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Servizi in architettura e ingegneria, potere ai piccoli (e ai giovani)?

Servizi in architettura e ingegneria, le Linee guida

L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato le Linee guida sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (mediante la determinazione 4/2015) che aggiornano quelle del 2010. Si tratta di un importante supporto capace di fornire un ausilio alle Amministrazioni pubbliche nell’atto di affidare correttamente gli incarichi di progettazione.

Le nuove Linee guida tengono conto delle criticità segnalate dagli operatori del settore nel corso della consultazione pubblica del 2014, oltre che delle modifiche al sistema per la determinazione dei compensi da porre a base di gara introdotte dal Decreto Parametri bis (decreto ministeriale 143/2013).

Tempo di premiare la qualità
Il mercato della progettazione si apre in maniera decisa? La nuova cornice dispositiva relativa all’affidamento dei servizi in architettura da questo punto di vista ha il pregio di affrontare alcune rilevanti problematiche: in particolare quelle relative alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti e degli studi di minore dimensione. Alcune norme infatti (in particolare quelle previste dal d.P.R. 10 dicembre 2010, n. 207) ponevano limiti troppo alti in termini di fatturato ed organico minimo per partecipare alle procedure di gara.

All’interno delle Linee guida l’ANAC getta luce sulla necessità che le procedure siano realmente orientate a selezionare progetti di qualità, mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – da considerarsi il sistema di riferimento per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura – ed il rispetto dei parametri fissati nel decreto ministeriale di cui sopra.

Cosa cambia
Tre le operazioni necessarie, secondo le Linee guida ANAC, una volta che siano state stabilite la classe e la categoria di appartenenza dei servizi da affidare. Eccole di seguito:
– la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
– la determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
– la specificazione, nel caso la gara si svolga mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.

Particolarmente interessante è quello che viene affermato dall’ANAC con riferimento ai requisiti relativi al personale: per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) va considerato l’organico medio annuo negli ultimi tre anni, mentre per i liberi professionisti il requisito va inteso come possesso delle unità minime stimate nel bando. Questi ultimi avranno la possibilità di raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

Consulta la Relazione AIR sulle Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Il commento degli architetti
Il commento del CNAPPC sulle novità non si è fatto attendere: “Si tratta sicuramente un segnale positivo per i progettisti italiani” hanno spiegato i rappresentanti del Consiglio con specifico riferimento allo sforzo dell’ANAC teso a riportare l’attenzione sulla qualità dell’offerta e della professionalità in luogo dei meri requisiti economici e di consistenza dello studio professionale. “Recependo numerose osservazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e della Rete delle Professioni Tecniche, l’Autorità ha, di fatto, segnato un importante passo nella direzione di privilegiare l’apertura del mercato della progettazione, la sua trasparenza e competitività, nonché la possibilità di valorizzare i giovani talenti”.

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Progettazione esecutiva di strutture miste in zona sismica

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Guida pratica alla progettazione

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Fatturazione Elettronica, il “come fare” per gli Ordini Professionali

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Da fine mese, precisamente dal 31 marzo, entra a regime la fatturazione elettronica anche per gli Ordini Professionali degli Architetti, degli Ingegneri e per i Collegi dei Geometri, in quanto amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo. La fatturazione elettronica manda in soffitta il cartaceo: tutte le amministrazioni (Regioni, Province, Comuni, Comunità montane e a tutte le altre amministrazioni centrali) dovranno essere pronte con la tecnologia per ricevere dai fornitori la fattura on line. È solo il completamento, atteso da tempo, del raggio d’azione della fatturazione elettronica: dal 6 giugno 2014 infatti l’obbligo di fatturazione elettronica era scattato per Ministeri e Scuole, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale.

Gli Ordini dei tecnici sono amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo quindi devono utilizzare la fatturazione elettronica.

 

La fatturazione elettronica dal 31 marzo riguarda anche gli Ordini Professionali Tecnici

Che rientrano nella lista delle amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, insieme alle istituzioni universitarie, le Camere di Commercio, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Coni, tutti gli enti pubblici non economici, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN).

