza italiana; essere domiciliati nel Comune; non avere già ottenuto un’altra abitazione attraverso un contributo politico e non possedere un altro alloggio. Infine non devono rientrare in una fascia di reddito che superi il massimo stabilito.

L’edilizia convenzionata a Roma

La normativa che regola l’edilizia convenzionata tra privato e Comune si rifà alla legge 167/1962, che come abbiamo già detto è finalizzata a contenere i costi delle abitazioni. In un’area estesa come quella di Roma, in cui sono molteplici le fasce sociali bisognose di determinate agevolazioni, ci sono aziende specializzate in questo settore, come la Progedil 90, Azienda qualificata nelle commercializzazioni di immobili in fase di costruzione, che offre numerose soluzioni e iniziative anche in riferimento all’edilizia convenzionata. I cantieri di Progedil 90 abbracciano l’intera Capitale e provincia e permettono di avere un’ampia scelta in base alle proprie esigenze.

Infine ricordiamo che gli interventi di edificazione possono avvenire sia su terreni in diritto di proprietà, sia su quelli in diritto di superficie. Nel primo caso oltre alla proprietà dell’immobile si detiene la proprietà del terreno su cui l’immobile esiste; mentre nel diritto di superficie il terreno è messo a disposizione dal Comune.

Per il territorio della Capitale esistono anche elenchi completi di edilizia convenzionata a cui si può accedere liberamente.

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Bonus Mobili 2016: i nodi da sciogliere per le giovani coppie

Bonus Mobili 2016: i nodi da sciogliere per le giovani coppie

La buona notizia: con l’ultima manovra finanziaria (legge n. 208 del 28 dicembre 2015) il bonus mobili 2016 è stato esteso anche alle giovani coppie under 35 che comprano arredi per la casa acquistata da destinare ad abitazione principale, senza necessità di eseguire interventi di ristrutturazione edilizia.

Quella cattiva: a oggi i contorni di questa misura sono ancora sfumati per cui, in attesa di un chiarimento che verosimilmente arriverà a breve dall’Agenzia delle Entrate, esistono ancora molti dubbi interpretativi che saranno poi inseriti nel nuovo Dossier Bonus Mobili e Arredi 2016 realizzato dalla Redazione di Ediltecnico.

Iniziamo da ciò che sappiamo per certo. Per giovani coppie si intendono due persone sposate o che convivono more uxorio da almeno 3 anni di cui almeno una deve avere meno di 35 anni di età. Secondo punto fermo: si può fruire dell’agevolazione per arredare una casa acquistata da destinare ad abitazione principale senza necessità si eseguire lavori. Terzo punto fermo: il bonus mobili 2016 per le coppie under 35 si applica sul 50% di una spesa massima di 16.000 euro.

Detto questo, come anticipato, permangono ancora dei nodi da sciogliere che la lettura della Legge di Stabilità 2016 non riescono a chiarire. Anzitutto, attenendosi al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale, pare che le coppie debbano essere già sposate nel momento in cui hanno acquistato la casa. Per motivi di equità, però, sarebbe logico pensare che il bonus sugli arredi possa essere utilizzato anche da chi, per esempio, ha rogitato prima di sposarsi (purché ovviamente la data fissata per le nozze sia ragionevolmente prossima).

Un secondo dubbio piuttosto importante che la disposizione sulla legge finanziaria non chiarisce è la data di acquisto della casa. Insomma, non c’è scritto da nessuna parte che l’abitazione debba essere acquistata nel 2016. In questo caso, quindi, rientrerebbero nell’agevolazione del bonus mobili 2016 le giovani coppie che hanno acquistato casa l’anno scorso e comprano i mobili quest’anno. Ma anche, sempre a rigore di logica, chi ha versato una caparra sugli arredi nel corso del 2015 e rogiterà quest’anno.

Infine, ma non meno importante, è fondamentale che vengano fornite interpretazioni ufficiali per quanto riguarda l’età. In altri termini, il limite dei 35 anni si applica alla data del rogito dell’abitazione o a quella dell’acquisto dei mobili? E ancora, poiché la manovra parla di coppie di acquirenti si dovrà chiarire se il bonus arredi per il 2016 sarà valido anche se è solo uno dei due membri della coppia ad acquistare la casa o, altro caso, solo uno dei due acquisti i mobili da destinare all’abitazione.

Come si vede gli aspetti su cui si attende una spiegazione ufficiale sono molti e tutti rilevanti. Intanto ricordiamo che è disponibile il dossier Bonus Mobili e Arredi 2016 nel quale, oltre alla già citata agevolazione per le coppie sotto i 35 anni di età, viene preso in considerazione anche il bonus “classico” legato ai lavori di recupero edilizio e che rimarrà valido fino al 31 dicembre 2016.

Oltre alla lettura del dossier, per rimanere aggiornato in tempo reale su questo argomento consigliamo di iscriversi gratuitamente alla newsletter editoriale di Ediltecnico.

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Anche le tende oscuranti Velux sbarcano nell’Universo di Star Wars

La Star Wars & VELUX Galactic Night Collection è una nuova linea di tende oscuranti manuali pensate per bambini e ragazzi … ma non solo. Ispirandosi al nuovo film “Il risveglio della forza”, la collezione propone due fantasie simboliche della saga di Star Wars: “Darth Vader”, il cattivo per antonomasia della saga e “The Death Star”, la stazione da battaglia orbitante conosciuta nella versione italiana del film come “La Morte Nera”.

Non solo, la collezione propone anche due fantasie per i nuovi personaggi “Kylo Ren” e “Robots” nel quale oltre alla inossidabile coppia D3BO e C1P8, appare anche il nuovo droide coprotagonista del settimo film della saga creata da George Lucas.

Dunque, l’affidabilità e la funzionalità dei prodotti VELUX si uniscono alle avventure dei personaggi di Star Wars in questa nuova linea di tende oscuranti che assicurano il giusto oscuramento in qualsiasi momento del giorno.

Ognuno troverà il suo personaggio tra i 4 emozionanti soggetti disponibili che si vedono qui sotto.
velux star wars Anche le tende oscuranti Velux sbarcano nell’Universo di Star Wars

Le tende oscuranti a rullo Star Wars & VELUX Galactic Night Collection sono facili da posizionare attraverso la barra di manovra. Scorrono dall’alto verso il basso su guide laterali in alluminio satinato e possono essere alzate e abbassate a piacere, o fermate in qualsiasi punto. Per le finestre non del tutto accessibili, è possibile acquistare un’asta di manovra e un adattatore compatibili con la propria tenda oscurante.
Star Wars VELUX Anche le tende oscuranti Velux sbarcano nell’Universo di Star Wars

Materiale

Le tende oscuranti a rullo Star Wars & VELUX Galactic Night Collection sono realizzate con un resistente telo in poliestere a cui viene applicata pellicola in alluminio riflettente, sulla parte rivolta verso l’esterno. I tessuti delle tende VELUX sono conformi alla certificazione Oeko-Tex Standard 100 che ne attesta la massima affidabilità.

Star Wars VELUX 2 Anche le tende oscuranti Velux sbarcano nell’Universo di Star Wars

Garanzia

I prodotti VELUX sono realizzati con materiali di altissima qualità e progettati per durare a lungo nel tempo. Tutte le tende e tapparelle VELUX sono coperte da una garanzia di 3 anni. È possibile trovare i prodotti Star Wars & VELUX Galactic Night Collection presso i rivenditori autorizzati VELUX o direttamente sul sito e-commerce del produttore.

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Muri di cinta: non serve MAI il Permesso di Costruire, basta una SCIA

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La realizzazione muri di cinta (altrimenti detti muri di recinzione) e le cancellate che non superano la soglia della “trasformazione urbanistico-edilizia” non richiede il permesso di costruire. Lo dice il Consiglio di Stato. In generale, la loro realizzazione rimane assoggettata al regime della SCIA, se non superano in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia. Serve invece il permesso di costruire quando superano la soglia.

Ma per definizione i muri di cinta non superano tale soglia, quindi i muri di cinta non richiede mai il permesso di costruire.

Lo conferma la sesta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 10/2016 del 4 gennaio.

Ricordiamo che per muro di cinta (nella dizione contenuta nell’art. 4, comma 7, lett. c), d.l. 5/10/1993 n. 398, convertito con modificazioni in Legge 4/12/1993 n. 493, e sostituito per effetto dell’art. 2, comma 60, l. 23.12.1996 n. 662) si deve intendere l’opera di recinzione che non modifica sostanzialmente la conformazione del terreno e che assume natura pertinenziale in quanto ha solo la funzione di delimitare, proteggere o al limite abbellire la proprietà.
Un muro può essere qualificato come muro di cinta quando ha determinate caratteristiche:
– destinazione a recingere una determinata proprietà,
– altezza non superiore a tre metri,
– emerge dal suolo ed ha entrambe le facce isolate dalle altre costruzioni.