 

Le linee guida per la fatturazione economica per gli Ordini Professionali

Come tutte le altre Amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, gli Ordini Professioanli devono:
1. Individuare all’interno della propria amministrazione gli uffici che saranno deputati alla ricezione delle fatture elettroniche;
2. Definire il canale mediante il quale comunicare con il Sistema di Interscambio (SDI);
3. Aggiornare le proprie informazioni contenute sull’indice PA aggiungendo il servizio di fatturazione elettronica a tutti gli uffici individuati che saranno destinatari di fattura elettronica secondo le Specifiche operative dell’AgiD;
4. Comunicare ai fornitori i codici univoci identificativi degli uffici destinatari di fatturazione elettronica;
5. Ricevere le fatture elettroniche provenienti dallo SDI ed effettuare le verifiche amministrative interne;
6. Inviare, eventualmente, al Sistema di Interscambio la notifica di accettazione o rifiuto della fattura non oltre 15 giorni dalla data di ricezione secondo le modalità riportate nelle Specifiche tecniche SDI relative all’esito della FatturaPA ;
7. Gestire i file fattura ricevuti all’interno del proprio sistema di contabilità;
8. Procedere alla loro conservazione secondo le normative vigenti.

 

Le linee guida per la fatturazione economica per i fornitori degli Ordini Professionali

Nel processo di fatturazione elettronica verso le PA i fornitori degli Ordini Professionali devono:

1. Predisporre la fattura nello standard tecnico previsto dalla normativa
2. Firmare la fattura con firma elettronica qualificata o digitale da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato che funge da intermediario
3. Inviare la fattura al Sistema di Interscambio (SDI), mediante uno dei canali previsti (PEC, FTP, cooperazione applicativa), che successivamente provvede alla consegna della fattura all’ufficio destinatario della PA
4. Ricevere le notifiche inviate dallo SDI e riguardanti le attività del SDI
5. Conservare digitalmente secondo le normative vigenti la fattura

In fase di compilazione della fattura elettronica i fornitori degli Ordini Professionali devono inoltre:
– inserire obbligatoriamente il codice ufficio della PA destinataria di fattura (comunicato dalla PA oppure reperibile su IPA)
inserire i codici CIG (Codice identificativo di gara) e CUP (Codice unico di progetto)
– inserire i dati fiscali PA obbligatori

L’obbligo di fatturazione elettronica, entrato in vigore il 31 marzo 2015 anche per gli Ordini degli Architetti e degli Ingegneri e per i Collegi dei Geometri, non è stato ancora esteso ai fornitori esteri.

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Revisione norme tecniche per le costruzioni 2015, ecco il testo della bozza

Revisione norme tecniche per le costruzioni 2015, ecco il testo della bozza

Se ne era parlato fino dal mese di novembre dello scorso anno, quando il Consiglio superiore dei lavori pubblici diede il suo OK alla revisione effettuata sulle norme tecniche delle costruzioni, risalenti al 2008.

Il testo della bozza approvata dai tecnici del CSLLPP può essere scaricato e sarà a breve soggetto a un’analisi da parte dell’ing. Nicola Mordà, blogger di Ediltecnico.

Scarica il testo della revisione Nuove Norme tecniche per le costruzioni (versione approvata dal CSLLPP a novembre 2014)

Per facilitare la navigazione all’interno del testo sono stati preparati dei segnalibri che consentono di consultare i capitoli e i paragrafi di interesse rapidamente.

Il testo è ora all’esame dei tecnici ministeriali e non si prevede a breve la sua definitiva approvazione. Secondo stime ottimistiche si può sperare che il testo veda la luce non prima di 6-8 mesi o, più verisimilmente, alla fine del 2015. Occorrerà poi altro tempo perché venga inserito in un decreto.

Ricordiamo che tra le novità più importanti contenute nel testo della revisione delle NTC08 c’è l’introduzione di coefficienti ridotti per l’adeguamento antisismico degli edifici esistenti. In pratica saranno meno severe le disposizioni gravanti sul costruito rispetto al nuovo di un 20% circa.

Manca invece una profonda revisione dei coefficienti per l’impiego del legno strutturale (la revisione non si discosta molto rispetto alla versione attualmente in vigore delle NTC) e mancano nuove norme sull’uso dei materiali innovativi.

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Risparmio energetico, da domani cambiano le regole: ecco in che modo

Risparmio energetico

Sono attesi per la giornata di domani all’esame della Conferenza unificata due decreti provenienti dal ministero dello Sviluppo in materia di prestazione energetica degli edifici. Si tratta più precisamente del decreto c.d. “Requisiti Minimi” (atteso all’approvazione definitiva) e delle nuove linee guida per la redazione dell’attestato di prestazione energetica (APE) degli edifici (su quest’ultimo non vi è ancora la certezza assoluta dei tempi).