Nel Testo unico dell’edilizia (d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non è scritto se per il muro di cinta ci sia bisogno del permesso di costruire come intervento di nuova costruzione (ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera e) e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) o se sia sufficiente la denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 del medesimo d.P.R. n. 380 del 2001.

In seguito viene richiesta la segnalazione certificata di inizio di attività, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dal comma 4-bis dell’articolo 49 d.-l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.

Per capire che tipo di permesso occorre, bisogna far riferimento all’impatto effettivo che le opere generano sul territorio, dice il CdS.

“L’orientamento prevalente di questo Consiglio di Stato, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, è nel senso che più che all’astratto genus o tipologia di intervento edilizio (sussumibile nella categoria delle opere funzionali a chiudere i confini sui fondi finitimi) occorre far riferimento all’impatto effettivo che le opere a ciò strumentali generano sul territorio: con la conseguenza che si deve qualificare l’intervento edilizio quale nuova costruzione (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) quante volte abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie”.

Quindi “Sulla base di tale approccio attento al rapporto effettivo dell’innovazione con la preesistenza territoriale, e che prescinde dal mero e astratto nomen iuris utilizzato per qualificare l’opus quale muro di recinzione (o altre simili), la realizzazione di muri di cinta di modesti corpo e altezza è generalmente assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990”.

Come detto sopra, appare pleonastico l’aggettivo “modesto”, perchè un muro di cinta è sempre modesto, in quanto per definizione del suddetto d.l. 5/10/1993 n. 398 non altera mai la configurazione del territorio. Visto che il CdS considera “modesto” il muro di cinta che non altera il territorio, l’aggettivo diventa di troppo.

Ne consegue che la sentenza del CdS vale per tutti i muri di cinta. Dunque, tale sentenza non dice niente di nuovo rispetto all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo introdotto dal comma 4-bis dell’articolo 49 d.-l. 31 maggio 2010, n. 78, come convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122.

“Non contraddice quanto appena detto la circostanza che, nel caso specifico, la precitata sentenza di questa Sezione n. 3408 del 2014, il Collegio abbia invece ritenuto necessario il permesso di costruire per la realizzazione di un muro di cinta con altezza al colmo pari a 1,70 mt., tenuto conto del fatto che la ratio decidendi era nel senso che quel singolo intervento aveva determinato un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia”.

Dunque, non c’è una misura standard oltre alla quale si può dire che il muro di cinta cessa di essere tale e cambia la connotazione territoriale e necessita di PDC. Dipende dal singolo territorio, dalla sua conformazione e dalle opere che vi sono già costruite.

Tutti i virgolettati sono tratti dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 10/2016 del  4 gennaio sui muri di cinta.

 

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La SCIA in edilizia

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Con la legge 11 novembre 2014, n. 164, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 “Decreto sblocca Italia”, sono state apportate sostanziali modifiche alla Segnalazione certificata inizio attività, di cui all’articolo 22, commi 1, 2…

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Come cambia il protocollo ITACA con i nuovi decreti efficienza energetica

Come cambia il protocollo ITACA con i nuovi decreti efficienza energetica

Il Protocollo ITACA è uno strumento di valutazione del livello di sostenibilità ambientale ed energetica degli edifici o dell’intervento che si sta eseguendo su di essi.

In questo articolo, si vuole analizzare come variano le valutazioni da effettuare per la redazione del Protocollo ITACA, alla luce dei nuovi decreti attuativi della legge 90/2013 (per un’analisi dei contenuti la Redazione consiglia l’ebook Certificazione e progettazione energetica dopo il 1° ottobre 2015).

Il Protocollo ITACA da un lato analizza le prestazioni di un edificio osservandone i consumi, dall’altro analizza l’impatto sull’ambiente e quindi sulla salute dell’uomo.

Al termine della valutazione, il Protocollo ITACA, ci fornisce un punteggio, che varia da 1 a 5 e che indica la qualità del nostro edificio, ovvero il livello di sostenibilità ambientale raggiunto.

I punteggi che si possono ottenere sono:

-1 Rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente.
0 Rappresenta la prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o, in caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresenta la pratica corrente.
1 Rappresenta un lieve miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
2 Rappresenta un moderato miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica corrente.
3 Rappresenta un significativo miglioramento della prestazione rispetto ai regolamenti vigenti e alla pratica comune. È da considerarsi come la migliore pratica corrente.
4 Rappresenta un moderato incremento della migliore pratica corrente.
5 Rappresenta una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla migliore pratica corrente, di carattere sperimentale.