È quindi tempo di grandi cambiamenti  in materia di risparmio energetico, secondo le previsioni del d.lgs. 192/2005 (modificato dalla legge 90/2013) ed in piena attuazione della direttiva europea 2010/31/UE.

Ecco i principali cambiamenti apportati da questi importanti provvedimenti.

1. Requisiti Minimi
Il primo decreto (“Requisiti Minimi”) stabilisce i criteri e fissa le metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, precisando quali strumenti di calcolo possono essere utilizzati, previa verifica e validazione da parte del Comitato Termotecnico Italiano. A tal riguardo viene in particolare creata la nozione di “edificio di riferimento”: si tratta di un edificio identico per sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti a quello definito dall’Appendice A all’allegato 1 al decreto. Proprio a tale edificio va parametrato l’edificio reale per cui il tecnico sceglie materiali adatti ed idonei a raggiungere la medesima prestazione energetica.

La prestazione energetica dell’edificio reale non dovrà risultare inferiore a quella calcolata sull’edificio di riferimento. Sarà compito del progettista raggiungere tale obiettivo mediante la previsione di componenti edili e impiantistici adatti.

Per approfondire il tema dell’APE leggi l’articolo Attestato di Prestazione Energetica, le sanzioni per chi non ha l’APE.

2. Linee Guida APE
Il secondo decreto è quello relativo alle linee guida nazionali per l’attestato di certificazione energetica (che va a sostituire il decreto dello Sviluppo economico del 26 giugno 2009).

Tra le novità più importanti in esso contenute c’è sicuramente la previsione di modalità di classificazione energetica degli edifici energetica uniformi su tutto il territorio nazionale, oltre ad un modello di attestazione della prestazione energetica unico anch’esso.

Le Regioni che hanno già provveduto a recepire la direttiva 2010/31 con proprio strumento regionale sono invitate a intraprendere misure atte a garantire un graduale adeguamento dei propri strumenti regionali di attestazione della prestazione energetica: il termine temporale per ottemperare a ciò ammonta a 2 anni dall’entrata in vigore del decreto.

Vengono inoltre previste 10 classi: la classe migliore (A4) richiede una prestazione EP inferiore a 0,4 EPgl, nr, Lst (2019/2021), mentre la peggiore (G) è assegnata agli edifici con prestazione EP maggiore di 3,5 EPgl, nr, Lst (2019/2021). La prestazione energetica viene pertanto espressa in termini di energia primaria non rinnovabile per la fornitura dei servizi presenti nell’edificio; inoltre la classificazione si configura come funzione del rapporto fra la prestazione energetica dell’edificio e quella dell’edificio di riferimento prevista per gli anni 2019/2021.

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APE – Guida all\’Attestato di Prestazione Energetica

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Conferenza stampa di Daniel Libeskind per Oikos

Il 13 marzo 2015 alle 11, presso lo Spazio Oikos in via Ingegnoli a Cologno Monzese (Milano), si terrà la conferenza stampa con Daniel Libeskind, in occasione della Milano Design Week.

 

INFO
Dove? Spazio Oikos in via Ingegnoli a Cologno Monzese (Milano)
Quando? 13 marzo 2015, ore 11
C’è il servizio Navetta? Si, verrà organizzato un servizio-navetta dalle 9.30 alle 11.00 dalle stazioni metro di Cascina Gobba e Cologno Sud.

 

daniel libeskind save the date Conferenza stampa di Daniel Libeskind per Oikos

 

SCRIVI A OIKOS
comunicazione@oikos-group.it

 

OPPURE REGISTRATI QUI
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Elezioni Inarcassa, day 2: non hai ancora votato? Non sei ancora spacciato

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Oggi è il secondo giorno della prima tornata di elezioni Inarcassa per il rinnovo del Comitato Nazionale dei Delegati per quinquennio 2015 – 2020, e visto che gli iscritti con contribuzione minima potrebbero avere una pensione paragonabile a quella sociale, le elezioni rischiano di diventare una valvola di sfogo. Le ultime riforme di Inarcassa hanno infatti portato ad aumenti consistenti dei contributi, in particolare sui minimi, facendo diminuire le pensioni attese a causa del passaggio al sistema contributivo. In campagna elettorale, chi votò la riforma ha promesso di cambiarla, chi si presenta per la prima volta ha promesso di rivoluzionarla. Come finirà?