Successivamente alcuni comuni attuando normative regionali, hanno deciso di concedere bonus volumetrici, riduzione degli oneri di costruzione e urbanizzazione e riduzione di tasse locali, a coloro che applicando il protocollo ITACA avessero raggiunto un punteggio pari a un dato valore.

Con l’entrata in vigore dei decreti attuativi della legge 90/2013, (1° ottobre 2015), anche il protocollo ITACA, seppur indirettamente ha subito variazioni nell’analisi di alcuni criteri.

È da evidenziare subito, che non è possibile indicare con assoluta precisione il criterio di valutazione interessato dalla variazione, in quanto il Protocollo ITACA non è uniforme a livello nazionale, ma varia da regione in regione.

Questa non uniformità, si è resa necessaria in quanto bisognava contestualizzare il protocollo al reale contesto in cui lo si va ad applicare, evidenziando come un edificio considerato sostenibile a Trento, non lo è a Bari.

Cosa Cambia?

Le principali variazioni, a livello di analisi e valutazioni, che possiamo riscontrare nel pPotocollo ITACA, sono scaturite dal decreto “requisiti minimi”, ampiamente analizzati su ediltecnico con i seguenti articoli:

– Requisiti minimi comuni a tutti gli interventi

– Requisiti minimi – nuova costruzione, ampliamento e ristrutturazioni di primo livello

– Requisiti minimi – ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni energetiche

– Requisiti minimi – interventi sugli impianti

I nuovi decreti efficienza energetica, all’interno della sezione requisiti minimi, presentano infatti valori più stringenti, che implicano per i progettista, la necessità di adottare stratigrafie e impianti più performanti.

Cambia innanzitutto la modalita’ di calcolo di alcuni parametri

Alcuni criteri del protocollo prevedono il confronto dei consumi dell’edificio, con valori limite, prima stabiliti a livello tabellare dal d.lgs. 192/05 ss.mm.ii..

Con l’entrata in vigore dei nuovi decreti attuativi, viene introdotto ed applicato il concetto di edificio di riferimento, ovvero edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati.

Non vengono, quindi, più utilizzate le tabelle del D.Lgs. 192/05, aggiornate con il d.lgs. 311/2006, che prevedevano il calcolo dei consumi limite in base al Rapporto di forma dell’edificio (S/V), e alla zona climatica e quindi ai gradi giorno della località, ma il tutto si basa appunto con il confronto con l’edificio di riferimento.

Altra importante variazione, che potrebbe scaturire dai nuovi decreti, riguarda il calcolo dei consumi energetici per la climatizzazione estiva, prima valutati esclusivamente tenendo conto dell’involucro, dell’ombreggiamento e delle scelte architettoniche, e che ora potrebbero tenere in considerazione anche i consumi dell’edificio di riferimento che prevede l’adozione di un impianto di climatizzazione estivo standard rispetto alle efficienze stabilite dalla normativa.

Come abbiamo visto all’inizio, per ottenere punteggi all’interno di ITACA, è necessario andare “oltre la norma” utilizzando elementi costruttivi, stratigrafie e impianti che possiedono caratteristiche migliori rispetto ai valori limite imposti per legge.

Questo nuovo approccio alla progettazione e alla verifica di parametri termici dell’edificio, unito a una richiesta normativa di utilizzo di sistemi e impianti sempre più performanti, implicano che realizzare edifici con punteggi di Protocollo ITACA elevati risulterà sempre più difficile.

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Progettare e riqualificare per l’efficienza energetica

Fabrizio Russo, Giuseppe Messina, Jonathan Gorgone , Giovanni D’Amico, Massimiliano Cammarata, Giuliano Cammarata , 2013, Maggioli Editore

Il libro affronta il tema dell’efficientamento energetico del costruito e della progettazione degli Edifici a Energia Quasi Zero attraverso l’evoluzione della normativa e l’esposizione di esempi di buone pratiche e progetti svolti.
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Cantieri: il rapporto tra coordinatore per la sicurezza e committente

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Delega di funzioni e bilanciamento delle responsabilità tra committente e coordinatore per l’esecuzione dei lavori: un tema rilevante in materia di sicurezza sul lavoro. Mediante la sentenza n. 16/2016 depositata lo scorso 5 gennaio, la quarta sezione penale della Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alla posizione di garanzia gravante sul committente con riferimento a questo specifico aspetto.

La suprema Corte ha rammentato che a partire dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 494/1996, nella giurisprudenza di legittimità la responsabilità del committente ha cominciato ad essere derivata dalla violazione di alcuni obblighi specifici, quali l’informazione sui rischi dell’ambiente di lavoro e la cooperazione nell’apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ritenendosi che resti ferma la responsabilità dell’appaltatore per l’inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti.

Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d’opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l’appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un’applicazione automatica, “non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull’organizzazione e sull’andamento dei lavori”.

Leggi anche l’articolo Il coordinatore per la sicurezza in cantiere: come cambia una professione.

La Cassazione ha inoltre sottolineato che la nomina di un coordinatore per l’esecuzione alloca doveri prevenzionistici tanto sulla figura del committente che su quella del coordinatore per la esecuzione. I giudici hanno richiamato la previsione contenuta nell’art. 6 del d.lgs. n. 494/1996 (la norma vigente al tempo del fatto oggetto di pronuncia), attualmente riproposta mediante l’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 81/2008, secondo la quale la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori non esonera il committente dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi posti in capo al coordinatore per l’esecuzione. Nello specifico alla lettera a) dell’art. 93 si può leggere che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori durante la realizzazione dell’opera verifica l’applicazione da parte dell’impresa esecutrice o dei lavoratori autonomi delle disposizioni loro pertinenti contenuti nel piano di sicurezza e di coordinamento. Ciò implica che il committente è tenuto a svolgere un’attività di vigilanza sull’adempimento da parte del coordinatore della verifica che l’impresa esecutrice abbia osservato le disposizioni ad essa pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

Ciò, ha concluso la Cassazione, rende palese l’infondatezza del rilievo difensivo per il quale la “delega di funzioni” rilasciata dal committente al coordinatore per l’esecuzione dei lavori esonera il primo dall’obbligo di vigilare sugli adempimenti ai quali il secondo è tenuto. Quello di vigilare sull’operato delle ditte esecutrici non è obbligo possibile oggetto di delega dal committente al coordinatore, essendo previsto dalla legge in via originaria in capo al coordinatore per l’esecuzione. Non vi è luogo quindi ad alcuna delega di funzioni al riguardo, e l’area di rischio governata dal committente è pertanto definita in passato dall’art. 6 citato ed oggi dall’articolo 93, comma 2, d.lgs. n. 81/2008.

Consulta anche l’articolo intitolato Linee Guida CNI coordinatore della sicurezza (CSE): la nuova circolare.

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Coordinatore per la sicurezza in cantiere – Nuova linea guida

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La figura del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dell’opera è certamente una delle figure più dibattute dell’intero scenario dei cantieri temporanei o mobili.
Istituito per effetto del recepimento delle direttive comunitarie in…

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Legge sulla Green Economy: ecco il Mobility manager, “maestro” per spostamenti casa-scuola-casa

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Un pacchetto di misure, approvato definitivamente prima delle feste natalizie, sui diversi settori dell’economia verde. È la nuova legge sulla Green Economy (o Collegato ambientale) e prevede tra le altre cose l’introduzione del Mobility manager scolastico (con il compito di coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni) e 12 mesi di prova per il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Si tratta di due novità non novità (e vedremo perchè) e anche delle due misure più “peculiari” del provvedimento. Con “misure peculiari” intendo dire che, pur essendo legate a temi  di cui si dibatte già molto (mobilità sostenibile e riuso), non si tratta di pratiche diffuse in tutto il Paese. Allo stesso modo (e per fortuna) si parla spesso di VIA e prevenzione del dissesto idrogeologico, che pure sono contenuti all’interno della Legge sulla Green economy.

E partiamo proprio dai contenuti più generali. Prima di tutto, ecco tutto il provvedimento. Poi possiamo dire che la legge sulla Green economy mette in atto misure sul contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali. Tali misure hanno come obiettivo di concepire un nuovo modello di sviluppo basato sulla sostenibilità ambientale attraverso una serie di semplificazioni e di incentivi che premiano i comportamenti virtuosi di consumatori, produttori e istituzioni in campo ambientale. Tra le disposizioni:

– valutazione di impatto ambientale (incentivi per la differenziata, recupero e riuso della materia),
– gestione dei rifiuti,
– blue economy,
– prevenzione del dissesto idrogeologico,
– appalti verdi,
– 35 milioni per la mobilità sostenibile
– 1,8 milioni di euro per le Aree Marine Protette,
– pacchetto di norme che puntano a favorire il riuso dei materiali,

Oltre a queste, ci sono alcune curiosità interessanti e molto particolari che vi segnaliamo. Partiamo dal Mobility manager scolastico, che in materia di car sharing, spostamenti collettivi o non motorizzati casa-scuola-casa, miglioramento della vita e della qualità urbana e diffusione della cultura della mobilità sostenibile porta delle novità.

 

Mobility manager scolastico: cos’è?

La prima “novità” è l’introduzione del mobility manager scolastico, con il compito di organizzare e coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni. Il Miur delineerà meglio la figura ed emanerà le linee guida, entro 60 giorni a partire dall’entrata in vigore della legge, che dovranno favorire l’istituzione del mobility manager in tutti gli istituti scolastici.
L’obiettivo è quello di promuovere tra i ragazzi un’abitudine agli spostamenti collettivi o non motorizzati, diffondere una cultura della mobilità sostenibile nei giovani e facilitare tra gli studenti esperienze partecipative tese al miglioramento della qualità urbana.

Dobbiamo sottolineare che a istituire la figura del Mobility Manager è stato il decreto Ronchi (decreto del Ministero dell’Ambiente 27/1998). Il Mobility Manager consente di dare risposte di breve periodo ai problemi della congestione del traffico e delle sue conseguenze sulla salute perchè opera sul governo della domanda di trasporto, lavorando in particolare sugli spostamenti sistematici e sui comportamenti delle persone.

Al contrario, l’ente locale, tradizionalmente, ha un ruolo più orientato all’offerta e alla pianificazione.

Il Mobility Manager d’area svolge appunto la funzione di tramite tra le due figure: individua i migliori interventi sull’offerta che favoriscono le azioni sulla domanda seguite dai Mobility Manager Aziendali. Il Mobility Manager aziendale svolge un ruolo di pianificazione all’interno dell’azienda e permette di ottimizzare i costi aziendali per gli spostamenti, in armonia con le politiche di mobilità sostenibile del territorio in cui si trova l’azienda, migliorandone l’immagine complessiva e il rapporto con gli stakeholders.

È bene sottolineare anche che esperienze di Mobility Manager sono state già attivate in alcuni Comuni tra cui Reggio Emilia, Alcamo e Torino e in alcune scuole di altri comuni italiani aderenti al progetto “Progetto di introduzione nelle scuole superiori della figura del mobility manager studentesco – Mobilità di Classe”, sviluppato da Legambiente ed Euromobility in collaborazione con FIAB e #Salvaciclisti. Per questo motivo ho scritto “novità” tra virgolette. Non siamo ironici: utilizzare a livello nazionale le buone idee precedentemente applicate a livello locale è una buona pratica.

Secondo la Legge sulla Green Economy, il Mobility manager dovrà:
– coordinare gli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni, coordinarsi con gli altri istituti scolastici dello stesso comune;
– segnalare all’ufficio scolastico regionale problematiche legate al trasporto dei disabili;
– favorire l’utilizzo della bicicletta e di servizi di noleggio di veicoli elettrici o a basso impatto ambientale;
– verificare soluzioni su gomma e su ferro per il miglioramento dei servizi e l’integrazione degli stessi.

QUI TROVERETE UNA PUNTATA DI REPORT IN CUI SI PARLA DI MOBILITY MANAGER

Altra “novità” è il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo. Il sistema è in prova per 12 mesi per chi vuole adottarlo.

 

Il Sistema del vuoto a rendere su cauzione

La seconda “novità” è in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente: per 12 mesi è in prova il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
Ho scritto anche in questo caso “novità” perché quello del vuoto a rendere è un sistema vecchio che viene reintrodotto.

Ma come funziona? Ecco: al momento dell’acquisto dell’imballaggio pieno, precisa la norma, l’utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell’imballaggio usato. Con regolamento verranno determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi. Al termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di prodotto nonché ad altre tipologie di consumo.

Le altre due novità

La terza riguarda il settore degli appalti verdi (cosiddetto “green public procurement”), agevolato il ricorso agli appalti verdi per gli operatori in possesso di certificazione ambientale europea.

La quarta prevede l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi.

Ermete Realacci ha commentato subito: “Una buona notizia per il Paese, una piccola finanziaria verde che aiuta la società e le imprese ad andare nella direzione di un’economia più green e circolare. La strada indicata anche dalla Cop21 di Parigi. Con questa legge si risponde inoltre ad alcune esigenze molto sentite dai cittadini, come l’infortunio in itinere anche per chi va al lavoro con la bicicletta, il credito di imposta sugli interventi di bonifica dell’amianto per le imprese, le misure contro le cosiddette carrette dei mari, il divieto di gettare mozziconi di sigaretta e micro rifiuti e la impignorabilità degli animali domestici”.

La legge sulla Green Economy introduce novità valide, in particolare è buona l’idea di diffondere il Mobility manager e ri-diffondere il Sistema del vuoto a rendere su cauzione. Il fatto che siano già state sperimentate entrambe è un vantaggio, perché ci sono esperienze a cui possiamo fare rifermento come esempi pratica da applicare o modificare dove necessario.