Possono votare gli architetti e gli ingegneri formalmente iscritti nel ruolo previdenziale di Inarcassa al 10 ottobre 2014 e ancora iscritti alla data di votazione (10-11-12 marzo). Inarcassa dovrebbe aver inviato in tempo utile la scheda elettorale a tutti gli associati con le modalità per esprimere il voto.

Ci sono alcune cose che possono esserti utili per le elezioni Inarcassa del Comitato Nazionale dei Delegati 2015-2020. Eccole.

Nonostante l’iscrizione a Inarcassa non hai ricevuto il plico con il materiale elettorale.  Puoi salvarti. Contatta l’Ufficio di Segreteria al numero 06-85274277 per verificare se il tuo nominativo è presente nell’elettorato attivo, cioè se risulti formalmente iscritto a Inarcassa alla data di indizione delle elezioni (10/10/2014).
Se hai ricevuto la cartolina per ritirare il plico elettorale ma la sede del ritiro è molto lontana da te, chiama l’Ufficio di Segreteria al numero 06-85274277 per concordare con la società incaricata del recapito una seconda consegna.

Hai smarrito il plico con la modulistica elettorale. Sei quasi spacciato: Inarcassa non può emettere duplicati e, in assenza della modulistica originale, non è possibile esprimere il voto per corrispondenza. Se vuoi votare, devi spostarti: vai allo studio notarile designato per la tua provincia di residenza.

Se cambi spesso gestione previdenziale in base agli incarichi che ricevi e alcuni mesi nel corso dell’anno sei iscritto a Inarcassa, sei salvo se… eri già iscritto alla data di indizione delle elezioni (10 ottobre 2014).

Per votare non puoi neanche delegare qualcuno munendolo di delega apposita: devi votare tu in persona.

Se sei iscritto alla gestione separata INPS o sei dipendente, mi dispiace, ma non puoi votare: hanno diritto al voto solo i liberi professionisti regolarmente iscritti a Inarcassa.

Per votare per corrispondenza devo fare una Raccomandata A.R.? Niet! Il voto per corrispondenza può essere esercitato con Raccomandata semplice, anche se sulla busta prestampata è indicato Raccomandata AR (è indicato così, tanto per complicarti la vita…). Posso usare la PEC per votare? Nein! Il “Regolamento elettorale” non lo prevede, verrebbe compromessa la segretezza del voto.

 

Inarsind ha manifestato forti preoccupazioni per le elezioni Inarcassa, la più importante è che dopo anni di pensioni da urlo ci sarebbe il rischio di creare un debito previdenziale che in pochi anni renderebbe Inarcassa insostenibile. Leggi per approfondire questo problema Elezioni Inarcassa, il sistema contributivo ha generato povertà: serve un rimedio.

Come redazione abbiamo indagato sulle problematiche legate alla situazione di Inarcassa e abbiamo fatto una bella chiaccherata con  Lucia Coticoni dell’Ordine degli Ingegneri di Roma in Elezioni INARCASSA, serve equità tra le generazioni. Intervista a Lucia Coticoni e una con Loredana Regazzoni, qui INARCASSA opaca, è ora di cambiare. Loredana Regazzoni a Ediltecnico.

Bisogna cambiare, aspettiamo l’esito delle elezioni di Inarcassa: avete ancora oggi e domani per votare e dire la vostra.

 

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Detrazione 65% Ecobonus, si, ma qual è il massimo che posso detrarre?

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Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (successivamente modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi alla detrazione 65% per la riqualificiazione energetica, o Ecobonus. Gli interventi devono riguardare: la riqualificazione energetica di edifici esistenti, gli interventi sull’involucro degli edifici, l’installazione di pannelli solari, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Abbiamo già parlato negli ultimi giorni della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (30 mila euro è il valore massimo della detrazione fiscale).

Vediamo oggi la detrazione 65% per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e gli interventi sugli involucri degli edifici.

Detrazione 65% per la Riqualificazione energetica di edifici esistenti: max 100 mila euro di spesa

Per questi interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 100.000 euro.

Rientrano in questa tipologia i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 – Allegato A.

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

Non è stato stabilito quali opere o impianti occorre realizzare per raggiungere le prestazioni energetiche richieste. L’intervento, infatti, è definito in funzione del risultato che lo stesso deve conseguire in termini di riduzione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’intero fabbricato.