 

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Regime forfettario professionisti tecnici: le novità del 2016

Regime forfetario professionisti tecnici

È un 2016 di importanti cambiamenti quello appena giunto per i professionisti (compresi quelli tecnici): la Legge di Stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre) innesta numerose modifiche nella disciplina fiscale per tali soggetti. Le novità più rilevanti riguardano il regime forfettario (ovverosia i contribuenti che possono adottare il regime agevolato poiché non superano determinate soglie di ricavi o compensi): a tal riguardo viene infatti abbattuta al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva. Tale percentuale potrà essere applicata per 5 anni per chi inizia una nuova attività dal 2016 (a prescindere dall’età anagrafica) mentre per chi ha iniziato l’attività nel 2015, a partire dal 2016 si potrà applicare la nuova aliquota del 5% per i 4 anni residui, pertanto fino al 2019.

Per i forfetari viene inoltre innalzata la soglia di ricavi e compensi incassati al fine di rispettare il requisito di applicazione del regime agevolato: rispetto agli importi dello scorso anno vi è un incremento di 10mila euro per tutte le categorie, e di 15mila euro per i professionisti.

Tramite le novità contenute nella Legge di Stabilità, per quanto riguarda gli artigiani e chi svolge attività di impresa edile, giunge inoltre la possibilità di risparmiare sui contributi, in maniera tale da rendere meno pesante questo onere soprattutto nella fase di avvio dell’attività.

In ulteriore istanza viene abrogato dell’obbligo di confrontare il reddito da lavoro dipendente con il reddito da lavoro autonomo per attestare che il secondo dei due supera il primo. Tale regola viene abrogata e sostituita con la più semplice regola che impone di non superare un reddito da lavoro dipendente di 30mila euro per il forfettario: il tetto non si applica qualora il rapporto di lavoro sia cessato.

Per orientarsi all’interno di tale temperie di novità normative Maggioli Editore presenta il nuovo e-book intitolato Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità, firmato dall’esperta autrice Lisa de Simone. Una vera e propria guida capace di effettuare l’identikit del regime forfetario: dalle regole per l’accesso, fino alla tassazione e l’avvio dell’attività. All’interno dell’e-book viene poi analizzato il sistema previdenziale delle singole figure professionali, architetti, ingegneri, geometri, autonomi e professionisti senza Cassa, artigiani e imprese, proponendo una lista completa delle verifiche da fare per valutare la convenienza a passare al nuovo regime quando si ha un’attività già avviata.

A completare l’e-book contribuiscono i modelli per l’avvio dell’attività e l’iscrizione alle casse previdenziali, una serie di formule per la corretta compilazione delle fatture e 70 quesiti risolti per chiarire i dubbi più diffusi in materia.

copertina regime forfetario Regime forfettario professionisti tecnici: le novità del 2016

Regime forfetario dei professionisti tecnici dopo la Legge di Stabilità

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Sinergie tra termografia a infrarossi e ultrasuoni airborne nella manutenzione predittiva

diagnosi-energetica

La termografia ad infrarossi è una tecnica ampiamente conosciuta e di sperimentata efficacia nella manutenzione predittiva degli impianti elettrici ed in genere di tutti gli impianti ed i processi industriali ove la temperatura rappresenti un fattore critico per l’affidabilità e la sicurezza. L’immagine termografica è una “mappa” dell’energia raccolta dalla termocamera ed emessa dal componente oggetto di indagine.

I limiti di applicazione della termografia sono l’esistenza di una linea diretta di vista (in pratica, la possibilità di inquadrare l’oggetto con la termocamera) e l’emissività del’oggetto (se l’emissività è troppo bassa l’energia emessa dall’oggetto può divenire inferiore a quella che l’oggetto stesso rileva dall’ambiente e quindi il rilievo inaffidabile).

I limiti “predittivi” della termografia, in taluni casi, consistono proprio nella sua natura intrinseca: quando l’evolversi di un guasto incipiente ha raggiunto un certo livello termico, se da un lato è positivo averlo rilevato prima che evolva in guasto effettivo o in incidente, il componente dev’essere comunque sostituito, perché deteriorato dall’aumento della temperatura.