Pertanto, la categoria degli “interventi di riqualificazione energetica” ammessi al beneficio fiscale include qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida sulla prestazione energetica dell’edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma.

Il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale rappresenta “la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto, in regime di attivazione continuo” (allegato A del decreto legislativo n. 192 del 2005).

Gli indici che misurano il risparmio energetico sono elaborati in funzione della categoria in cui l’edificio è classificato (residenziale o altri edifici), della zona climatica in cui è situato e del rapporto di forma che lo stesso presenta.

ATTENZIONE! L’indice di risparmio necessario per fruire della detrazione deve essere calcolato facendo riferimento al fabbisogno energetico dell’intero edificio e non a quello delle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

L’indice di prestazione energetica richiesto può essere conseguito anche mediante la realizzazione degli altri interventi agevolati.

Per esempio, il risparmio energetico invernale, per il quale è previsto un limite massimo di detrazione di 100.000 euro, può essere realizzato mediante un intervento consistente nella sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, per il quale è previsto un limite di detrazione d’imposta di 30.000 euro (senza richiedere la misurazione del rendimento energetico conseguito), e/o attraverso la sostituzione di infissi, intervento con un limite massimo di detrazione di 60.000 euro.
In questo caso, se mediante la sostituzione dell’impianto di climatizzazione o degli infissi si consegue un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori richiesti, realizzando quindi “la qualificazione energetica dell’edificio”, si potrà fruire della detrazione nel limite massimo di 100.000 euro.
Non sarà possibile, ovviamente, far valere autonomamente anche le detrazioni per specifici lavori che incidano comunque sul livello di climatizzazione invernale, i quali devono ritenersi compresi (ai fini della individuazione del limite massimo di detrazione spettante) nell’intervento più generale.

Potranno, invece, essere oggetto di autonoma valutazione, ai fini del calcolo della detrazione, gli altri interventi di risparmio energetico agevolabili che non incidono sul livello di climatizzazione invernale, quali l’installazione dei pannelli solari. In questo caso, la detrazione potrà essere fatta valere anche in aggiunta a quella di cui si usufruisce per la qualificazione energetica dell’edificio.

Vuoi sapere tutto sulla detrazione 65% sulla riqualificazione energetica? Vai al nostro specialone!

Detrazione 65% Ecobonus, interventi sugli involucri degli edifici: max 60 mila euro di spesa

Per tali interventi il valore massimo della detrazione fiscale è di 60.000 euro.

Si tratta degli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperture, pavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/mqK, definiti dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008 e successivamente modificati dal decreto 26 gennaio 2010.

I parametri cui far riferimento sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori.

In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d’ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l’involucro riscaldato dell’edificio, verso l’esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).

La detrazione, sempre nella misura massima di 60.000 euro, è riconosciuta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari elencate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006.

Gli infissi sono comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell’infisso).

ATTENZIONE! La semplice sostituzione degli infissi o il rifacimento dell’involucro degli edifici, qualora questi siano originariamente già conformi agli indici richiesti, non consente di fruire della detrazione poiché il beneficio è teso ad agevolare gli interventi da cui consegua un risparmio energetico.

In questo caso è necessario quindi che, a seguito dei lavori, tali indici di trasmittanza termica si riducano ulteriormente: il tecnico che redige l’asseverazione deve perciò specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all’intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti.
Per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008 per la sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.

 

banner inviatospeciale 140x128 Detrazione 65% Ecobonus, si, ma qual è il massimo che posso detrarre?: “Per il momento, è tutto. Nella prossima puntata mi occuperò dei dettagli della detrazione 65% eco bonus per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, per i quali la detrazione può essere al massimo di 60 mila euro. Ricordate che nella puntata scorsa c’erano tutte le informazioni necessarie per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale e utilizzare la Detrazione 65%. Ne parliamo spesso, di detrazione per l’efficienza energetica, state sintonizzati su Ediltecnico. Ciao a tutti!”