Gli ultrasuoni airborne sono un tecnica meno conosciuta, ma altrettanto efficace, che si configura sia come “completa” a sé stante, sia come perfettamente complementare alla termografia per alcune indagini. La tecnica ultrasonora consiste nella rilevazione del rumore ultrasonoro nelle frequenze non udibili all’orecchio umano (dai 15000 hz e maggiori) e nella conversione, mediante uno specifico circuito eterodinico presente nello strumento, di tali rumori in frequenze udibili che mantengono la stessa “caratteristica qualitativa” del suono (senza perdere la misure di decibel originali), rendendo distinguibili da un operatore addestrato le diverse anomalie. L’operatore, nei modelli più diffusi, ascolta il rumore “convertito” mediante una cuffia che nel contempo lo protegge dalle interferenze causate del rumore udibile presente all’interno dell’azienda ove avviene la rilevazione. Il vantaggio di rilevare rumori ad elevata frequenza consiste anche nell’elevata direzionalità di tali rumori, e quindi nella precisa individuazione della loro sorgente di emissione.

Gli strumenti più moderni e costosi sono in grado di registrare in file il rumore originale rilevato, e dispongono di software che ne consentono analisi avanzate in frequenza, facilitando anche l’individuazione della specifica sorgente di emissione in macchine complesse.

 Sinergie tra termografia a infrarossi e ultrasuoni airborne nella manutenzione predittiva

Si vedano gli esempi che seguono.

Il deteriorarsi dei cuscinetti o degli avvolgimenti di statore di un motore elettrico, rovinati a causa dell’attrito e/o del non allineamento dell’albero motore, possono venire individuati in modo tardivo dalla termocamera, ma in modo più precoce dal rilevatore ultrasuoni airborne con analisi in frequenza, visto che il deteriorarsi dei ruotismi ed il conseguente attrito generano l’emissione (molto prima di generare incrementi termici o rumori udibili) di suoni ad elevata frequenza.

 Sinergie tra termografia a infrarossi e ultrasuoni airborne nella manutenzione predittiva

Un altro limite predittivo della termografia è costituito nelle indagini sul tracking o sull’effetto corona negli impianti di media ed alta tensione: si tratta di fenomeni “energeticamente” troppo piccoli perché producano un aumento di temperatura rilevabile con uno strumento ad infrarossi. Per contro, quando avviene il guasto è improvviso e disastroso, viste le elevate tensioni in gioco e l’importanza degli impianti che le utilizzano. Ma il fenomeno del tracking e dell’effetto corona generano emissione di ultrasuoni airborne ad elevata frequenza (prima che l’effetto corona diventi udibile all’orecchio umano), rendendo di fatto utilizzabili ed affidabili le indagini ultrasonore. Esistono inoltre indagini ultrasonore con sonde magnetiche che rendono possibile l’ispezione su quadri di  media tensione chiusi

Altro esempio è quello del controllo termografico del corretto funzionamento degli scaricatori di condensa nelle linee di trasporto vapore. Se per taluni modelli di scaricatori e per alcune combinazioni di valori pressione-temperatura in gioco la termocamera può riuscire ad individuare gli scaricatori non funzionanti, spesso il solo controllo delle temperature della linea a monte ed a valle dello scaricatore non è in grado di fornire indicazioni affidabili, perché richiederebbe la conoscenza degli specifici parametri termodinamici della linea e dei loro riflessi sul comportamento del dispositivo. Per contro, uno strumento rilevatore di ultrasuoni equipaggiato con una sonda a contatto che rilevi il rumore trasmesso per via solida, che tenga in osservazione diversi cicli di funzionamento (apertura e chiusura) dello scaricatore, è riconosciuto come la tecnica più affidabile per monitorarne la corretta operatività, in quanto l’interpretazione del dato non è resa complicata dalla conoscenza dei fattori termodinamici di processo e dai loro riflessi sulla temperatura superficiale.

Da questi pochi esempi, che trattano di indagini di grande importanza, si vede come le 2 tecniche termografica ed ultrasonora siano complementari e come l’affidabilità di talune interpretazioni non possa prescindere da procedure operative di condition monitoring che le applichino entrambe.

La ISO 18436-8:2013 “Condition monitoring and diagnostics of machines – Requirements for qualification and assessment of personnel – Part 8: Ultrasound” definisce i requisiti dei corsi di formazione, che a breve saranno attivati anche in Italia, per la formazione del personale che debba utilizzare strumenti ad ultrasuoni per la manutenzione preventiva. Chi fosse interessato può contattare l’autore del presente articolo.

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Il volume è un manuale teorico-pratico per le indagini termografiche in ambito elettrico ed industriale. Nei primi capitoli si forniscono le basi fisiche della materia, le indicazioni sulle caratteristiche tecniche delle termocamere e sulle fondamentali tecniche di misura. Si passa poi…

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