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Progettare e riqualificare le pareti per ?l’efficienza energetica

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Il volume analizza nel dettaglio le chiusure verticali opache (pareti) e trasparenti (finestre), strutturandone lo  studio in due diverse sezioni. Nella prima parte, più teorica, vengono inizialmente trattate le caratteristiche principali delle componenti di involucro opache e…

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Diagnosi energetica degli edifici e APE, il software ANIT riceve l’OK dal CTI

Si chiama LETO 3 ed è il software realizzato dall’Associazione nazionale per l’isolamento termico e acustico per effettuare la diagnosi energetica degli edifici, per i calcoli necessari alla redazione dell’APE (attestato di prestazione energetica degli edifici) e per i calcoli della ex Legge 10 e decreto n. 28 del 2011 dedicato alle fonti di energia rinnovabile per l’edilizia.

Grazie a LETO 3, aggiornato alle nuove versioni 2014 delle norme UNI/TS 11300, l’associazione è stata inserita dal CTI (Comitato termotecnico italiano) nell’elenco delle software house accreditate.

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Diagnosi energetica degli edifici – Il software LETO 3 di ANIT

Il software prevede un’adeguata conoscenza delle norme che ne regolano l’utilizzo (ovvero le UNI TS 11300 Parti 1,2,3,4), è stato protocollato ufficialmente dal Comitato Termotecnico Italiano ed è quindi a tutti gli effetti uno strumento operativo per i professionisti del settore.

Per i professionisti tecnici interessati è possibile scaricare una demo gratuita della validità di 30 giorni.

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la logica di funzionamento dei diversi software distribuiti da ANIT

È possibile attivarlo con adeguato codice di attivazione fornito da ANIT (seguendo istruzione da maschera iniziale) per una durata di 365 giorni (modalità SUITE ANIT 2015 dedicata ai soci individuali 2015) oppure per una durata permanente (modalità acquisto).

Qui di seguito il video tutorial con una guida all’utilizzo del software LETO 3

Ricordiamo che le parti 1 e 2 delle UNI/TS 11300 sono state aggiornate recentemente. Per analizzare tutte le novità e i contenuti delle nuove versioni Ediltecnico consiglia l’e-book Le Norme  UNI/TS 11300 Parti 1 e 2.

lenormeuni Diagnosi energetica degli edifici e APE, il software ANIT riceve l’OK dal CTI

LE NORME UNI/TS 11300 PARTI 1 E 2

W. Grassi, P. Conti, D. Della Vista, F. Leccese, E. Menchetti, E. Schito, D. Testi , 2014, Maggioli Editore

Questo e-book ha lo scopo di rendere immediatamente disponibile, in modo schematico, l’insieme di novità introdotte con gli ultimi cambiamenti apportati alle norme sullaCertificazione Energetica. Ci si riferisce alle norme UNI/TS 11300, parti 1 e 2, pubblicate…

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Accatastamento ai Comuni, rischio caos: tutti i dubbi degli esperti

Accatastamento ai Comuni

La semplificazione è un concetto fondamentale a livello amministrativo nell’attuale temperie storica, che va tuttavia implementato con cognizione di causa. La semplificazione infatti, quando è indiscriminata, è uno strumento che può colpire in maniera perniciosa gli ingranaggi delle procedure che sovrintendono al sistema amministrativo.

Secondo gli esperti in materia catastale, una situazione del genere si starebbe verificando con riferimento alle nuove norme contenute nello Sblocca Italia (legge 164/2014) in materia di aggiornamento catastale: quest’ultimo infatti non è più obbligatoriamente dovuto dalla proprietà nel caso di attività di edilizia libera (art. 6 Testo Unico dell’Edilizia). La nuova norma stabilisce che la comunicazione di inizio dei lavori, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, sia tempestivamente inoltrata da parte dell’Amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate, precisando che la stessa è valida anche ai fini delle variazioni catastali obbligatoriamente previste dalla legge.

Leggi in proposito l’articolo Accatastamento ai Comuni: arriva il contro spot dei Geometri.

Tale “semplificazione” normativa fino a questo momento non è stata accompagnata da istruzioni o direttive di prassi: si sta pertanto venendo a configurare una vera e propria “impasse” operativa negli aggiornamenti catastali. Come afferma Antonio Iovine sul Sole 24Ore di ieri, la comunicazione inoltrata dal Comune all’Agenzia delle Entrate non è immediatamente utilizzabile per aggiornare gli atti catastali.

“Con la nuova norma – spiega Iovine, che per Maggioli Editore ha scritto il volume La riforma del catasto fabbricati – lo scenario dovrebbe essere quello di un massiccio invio di comunicazioni da parte dei Comuni verso l’Agenzia delle Entrate, accompagnate da una ancora più cospicua allegazione documentale cartacea (copia progetto). L’invio esonera i cittadini dal precedente obbligo di predisposizione dell’accatastamento (Docfa), adempimento che passa a carico dei Comuni e delle Entrate. Tuttavia, senza alcuna ripartizione precisa dei compiti tra i due enti, non si può escludere che – in prospettiva – la semplificazione, in sé positiva, si traduca in un ritardo nell’aggiornamento della banca dati catastale”.

Il rischio concreto, secondo un’altra voce autorevole nel panorama italiano, quella di Mirco Mion, presidente AGEFIS, è che si verifichi un disallineamento di dati ed un allungamento dei tempi di compravendita immobiliare (per le quali è richiesto che la planimetria depositata in catasto sia identica allo stato reale dell’immobile), causato da ritardi nell’aggiornamento catastale. Alla luce di queste opinioni il rischio caos è qualcosa di concreto in materia di accatastamento. Non resta che osservare quelle che saranno le concrete ricadute operative della norma.

Leggi qui l’intervista effettuata dalla nostra redazione a Mirco Mion nelle scorse settimane.

2f7d223ae67b2eef650c2c2915908a1b sh Accatastamento ai Comuni, rischio caos: tutti i dubbi degli esperti

La riforma del catasto fabbricati

Antonio Iovine , 2014, Maggioli Editore

Finalmente, dopo circa 21 anni, con l’approvazione della legge per la riforma del catasto urbano, contestualmente alla delega fiscale, si ripresenta al Paese una opportunità da non perdere per intervenire radicalmente nel settore impositivo immobiliare, che…

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Lavori in cartongesso e resistenza al fuoco serramenti, le nuove UNI 11424 e UNI EN 16034

Lavori in cartongesso e resistenza al fuoco serramenti, le nuove UNI 11424 e UNI EN 16034

Due importanti novità dall’UNI. Sono state pubblicate in lingua italiane la nuova versione della UNI 11424 dedicata ai lavori in cartongesso e la UNI EN 16034 sulla resistenza al fuoco dei serramenti. Entrambe le norme, ricorda l’UNI, sono disponibili al prezzo di vendita di 75 euro (cartongesso) e 77 euro (resistenza al fuoco).

Lavori in cartongesso

Per quanto riguarda i lavori in cartongesso la UNI 11424:2015 sostituisce la vecchia versione del 2011 ed è dedicata alla posa in opera di sistemi costruttivi non portanti di lastre di gesso rivestito (cartongesso) su orditure metalliche.

La nuova UNI 11424 precisa i criteri e le regole in relazione ai sistemi seguenti: tramezzi, rivestimenti di pareti e controsoffitti realizzati all’interno di edifici residenziali e non residenziali; pareti e rivestimenti di pareti con orditura a tutta altezza.

Sui lavori in cartongesso, Ediltecnico consiglia il volume Tecnologia e tecnica del cartongesso, una guida che accompagna alla scelta, alla progettazione e alla posa in opera dei sistemi costruttivi a secco, costituiti da lastre in gesso rivestito e struttura metallica portante.

La nuova norma UNI 11424:2015 non si applica alle seguenti tipologie costruttive:

– sistemi realizzati con orditure di legno;

– lastre di gesso rivestito, trattate nella UNI EN 520;

– pareti realizzate con pannelli prefabbricati dotati di anima alveolare che impieghino lastre di gesso rivestito come rivestimento;

– pareti mobili realizzate con pannelli prefabbricati che impieghino lastre di gesso rivestito come rivestimento.

Resistenza al fuoco

La traduzione italiana della UNI EN 16034 identifica i requisiti di sicurezza e prestazionali applicabili a tutti i prodotti per la resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per l’impiego in compartimenti per la resistenza al fuoco e/o controllo del fumo e/o sulle vie di fuga di finestre apribili, porte perdonali, porte industriali, porte commerciali e garage.

Le indicazioni fornite nella UNI EN 16034 sono indipendenti dal materiale utilizzato per la fabbricazione dei serramenti.

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Tecnologia e tecnica del cartongesso

Capobianco Mario, Nardacchione Rosa , 2014, Maggioli Editore

Il volume è una guida tecnico-pratica che accompagna alla scelta, alla progettazione e alla posa in opera dei sistemi costruttivi a secco, costituiti da lastre in gesso rivestito e struttura metallica portante. I sistemi costruttivi a secco permettono di realizzare manufatti ad elevato…

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